Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22170/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
GOLINO NOME;
-intimato- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1182/2022, depositata in data 26/05/2022 e notificata il 23/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza n. 1182/2022, depositata in data 26/05/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici relativi agli anni 2006 e 2007 avanzata dal sig. NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 139,00 di cui alla fattura n. 4501/2020 per intervenuta prescrizione, dovendosi applicare il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017.
Avverso la suindicata sentenza propone ora ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE, articolando un motivo unico.
Il sig. COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 ( rectius: art. 1, comma 10) della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quo fatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432, Cass. 12/02/2018, n. 3290, Cass. 19/01/2021, n. 769).
Proprio di recente con l’ordinanza n. 9870 dell’11/4/2024, questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione,
pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l’avverbio “esclusivamente” ivi utilizzato <> si giustifica <> in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: <>.
Vale d’altro canto osservare che laddove si trattasse di contratto concluso mediane moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione <>, ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/07/2017, n. 18658).
Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo il NOME svolto attività difensiva in questa sede.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2024 dalla