Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1112 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 1112 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10968/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende per legge
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in atti
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso SRAGIONE_SOCIALENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6508/2019 depositata il 28/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrono per otto mezzi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, contro la sRAGIONE_SOCIALEnza del 28 ottobre 2019, con cui la Corte d’appello di Roma, non definitivamRAGIONE_SOCIALE pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti, ha respinto i loro motivi formulati in punto di applicabilità alla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE originaria attrice della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale nonché di mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c..
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
Non occorre riassumere i motivi di ricorso per cassazione, profilandosi la sua inammissibilità.
RITENUTO CHE
Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti hanno infatti proposto il medesimo avverso una sRAGIONE_SOCIALEnza pronunciata su questione, che non ha definito neppure parzialmRAGIONE_SOCIALE il giudizio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 360 c.p.c.: pure all’esito dell’interpretazione restrittiva che questa Corte ha dato della norma (v. Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017, n. 3556, con i rinvii in essa contenuti), il ca so oggi in esame – sRAGIONE_SOCIALEnza
d’appello che abbia rigettato le eccezioni di prescrizione, disponendo per l’ulteriore corso del giudizio ai sensi del numero 4 dell’articolo 279 – rientra difatti nell’ambito di applicazione della norma richiamata.
Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unnificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento.
Così deciso in Roma, il 09/01/2023.