Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29240 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29240 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
sul ricorso 5250/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME del Dott. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 916/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da COGNOME NOME;
RITENUTO CHE
1.La RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ha effettuato prestazioni sanitarie (RAGIONE_SOCIALE ed altro) in regime di convenzionamento con la RAGIONE_SOCIALE.
2.- In fattura, la RAGIONE_SOCIALE ha praticato lo sconto del 20% imposto dalla legge 296 del 2006, ma lo ha fatto con la riserva di agire successivamente per la restituzione della relativa somma (pa ri allo sconto) sul presupposto che l’obbligo di scontare il prezzo era soltanto temporaneo e non poteva dirsi permanente.
2.1- In effetti la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convenuto successivamente la RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per far dichiarare l’illegittimità dell’obbligo dello sconto e la restituzione delle somme relative.
2.2.- In quel giudizio la RAGIONE_SOCIALE ha resistito assumendo come dovuto lo sconto.
3.-Il Tribunale ha osservato che la norma che impone quella decurtazione del 20% (articolo 996 lettera o) della legge 296 del 2007) è andata al vaglio della Corte Costituzionale, che l’ha ritenuta provvisoriamente legittima, fino a nuovo regime , che però non è mai entrato in vigore, con la conseguenza che l’obbligo dello sconto perdura.
3.1.- La decisione è stata appellata dalla RAGIONE_SOCIALE che ha ribadito l’illegittimità dello sconto.
Ma la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, d’ufficio, ha rilevato che non era stato depositato il contratto scritto tra le due parti, imposto dalla legge ad substantiam , e che in difetto di tale allegazione, era da escludersi un qualche rapporto contrattuale tra le parti, cosi come un qualche rapporto di convenzionamento, o meglio di accreditamento della RAGIONE_SOCIALE.
4.Questa decisione è impugnata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con due motivi. Ne chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE
5.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 112 e 115 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La forma scritta va allegata qualora si invochi il contratto quale titolo del diritto fatto valere in giudizio. Qui invece il contratto è invocato quale mero presupposto di fatto, poiché la controversia ha ad oggetto solo la legittimità dello sconto imposto: la causa petendi è diversa dall’adempimento del contratto.
6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 101 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la nullità del contratto non è mai stata posta dalle parti, che anzi hanno discusso dello sconto, dando per implicito che un contratto ci fosse: è stata invece sollevata d’ufficio dalla Corte di Appello, senza consentire alle parti stesse di difendersi sul punto e di poter produrre di conseguenza il contratto non allegato inizialmente.
Il secondo motivo è fondato.
E’ infatti principio di diritto che <>. (Cass. 22778/ 2019; Cass. 3543/ 2023).
La parte adduce che v’era mancata contestazione -che infatti significativamente spunta solo nel controricorso in questo giudizio- circa l’accreditamento con la RAGIONE_SOCIALE, e che il contratto era dato per implicito dalle parti, ma che avrebbe, diversamente, in caso di contestazione, potuto essere depistato o comunque dimostrato.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’a ssorbimento del primo motivo.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Roma 10.7.2023
Il Presidente