SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 664 2026 – N. R.G. 00001516 2022 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di RAGIONE_SOCIALE e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa NOME COGNOME Presidente
d.ssa NOME COGNOME Consigliere rel./est.
d.ssa NOME COGNOME Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all’udienza del 9.2.2026 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1516/2022 del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1182/2022 pubblicata il 5.5.2022
TRA
quale erede di rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.6.22 proponeva appello avverso la sentenza n. 1182/2022 con la quale il giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo del giudizio di merito proposto per la contestazione delle conclusioni del medico incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo per motivi sanitari, dichiarandola inabile al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da maggio 2019.
La appellante si doleva della decorrenza dell’accertamento ritenendo che i presupposti sanitari fossero presenti sin dalla domanda amministrativa del 24.6.2016 e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza in punto di decorrenza dell’accertamento dei requisiti sanitari con condanna dell’ al pagamento della prestazione assistenziale.
Si costituiva l’ eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per inappellabilità a norma dell’art. 445 bis c.p.c. ultimo comma della sentenza pronunciata ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c..
A seguito del collocamento fuori RAGIONE_SOCIALE del precedente relatore la causa era riassegnata al nuovo consigliere COGNOME; con ordinanza del 22.9.2025 la Corte dichiarava l’interruzione del processo per il decesso della appellante.
Con tempestivo ricorso riass umeva la causa l’erede riportandosi alle richieste spiegate dalla de cuius.
La Corte disponeva la prosecuzione del giudizio per l’udienza del 9.2.2026 ex art.127 ter cpc, le parti depositavano le note e la Corte riservava la decisione.
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L’appello è inammissibile.
L ‘art. 445 bis cpc, che è stato introdotto dall’art. 38, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale, stabilisce: ‘Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchØ di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonchØ secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.
L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non Ł stato espletato ovvero che Ł iniziato ma non si Ł concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nØ modificabile, Ł notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile’ (comma inserito con art. 27, c. 1, lett. f, legge 12 novembre 2011, n. 183).
La norma dispone che, prima di dare inizio ad un giudizio a cognizione piena, il ricorrente deve promuovere istanza di
accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. L’espletamento di tale accertamento costituisce condizione di procedibilità della domanda. All’esito di tale indagine il giudice fissa un termine alle parti per le eventuali osservazioni, in mancanza delle quali le risultanze sono omologate con decreto, inoppugnabile ed immodificabile.
Qualora, invece, non vi sia accordo tra le parti, chi ha formulato contestazioni avverso le risultanze della consulenza, deve, a pena di inammissibilità, depositare ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni, specificando i motivi della contestazione.
Questa fase contenziosa, successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all’RAGIONE_SOCIALE, si chiude con una sentenza la quale non Ł appellabile. La non appellabilità Ł stata espressamente sancita dall’art.27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011 che ha aggiunto il comma 7 all’art. 445 bis del codice.
La breve disamina della normativa in questione consente di rilevare che il legislatore non ha in alcun modo previsto, nel procedimento così disciplinato, l’intervento della Corte di Appello su questioni concernenti lo stato di invalidità perchØ o in assenza di contestazioni vi Ł stata omologa, non impugnabile nØ modificabile, oppure la contestazione vi Ł stata, si Ł instaurato il procedimento contenzioso terminato con una sentenza anch’essa non soggetta ad appello.
Tale interpretazione risulta avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata che, con sentenza n. 9755 del 09.04.2019, nell’illustrare i lineamenti dell’art. 445 bis del codice di proceduta civile introdotto dall’art.38 del DL n.98/2011 convertito in legge n.11/201, al fine di pronunciarsi sulla possibilità per il giudice di merito di statuire oltre che sul
requisito sanitario anche sul diritto sostanziale che si intende realizzare, ha avuto modo di esaminare la ratio della disposizione normativa. La Corte, in motivazione, ha affermato che: ‘ la novella al codice di rito, con l’introduzione dell’art. 445 – bis, ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali’. In questa prospettiva, ‘ Il legislatore ha attribuito ad un piø rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l’introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflativi del contenzioso.
La Corte di legittimità ha affermato che il fine della disposizione che ci occupa Ł ‘ di far sì che le questioni sanitarie vengano decise esclusivamente e definitivamente in primo grado, con il decreto di omologa o con la sentenza, precludendo che vengano rimesse in discussione in appello, evidentemente confidando che ciò conduca ad una piø rapida definizione delle relative controversie, nella convinzione che l’elemento sanitario, nella gran parte dei casi, assume rilievo risolutivo, e ciò anche scontando l’inconveniente per cui, talvolta, può essere antieconomico, quanto ai tempi ed al dispendio economico, decidere sulle condizioni sanitarie al cospetto di elementi che già, prima facie, rendano ben edotti che la prestazione non sarebbe comunque conseguibile.8. D’altra parte riservare all’accertamento sanitario la possibilità di esperire due diverse fasi in primo grado -l’una di predisposizione automatica di consulenza medica e l’altra,
eventuale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti e quindi sottratta all’iniziativa giudiziale, che Ł incentrata peraltro sulle contestazioni mosse alle conclusioni del CTU – Ł stata evidentemente considerata dal legislatore garanzia sufficiente a precludere la riproposizione in appello delle questioni sanitarie’. (Cass. n. 6010 del 14 marzo 2014).
Ad abundantiam , questo Collegio rileva che la Corte costituzionale con sentenza n. 243 del 22 ottobre 2014 ha ritenuto che ‘ la previsione della inappellabilità della sentenza resa nel giudizio instaurato ex art 445 bis comma 6 non integra una irragionevole limitazione alla piena realizzabilità e tutelabilità dei diritti previdenziali e assistenziali, quali diritti soggettivi perfetti ed indisponibili, essendo che ‘la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sØ, di copertura costituzionale (ex multis, ordinanze n. 42 del 2014; n. 190 del 2013; n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003)’.
Ad ogni modo, la sentenza di opposizione Ł ricorribile per Cassazione ex art. 360 c.p.c., per violazione di legge, sicchØ anche la relazione di CTU posta a base della decisione e richiamata dal giudice in motivazione può essere contestata per motivi di legittimità, quale ad esempio violazione di legge -e tali sono le tabelle del D.M. 5.02.1992 (cfr. anche Cass. sent. n. 5566 del 06/03/2017).
Nulla per le spese del grado ex dichiarazione art.152 disp. att. c.p.c..
Nella fattispecie Ł applicabile ratione temporis l’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 ( Testo unico in materia di spese di giustizia , inserendo all’articolo 13, dopo il comma 1ter , il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il
caso in cui l’impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 -riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai procedimenti -evidentemente di appello iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti -come quello di specie – pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile l’appello;
dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell’art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall’art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 9.2.2026
il Consigliere est. Il Presidente d.ssa NOME COGNOME d.ssa NOME COGNOME