Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2966 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost, nonché degli artt. 2087 e 2049 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto generiche le allegazioni relative alla condotta persecutoria da parte di colleghi o superiori ed insussistente la relativa prova;
si sottolinea che le allegazioni contenute nel ricorso sono suffragate da documentazione comprovante la veridicità dei fatti dedotti;
con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost, nonché degli artt. 2087 e 2049 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
si evidenzia che la sentenza n. 132/2008 del Tribunale di Forlì aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento della ricorrente per incompatibilità ambientale disposto dal dirigente scolastico nel 2005;
si lamenta il difetto di logicità e correttezza della decisione impugnata, in quanto fondata sull’erroneo presupposto del coinvolgimento della ricorrente nelle azioni conflittuali, in contrasto con quanto affermato dalla suddetta sentenza n. 132/2008 del Tribunale di Forlì;
con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost, nonché degli artt. 2087 e 2049 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.;
si deduce che la Corte territoriale ha ritenuto generiche ed irrilevanti le richieste istruttorie della parte, ancorché contenessero precisi riferimenti spaziotemporali e fossero volte a dimostrare il protrarsi delle tensioni, dell’ostilità e della conflittualità nel contesto lavorativo in cui era inserita la COGNOME;
si denuncia anche la nullità della sentenza per manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda senza ancorare la propria valutazione ai principi e alle regole in tema di disponibilità delle prove;
4. osserva il Collegio che rileva il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, pur dopo la modifica dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pacifico che un elemento indispensabile della sentenza sia la definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell’istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (v. per tutte Cass. n. 21374/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata, secondo cui la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzare esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione);
si è in particolare evidenziato che la sentenza (o il provvedimento) sono nulli ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, in quanto priva della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (v. anche Cass. n. 832/2002, la quale ha ritenuto al di sotto del minimo costituzionale, come delineato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014, una motivazione nella quale difettava ogni riferimento ai fatti oggetto di causa ed i rinvii alla decisione di primo grado non avevano in alcun modo consentito di comprendere il percorso logico giuridico che avevano condotto i giudici di appello a rigettare i motivi di impugnazione);
5. rileva inoltre la sentenza n. 9952/2017 di questa Corte, secondo cui, al di là delle modalità di formulazione, il motivo che denuncia la palese incongruità della decisione di rigetto della domanda per difetto di prova a fronte del previo
rigetto delle istanze istruttorie espone un tipico vizio di illogicità manifesta ed è ammissibile, previa qualificazione d’ufficio come denuncia della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. ;
secondo tale pronuncia, il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (nella specie, la corte territoriale, senza provvedere sulle istanze di prova testimoniale, aveva respinto la domanda in quanto non provata, affermando che i documenti prodotti dalla parte erano all’uopo insufficienti consistendo in ‘dichiarazioni neppure confermate in giudizio’);
né va omesso di considerare che una sentenza (e, in genere, un provvedimento) del tipo di quello di cui si tratta nel presente giudizio (sostanzialmente privo sia di una valida esposizione sommaria dei fatti sia di una adeguata motivazione in diritto) non pone questa Corte in grado di emettere neppure una pronuncia di inammissibilità (se non per ragioni estrinseche tipo la tardività del ricorso o problemi di procura speciale che qui non ricorrono) e tanto meno consente di emettere una decisione di merito, mentre è noto che oggi (in base all’ art. 111 Cost., nella formulazione successiva alla legge di revisione costituzionale n. 2 del 1999) il processo civile deve essere sempre più finalizzato al raggiungimento in tempi ragionevoli di una decisione di merito, che è quella con la quale meglio si realizza l’obiettivo di attribuire rilevanza allo scopo del processo, con la duplice finalità di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (tra le tante: Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698; Corte cost. sentenza n. 222 del 2015; Corte EDU, sentenza 20 settembre 2022, NOME COGNOME contro Portogallo);
in relazione alle suindicate questioni sottese alle censure sollevate nel ricorso si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti, con particolare riferimento alla rilevabilità d’ufficio della mancanza dei requisiti
di cui all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e/o alla possibilità di riqualificare i vizi denunciati come violazioni dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ;
si ritiene opportuno che l’esame d i tali questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023).
PQM
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, per definire i limiti e le modalità di applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. nel giudizio di cassazione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 dicembre 2023.