Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26843 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2218/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 516/2021 depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME ha chiesto, ex art. 702 bis c.p.c., al Tribunale di Messina di dichiarare illegittime le clausole di determinazione degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, e, quindi, l’accertamento del corretto saldo tra le parti nonché la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla Banca MPS. Ha chiesto, inoltre, che venisse dichiarata l’invalidità del finanziamento di 16.000 € concesso dalla banca al fine di azzerare il presunto saldo negativo quantificato la data del 23 maggio 2002 in 14.985,48 euro, con conseguente restituzione delle rate versate, oltre al risarcimento dei danni subiti per la condotta illegittima dell’istituto.
Banca Mps ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, eccependo, tra l’altro, in comparsa conclusionale l’inammissibilità dell’azione di ripetizione svolta dalla correntista in quanto il rapporto bancario al momento della proposizione della domanda giudiziale era ancora aperto.
1.2 – Il Tribunale di Messina, all’esito di CTU, respinte le eccezioni preliminari di nullità della citazione e di inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, depurato il conto delle voci illegittime, ha accertato un saldo a favore del correntista (al 23.5.2002) di 10.340,27 euro, onde ha accolto la domanda restitutoria proposta da parte attrice considerando tardiva l’eccezione di inammissibilità dell’azione di ripetizione svolta a conto corrente ancora aperto proposta dalla convenuta solo in comparsa conclusionale. Ha dichiarato, inoltre, la nullità del contratto di finanziamento che, in quanto concesso per ripianare un saldo negativo solo apparente, era da considerarsi privo di causa
stante l’assenza di un debito da ripianare e il diritto della correntista alla restituzione delle rate versate quali prestazioni indebite; ha respinto, infine, la domanda risarcitoria in mancanza di idonea allegazione.
1.3 – La Corte d’appello di Messina, su gravame di RAGIONE_SOCIALE affidato a otto motivi d’appello, con sentenza non definitiva ha ritenuto fondato il terzo motivo d’appello relativo alla statuizione della nullità della pattuizione riguardante gli interessi, ed ha rimesso la causa in istruttoria per integrazione della CTU, rinviando all’esito l’esame del sesto, settimo ed ottavo motivo di gravame.
In sintesi la Corte -dopo aver preliminarmente respinto l’eccezione formulata in conclusionale circa l’inammissibilità della domanda di restituzione delle somme indebite su un conto ancora aperto poiché la decisione sul punto del Tribunale non era stata oggetto di alcun motivo d’appello onde su tale capo della sentenza si era formato il giudicato formale e sostanziale – ha considerato:
(b) che alcuna prova scritta della transazione asseritamente intervenuta era rinvenibile in atti, dai quali si evinceva che la banca aveva rifiutato di contabilizzare le spettanze dovute secondo le richieste formulate dalla correntista limitandosi a concedere una dilazione di pagamento del saldo negativo unilateralmente determinato (primo motivo);
(c) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non potendosi attribuire alcuna efficacia sanante alla delibera CICR del 9.2.2000, sicché le clausole stipulate anteriormente alla nuova disciplina dovevano essere dichiarate nulle perché confliggenti con l’articolo 1283 (secondo motivo);
(d) che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – il contratto di conto orrente stipulato nel 1995 conteneva l’indicazione delle condizioni del tasso degli interessi debitori e creditori, benchè, quanto ai primi, detto tasso fosse compreso in un
range tra il 19,50% e il 20,25% e il contratto del 2005 prevedeva il tasso debitore fisso al 13,50%; perciò anche considerando la clausola n. 7 (« Gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, salvo patto espresso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura ») il rapporto contrattuale conteneva un’espressa pattuizione del tasso di interesse che non poteva considerarsi indeterminato o indeterminabile ex art. 1346 c.c. (terzo motivo); onde si rendeva necessario un approfondimento peritale Volto a ricostruire il rapporto contrattuale applicando gli interessi convenzionalmente pattuiti;
(e) che la ricostruzione del conto corrente con l’applicazione del tasso legale era stata operata dal CTU solo in ragione della illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della applicazione della clausola uso piazza, sicché era irrilevante la questione posta dall’appellante e relativa all’erronea individuazione del superamento della soglia antiusura (quarto motivo);
(f) che correttamente il Tribunale aveva dichiarato la nullità della clausola di massimo scoperto poiché detta clausola può dirsi legittima solo se pattuita in modo determinato e determinabile mentre nella fattispecie era stata indicata solo con riguardo al valore percentuale del tasso, senza specificazione dei criteri di applicazione (quinto motivo);
(g) che l’esame della questione (sesto motivo) relativa alla dedotta erroneità della decisione gravata in quanto comportante un’illegittima duplicazione di condanna (da un lato la restituzione delle somme risultanti a credito della correntista, dall’altro la restituzione delle rate del prestito stipulato per ripianare la posizione debitoria apparente) andava rinviata all’esito della disponenda consulenza tecnica d’ufficio e che lo stesso valeva per il settimo ed ottavo motivo d’appello riguardanti rispettivamente la
condanna alle spese di lite e la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.Avverso detta sentenza non definitiva NOME COGNOME ha presentato ricorso affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che ha presentato ricorso incidentale, affidandolo a cinque motivi di cassazione. La ricorrente ha resistito, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale poiché entrambi riguardano una sentenza non definitiva che non ha statuito su alcune delle domande formulate in giudizio, neppure parzialmente: né sulla domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in ragione delle dedotte illegittime appostazioni passive e di ripetizione delle somme risultate indebitamente versate, poiché la Corte -riformando la decisone in punto del Tribunale -ha ritenuto che la clausola relativa agli interessi non fosse nulla ed ha perciò rimesso la causa in istruttoria per integrare la CTU e rideterminare il saldo oggetto della domanda di accertamento funzionale a quella di ripetizione dell’indebito; né su quella relativa alla nullità del finanziamento per difetto di causa, poiché, a fronte della incertezza del saldo corretto del conto, ha rinviato all’esito della CTU anche l’esame delle censure relative alla statuizione del Tribunale in punto nullità del finanziamento concesso per ripianare il saldo negativo e diritto del correntista alla ripetizione delle rate versate in quanto indebite.
1.1Invero secondo l’art. 360 comma 3° c.p.c. non sono immediatamente impugnabili con ricorso per Cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio, le quali possono, bensì, essere impugnate
– senza necessità di riserva -allorché sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio.
Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25 novembre 2010, n. 23891 confermata da Cass. Sez. Un. n. 25774/2015) l’art. 360 cod. proc. civ., comma 3 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2) distingue logicamente tra le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, assoggettandole all’impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le «sentenze non definitive su domanda o parziali», assoggettandole invece all’impugnazione per cassazione immediata, oppure, in alternativa, all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso; inoltre « nell’impedire il ricorso immediato per cassazione avverso le “sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio” si riferisce certamente alle ipotesi di cui all’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, dello stesso codice, il quale stabilisce che “il collegio pronuncia sentenza: … 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa» (Sez. Un. cit.) .
E’ stato, del resto, altresì precisato che « Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza non definitiva, unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, è ammissibile anche quando sia stato precedentemente dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso avverso la sola sentenza non definitiva, non vertendosi in un’ipotesi di riproposizione del ricorso originario e non essendo, pertanto, applicabile l’art. 387 c.p.c». (Cass. n. 1175/2022 )
1.2- Nella specie -come detto – la sentenza d’appello non definitiva, pur decidendo questioni attinenti alla corretta formazione del saldo, non ha definito, neppure parzialmente, il giudizio e ne ha disposto, ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 4,
c.p.c., la prosecuzione nel merito onde statuire, all’esito della integrata CTU su entrambe le domande formulate.
2.Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale. In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente e della controricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.10.2024