Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
SENTENZA A NON IUDICE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22423/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME
, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 695 resa dalla Corte d’appello di Bari e depositata in data 2 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si opponeva al precetto in suo odio notificato ad istanza di NOME COGNOME sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 4872/17 resa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, in persona del giudice onorario NOME COGNOME, assumendo l’inesistenza del titolo poiché quest’ultimo, pur avendo reso la prefata sentenza in data primo settembre 2017, aveva cessato le funzioni di giudice onorario fin dal primo giugno 2016.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2009/20, rigettava l’opposizione osservando che le ipotesi di inesistenza della sentenza andavano circoscritte, a mente dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., al solo caso della sentenza non sottoscritta, di talché nell’ipotesi corrente il mezzo acconcio per far valere la nullità era quello dell’appello.
L’odierno ricorrente proponeva allora gravame davanti alla Corte d’appello di Bari, fondato sulla propria tesi e propugnando quanto espresso da questa Corte con la pronuncia n. 5137/20, secondo cui la sentenza pronunciata da un giudice collocato a riposo era da considerarsi appunto resa ‘a non iudice’ e pertanto inesistente. E rammentava di aver interposto gravame pure avverso la sentenza predicata di inesistenza.
La Corte territoriale ribadiva la mera nullità della sentenza costituente nella specie titolo esecutivo, richiamando in proposito la pronuncia n. 10420/20 di questa Corte, laddove la stessa riteneva che solo la sentenza priva di sottoscrizione dovesse comportare pronuncia di rimessione in primo grado a mente dell’art. 354 cod. proc. civ.
Il COGNOME propone quindi ricorso in cassazione depositato in data 2 novembre 2023 affidandosi ad un unico motivo, mentre NOME COGNOME resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 158, 161, 474, 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 3, stesso codice.
In sintesi, il ricorrente rimprovera al giudice d’appello di essere andato in contrasto coi principi espressi in più occasioni da questa Corte, a mente dei quali presupposto per valida costituzione del giudice a pena di nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. è costituito dal fatto che il giudice monocratico che abbia pronunciato la stessa non sia
uscito dall’ordine giudiziario anteriormente alla decisione stessa (Cass. n. 16216/17), concludendosi, poi, in caso contrario, per la sua inesistenza ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 5137/20).
Osserva poi lo stesso che la pronuncia su cui si fonda la sentenza d’appello (Cass. n. 10430/20) atteneva non alla tipologia di invalidità che affliggeva la pronuncia, ma alle conseguenze della rilevata nullità assoluta sul processo di primo grado, che avrebbero (sia pur immotivatamente, a giudizio del ricorrente) determinato il rinnovo del giudizio in grado d’appello, anziché appunto la rimessione in primo grado.
Sul punto, comunque, ove diversamente ritenuto, attesa copiosa giurisprudenza nel senso dell’inesistenza della sentenza resa a non judice , chiede il ricorrente la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Anche sotto il profilo del divieto, in sede di opposizione ad esecuzione, di deduzione di un vizio del processo attraverso cui il titolo (giudiziale) siasi formato, osserva il ricorrente che purtuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ‘Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica (…)’ (Cass. n. 3277/15): e, nella specie, si verserebbe proprio in tale estrema ipotesi.
Preliminarmente si osserva che il ricorso rispetta i requisiti di contenuto-forma ai fini dell ‘ autosufficienza e della specificità, poiché riporta le parti essenziali del provvedimento impugnato e di quello di primo grado, altresì specificando, alla luce delle considerazioni in diritto svolte, le parti oggetto di specifica impugnazione della pronuncia gravata. Sotto quest’ultimo profilo con sufficiente chiarezza viene censurata la pronuncia impugnata per aver con essa aderito i giudici d’appello alla ricostruzione secondo cui la sentenza pronunciata da un giudice ormai non più appartenente all’ordine giudiziario sia da considerarsi nulla e non
inesistente, con conseguente necessità di impugnare essa con l’appello e non potersi allora dedurre il vizio in sede di opposizione a precetto.
Tantomeno poi ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 348 -bis cod. proc. civ., c.d. ‘doppia conforme’ (ora trasposta nel nuovo testo dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), poiché tale disposizione, al quinto comma, prevede che non sia possibile in caso di decisione di primo e secondo grado conformi proporre motivo di ricorso in cassazione attinente a quanto previsto dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo).
Nella specie non solo la conformità delle pronunce attiene ad un profilo squisitamente giuridico, già sopra illustrato, ma la censura proposta dal ricorrente riguarda il vizio di violazione di legge, del tutto estraneo alla prefata previsione.
2.1. Il motivo è peraltro infondato.
La vicenda nel suo sviluppo è pacifica e riguarda la fattispecie di un giudice onorario che, trattenuta la causa in decisione, successivamente ha cessato le proprie funzioni giurisdizionali (il primo giugno 2016), ma ha comunque emesso la sentenza (che risulta infatti depositata in data primo settembre 2017).
Tale sentenza di condanna costituisce il titolo esecutivo in virtù del quale venne notificato il precetto che minaccia l’esecuzione forzata, il cui diritto è oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. proprio in ragione della ritenuta non riconducibilità dello stesso al novero delle sentenze.
A suffragio di tale conclusione la parte ricorrente riporta alcune pronunce rese da questa Corte.
Orbene, va anzitutto chiarito che, in linea di principio, solo l’ipotesi contemplata dall’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., costituita dalla mancanza di sottoscrizione, esime dall’applicazione del noto principio per cui i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame,
come stabilito dal precedente primo comma. La mancanza di sottoscrizione rende, infatti, irriferibile il documento a chicchessia: e tanto giustifica il particolare rigore delle conseguenze.
È dunque esclusa ogni altra modalità di far valere tali vizi.
A parere del Collegio, e in conformità con la più recente giurisprudenza di questa Corte, anche i vizi inerenti alla costituzione del giudice risultano disciplinati dal combinato disposto di cui agli artt. 158 e 161, primo comma, cod. proc. civ.: e, dunque, la relativa denuncia soggiace all’appena richiamato principio.
In tal senso va rimarcato come, ancor di recente, sia stato stabilito che ‘La sentenza di primo grado sottoscritta dall’estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l’ipotesi dell’errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d’appello va cassata con rinvio’ (Cass. n. 11430/25).
Declinato tale principio in ambiente di opposizione all’esecuzione, che ne occupa, lo stesso si traduce nella conseguenza per cui il vizio della costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove esso consista nell’effettiva decisione da parte di un magistrato a quel punto cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ma deve essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, di tempestivo ricorso per cassazione (e, in caso di relativo accoglimento, ciò determinerà l’esercizio del potere sostitutivo in capo al giudice del gravame senza applicazione dell’eccezionale potere di rimessione al primo giudice, fuoriuscendosi dalle eccezionali ipotesi stabilite dall’art. 354 cod. proc. civ., principio del tutto conseguente alla ricostruzione fin qui formulata della disciplina rilevante).
Siffatte conclusioni in effetti sono fatte proprie non solo da Cass. n. 10430/20, ma altresì – oltre che dalla pronuncia da ultimo richiamata – da Cass. n. 8498/25.
Tali decisioni rappresentano dunque l’espressione di un orientamento ormai affermato (quanto alla costituzione del giudice come motivo di nullità, sul quale v., ancora: Cass. n. 9369/12; Cass. n. 15629/05).
Molte delle pronunce si riferiscono all’ipotesi di giudice che abbia deliberato, ma che sia diverso da quello che ha assistito all’istruzione ed alla discussione.
Nella specie che ne occupa il giudice aveva curato sia l’istruzione sia la fase decisionale, nel senso che aveva egli trattenuto la causa in decisione essendo a quella preposto, restando il difetto (dipendente come detto dalla sua cessazione dalla magistratura onoraria) relativo allo sviluppo ed al completamento della fase deliberativa: questa è stata validamente intrapresa, poiché il trattenimento della causa in decisione si è avuto in un momento in cui il magistrato era ancora in servizio e, in quanto tale, dotato della relativa potestà, non implicando, per corrente interpretazione, il superamento dei termini, fissati al giudicante per il deposito della decisione, l’invalidità di quest’ultima.
Non si tratta dunque di un’ipotesi di un soggetto del tutto estraneo che si sia intromesso nella sequenza deliberativa della sentenza, nel qual caso non vi sarebbe dubbio della non riferibilità dell’atto al genus della sentenza, ma appunto di un difetto di costituzione al momento della deliberazione che, per l’appunto, va inquadrato nei termini sopra chiariti.
Deve dunque ritenersi che la diversa ricostruzione, fatta in precedenza propria da alcune pronunce (cfr. appunto Cass. n. 5137/20) in caso, ad esempio, di pensionamento del giudice al momento della deliberazione, risulta superato dal già prevalente e comunque attuale orientamento, coerente con le già richiamate decisioni.
Il disallineamento nella giurisprudenza di legittimità si risolve, così, nella composizione nei sensi da ultimo indicati: e il conflitto è ormai diacronico e non sincronico, tanto da escludere la necessità della rimessione alle Sezioni Unite (Cass. ord. 13759/25), pure sollecitata dal ricorrente.
Traendo le fila da quanto precede, emerge che anche nella presente fattispecie, in cui la sentenza azionata quale titolo esecutivo è stata deliberata da magistrato non più in servizio, ma assunta in decisione prima di tale momento, deve trovare applicazione il generale principio per cui, dovendo escludersi un vizio più grave ed essendo le cause di nullità della sentenza da considerarsi come convertite in motivi di gravame, non è ammissibile che il relativo vizio sia dedotto, indipendentemente dall’impugnazione, in sede di opposizione all’esecuzione minacciata o intrapresa in base alla sentenza stessa, azionata quale titolo esecutivo.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso. La presenza di pronunce di segno contrario, pur non indicative di un orientamento difforme, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)