Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3875 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3875 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20475 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME NOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Genova n. 37/2021, pubblicata in data 10 maggio 2021 (e notificata in data 18 maggio 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, ottenuto nel corso di un processo penale e trascritto un sequestro conservativo sui beni di NOME
Oggetto:
PROCESSO ESECUTIVO ESTINZIONE RECLAMO (ART. 630 C.P.C.)
Ad. 24/01/2024 C.C.
R.G. n. 20475/2021
Rep.
COGNOME, dopo la definizione del suddetto processo penale in sede di legittimità, ha posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.. Il giudice dell’esecuzione, ritenuta la tardività di tali adempimenti, ha dichiarato l’estinzione d el processo esecutivo. La società creditrice ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c..
Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Massa.
La Corte d’a ppello di Genova ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza, ex articolo 360 n. 4 c.p.c., per contraddittorietà ed illogicità della motivazione ».
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata risulta fondata su una motivazione assolutamente adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, in cui sono espresse in modo ampio, chiarissimo e coerente le ragioni, in fatto e in diritto, alla base della decisione (a prescindere dalla correttezza sul piano giuridico di quest’ultima, che è oggetto dei successivi motivi del ricorso).
Tanto è sufficiente per il rigetto del motivo di ricorso in esame.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione -falsa applicazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dei principi che regolano i
rapporti tra processo civile e processo penale ed errata applicazione dell’ articolo 540 c.p.p. ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione -falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dell’ articolo 475 c.p.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione -falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c. degli articoli 320 c.p.p. e 156 disp. att. c.p.c. ».
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi, onde essi possono essere esaminati congiuntamente.
2.1 La società ricorrente sostiene che l’esecutività della sentenza di condanna del COGNOME alle restituzioni civili, emessa in sede penale (nel giudizio di primo grado e poi confermata in appello) non poteva conseguire alla mera pronuncia della Corte di Cassazione di rigetto dell’impugnazione, emessa all’udienza del 28 giugno 2018 e contenuta nel relativo dispositivo letto all’udienza in pari data, richiedendo il deposito del provvedimento completo di motivazione (ciò che è avvenuto solo in data 23 ottobre 2018).
Sostiene, comunque, che, anche a prescindere dal momento in cui la sentenza di condanna era divenuta esecutiva, il termine per gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. avrebbe dovuto ritenersi decorrere dal deposito del provvedimento completo di motivazione, in quanto non sarebbe stato possibile ottenere l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di condanna del Tribunale penale di Torino del 2012, se non presentando al Cancelliere la copia, completa di motivazione, della sentenza della Corte di cassazione che ne aveva determinato il passaggio in giudicato e, quindi, l’efficacia esecutiva .
I motivi in esame sono infondati.
2.2 La sentenza di condanna emessa in sede penale (se non si tratti di provvisionale o non sia espressamente dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice che l’ha emessa ) acquisisce
efficacia esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato, cioè con la sua irrevocabilità (art. 650 c.p.p.: « 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili »); nel medesimo momento, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 320 c.p.p.: « 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l ‘ imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell ‘ articolo 539 »).
L ‘irrevocabilità della sentenza penale si determina nel momento in cui la Corte di cassazione pronuncia l’ordinanza o la sentenza di rigetto del relativo ricorso, se proposto, come avvenuto nella specie (art. 648 c.p.p.: « 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso »), il che avviene nel momento in cui la stessa Corte pronuncia in udienza il relativo dispositivo, che equivale a pubblicazione della decisione (art. 615 c.p.p.: « 1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546. 2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal
presidente o da un consigliere da lui delegato. 4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente »).
Tali principi risultano già, quanto meno implicitamente, affermati da questa stessa Corte, sia pure in una fattispecie parzialmente differente e vanno, comunque, ribaditi nella presente sede, nei termini sin qui esposti (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 09/03/2017, Rv. 643406 -01, decisione correttamente richiamata e correttamente intesa, nel suo senso logico e giuridico, dalla corte d’appello , in quanto, pur riguardando essa una fattispecie relativa a condanna al pagamento di una provvisionale, soggetta a peculiare regime, vi si esprimono principi di carattere generale in ordine all’efficacia delle sentenze penali; nella motivazione di tale pronuncia si legge, infatti, tra l’altro: « sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisca l’accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell ‘ ordinamento processuale penale » … … « Appare dunque chiaro l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione »).
In definitiva, deve ribadirsi che è dal momento della pubblicazione (cioè dal momento della lettura del dispositivo) della decisione della Corte di cassazione che si determina l’irrevocabilità della sentenza penale di merito (anche in relazione alle sue statuizioni civili non provvisoriamente esecutive), onde è da tale momento che è possibile ottenere il rilascio, dalla Cancelleria del giudice che l’ha emessa, della copia della sentenza di condanna, ormai passata in giudicato, munita di formula esecutiva (esibendo la copia del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione).
Di conseguenza, da tale momento comincia altresì a decorrere il termine per porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c..
2.3 Secondo la società ricorrente, per ottenere il rilascio della copia della sentenza di condanna in forma esecutiva dalla Cancelleria del giudice che l’ha emessa , sarebbe necessario esibire al Cancelliere la copia, completa di motivazione, della sentenza di rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione.
Nel ricorso non viene spiegato in modo chiaro, in verità, per quale ragione non sarebbe sufficiente, a tal fine, esibire la copia del dispositivo letto in udienza (come invece deve certamente ritenersi, per quanto sin qui esposto).
Sembrerebbe, in qualche modo, adombrato l’assunto per cui ciò dovrebbe dipendere dal fatto che non è prevista l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo delle sentenze penali (fatta eccezione per i casi di provvisionale) e, quindi, non è previsto il rilascio del dispositivo della sentenza penale della Corte di cassazione in forma esecutiva.
Ma tale questione risulta del tutto priva di rilievo ai fini dell’esito della presente controversia, in quanto la formula esecutiva va apposta sulla sentenza di merito di condanna, non sul dispositivo della sentenza della Corte di cassazione e, a tal fine, deve ritenersi sufficiente esibire al Cancelliere una copia autentica del dispositivo della decisione di legittimità letto in udienza, mentre non può ritenersi affatto necessaria la copia completa di motivazione della sentenza di rigetto della Corte di cassazione, addirittura munita di formula esecutiva.
Anzi, in realtà, la sentenza della Corte di cassazione depositata e completa di motivazione, non essendo essa stessa una sentenza di condanna (e salve le ipotesi eccezionali in cui eventualmente lo sia), non può e non deve essere in nessun caso munita di formula esecutiva ai fini della definitività e della stessa eseguibilità delle statuizioni della sentenza di merito che
ne risulta confermata: essa va semplicemente esibita, in copia conforme, al Cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza di condanna ormai passata in giudicato, al fine di ottenere la copia esecutiva di quest’ultima .
2.4 È, infine, opportuno precisare che, nella specie, era espressamente previsto, nella sentenza di condanna pronunciata dal tribunale, che il pagamento della somma oggetto della condanna dovesse intervenire entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.
Quindi, era possibile sostenere che detta condanna, e il relativo titolo, acquistassero concreta efficacia esecutiva solo dopo trenta giorni dalla formazione del giudicato stesso, cioè dalla pronuncia della Corte di cassazione.
L a corte d’appello ha , peraltro, tenuto conto anche di ciò, accertando che, pur volendo prendere in considerazione tale ultimo termine, gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. erano stati, comunque, completati tardivamente.
Infatti, la decisione della Corte di cassazione è intervenuta in data 28 giugno 2018 e gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. sono stati completati solo in data 24 dicembre 2018, con l’annotazione a margine della trascrizione del sequestro della sentenza esecutiva di condanna.
Il termine di sessanta giorni, decorrente dal 28 giugno 2018, sarebbe scaduto il 27 agosto 2018 (o, al massimo, il 27 settembre 2018, ove fosse stato necessario tener conto della sospensione feriale dei termini); anche aggiungendo gli ulteriori trenta giorni indicati nel titolo, la scadenza di tale termine avrebbe potuto giungere, al massimo, al sabato 27 ottobre 2018, automaticamente prorogato al lunedì 29 ottobre 2018.
La decisione impugnabile si sottrae, quindi, a tutte le censure formulate nel ricorso.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità della questione di diritto posta dal ricorso, almeno negli esatti termini lì prospettati. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi, del D.P.R.
lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-