Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15569/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA n. 6027/2019 pubblicata il 9 ottobre 2019
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 29 novembre dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto dirigenziale n. 400128/A notificato il 19 gennaio 2016, per quanto in questa sede ancora interessa, il RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in poi RAGIONE_SOCIALE) ingiungeva a
NOME COGNOME e a NOME COGNOME, funzionari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative, rispettivamente, di 155.135 e di 140.563 euro -di cui 117.195 euro in solido con la stessa banca-, per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del 1991 (cd. legge antiriciclaggio), consistita nell ‘ omessa o tardiva segnalazione di operazioni finanziarie sospette eseguite presso la filiale di Cappella Maggiore (TV) del predetto istituto di credito, di cui, all ‘ epoca dei fatti, il primo era il direttore e il secondo il gestore del portafoglio clienti.
La susseguente opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta dagli ingiunti veniva accolta dall ‘adìto Tribunale di Roma con sentenza n. 2124/2017 del 2 febbraio 2017, in base all ‘ assorbente rilievo che non era stata dimostrata dall ‘ autorità amministrativa irrogante, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione ex adverso sollevata, l ‘ osservanza del termine per la notificazione degli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione.
A sèguito di gravame proposto dal MEF, la decisione veniva riformata dalla Corte d ‘Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 6027/2019 del 9 ottobre 2019, ritenuta tempestiva la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, rideterminava in 60.000 euro l ‘ importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa dovuta da ciascuno dei trasgressori, in applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens costituito dalla norma di cui all ‘ art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 231 del 2007, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall ‘ art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 90 del 2017, ritenuto per loro più favorevole; respingeva, invece, i restanti motivi posti a base RAGIONE_SOCIALE ‘originaria opposizione .
Contro quest ‘ ultima sentenza il COGNOME e il COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ai quali il MEF ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1 c.p.c..
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4) del medesimo codice, per avere la Corte distrettuale omesso di statuire sull ‘ eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ appello per difetto di specificità, sollevata in limine litis dai COGNOME nella loro memoria difensiva di costituzione.
Si assume, al riguardo, che il MEF avrebbe redatto il proprio atto di impugnazione in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 342 e 434 c.p.c. -nel nuovo testo, applicabile ratione temporis , vigente a sèguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012-, non essendosi premurato di censurare in modo specifico il passaggio motivazionale in cui il primo giudice aveva escluso che il termine di novanta giorni fissato dall ‘ art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 per la notificazione degli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione potesse farsi decorrere dalla data di rilascio da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità giudiziaria del nulla osta all ‘ utilizzo degli atti di indagine penale a fini fiscali e amministrativi (20 ottobre 2010).
Con il secondo motivo sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, per avere il collegio capitolino erroneamente escluso che l ‘ attuale formulazione RAGIONE_SOCIALEe norme predette imponga all ‘ appellante di sottoporre al giudice del gravame un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice.
Con il terzo motivo, prospettante la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 14 L. n. 689 del 1981, si censura la sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha affermato che, nella fattispecie in esame, il termine per la notificazione degli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione -da osservare a pena di prescrizione RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta a titolo di sanzione- non poteva decorrere se non a partire dalla data in cui
l ‘ autorità giudiziaria aveva rilasciato alla competente amministrazione pubblica il nulla osta all ‘ utilizzo degli atti di indagine penale (20 ottobre 2010), o da quella, ancora successiva, in cui la stessa amministrazione aveva assunto ulteriori informazioni da alcuni dirigenti o funzionari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (17 gennaio 2011).
Si sostiene, in proposito, che l ‘ inizio del suddetto termine andava, invece, individuato nell ‘ar co temporale compreso fra gli anni 2008/2009, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, in quanto fin da allora l ‘ autorità amministrativa disponeva di tutti gli elementi necessari per poter procedere alla contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ infrazione, essendo già stata acquisita tramite la Guardia di Finanza la documentazione bancaria da cui erano rilevabili le movimentazioni sospette che avrebbero dovuto costituire oggetto di segnalazione da parte del COGNOME e del COGNOME.
Con il quarto motivo viene lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c., per essersi la Corte laziale illegittimamente astenuta dal pronunciare sull ‘ eccezione di giudicato formulata dagli odierni ricorrenti, i quali avevano posto in evidenza che le censure articolate dal MEF non investivano tutte le autonome rationes decidendi sorreggenti la sentenza di primo grado.
Con il quinto mezzo è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nella parte in cui ha del tutto immotivatamente disatteso l ‘ eccezione illustrata con la precedente doglianza.
Con il sesto motivo la medesima censura innanzi esposta viene declinata come violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., per avere la Corte romana omesso di rilevare il giudicato interno formatosi sulle autonome rationes decidendi non specificamente impugnate dalla parte appellante.
Con il settimo motivo viene fatta valere la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2697 c.c., RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del
1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150 del 2011.
Si rimprovera al giudice di secondo grado di aver omesso di accertare la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe operazioni finanziarie sospette a uno dei delitti di cui agli artt. 648bis e 648ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), pur trattandosi di elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE ‘illecito amministrativo contestato.
Si argomenta, sul punto, che l ‘ obbligo di segnalazione imposto dall ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa cd. legge antiriciclaggio sorge soltanto ove il soggetto tenuto ad effettuarla possa avvedersi RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di determinate operazioni ad alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli summenzionati.
Con l ‘ ottavo motivo, rubricato , si chiede a questa Corte di D. Lgs. n. 231 del 2007, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall ‘ art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 90 del 2017, alla luce dei criteri di valutazione fissati dall ‘art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007 e dall ‘ar t. 11 L. n. 689 del 1981; e ciò sull ‘ assunto che risulterebbe ingiustamente penalizzante per i ricorrenti la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria come rideterminata dal giudice d ‘ appello in applicazione del comma 2 del medesimo art. 58.
I primi due mezzi, che possono essere esaminati insieme per la loro intima connessione, sono infondati.
In tema di appello, il requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità dei motivi, di cui all ‘art. 342, comma 1, c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuare in concreto, allorchè l ‘atto d ‘impugnazione consenta di individuare con c ertezza le statuizioni gravate e le critiche che ad esse vengono rivolte, onde permettere al giudice di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure e alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività
difensiva.
Non è invece richiesta una rigorosa e formale enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di gravame (cfr. Cass. n. 6294/2015, Cass. n. 22502/2014), né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di sentenza da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 36483/2022, Cass. Sez. Un. n. 33986/2022, Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha avuto modo di individuare con esattezza, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE ‘atto di ap pello, le doglianze fatte valere dall ‘ amministrazione impugnante.
D ‘altr o canto, di là dalla generica eccezione di inammissibilità da loro formulata, non risulta che gli appellati abbiano poi, nel corso del giudizio, lamentato una concreta e specifica lesione del diritto di difesa derivante dal modo in cui l ‘a vverso gravame era stato redatto.
Il terzo motivo è infondato.
Per consolidato orientamento di legittimità, il termine stabilito dall ‘ art. 14 L. n. 689 del 1981 per la contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ infrazione all ‘ interessato decorre non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, bensì da quando l ‘ accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall ‘ organo addetto alla vigilanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quello occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non abbiano sortito effetto (Cass. n. 8284/2019, Cass. n. 3524/2019, Cass. n. 7681/2014, Cass. n. 26734/2011, Cass. n. 25836/2011).
Pertanto, qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione sia diverso da quello incaricato RAGIONE_SOCIALEa ricerca e RAGIONE_SOCIALEa raccolta degli elementi di fatto, l ‘ atto di accertamento non è configurabile fino a quando i risultati RAGIONE_SOCIALEe indagini condotte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per il riscontro RAGIONE_SOCIALEe irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall ‘ amministrazione (cfr. Cass. n. 24209/2022).
Si è inoltre precisato che, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ‘ ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall ‘ art. 24 L. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi a indagini penali, il termine previsto dall ‘ art. 14, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge per la notificazione degli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall ‘ autorità giudiziaria a quella amministrativa, posto che, qualora agli agenti accertatori fosse consentito contestare immediatamente all ‘ indagato la violazione amministrativa, l ‘ autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la ‘ vis attractiva ‘ RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale e, nel contempo, rimarrebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall ‘ art. 329 c.p.p. (cfr. Cass. 30206/2023, Cass. n. 40630/2021, Cass. n. 9881/2018, Cass. n. 7754/2010, Cass. n. 23477/2009).
Ai suenunciati princìpi di diritto si è correttamente attenuta la Corte di merito, la quale ha escluso che nel caso di specie il termine di cui all ‘ art. 14, comma 2, L. cit. fosse decorso al momento RAGIONE_SOCIALEa notificazione del processo verbale di contestazione (effettuata fra il 20 gennaio e il 3 febbraio 2011), rilevando che solamente il 20 ottobre 2010 era stato rilasciato alla competente amministrazione pubblica il nulla osta RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità giudiziaria all ‘ utilizzo degli atti di indagine penale e che successivamente aveva avuto luogo
l ‘esple tamento di attività istruttoria «supplementare» da parte RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, consistita nell ‘ assunzione di informazioni da figure di vertice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in data 17 gennaio 2011.
Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, appaiono, nel complesso, inammissibili.
Giova premettere che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. Cass. n. 24953/2020, Cass. n. 20718/2018, Cass. n. 3860/2018, Cass. n. 29191/2017, Cass. n. 5351/2007).
Ad integrare gli estremi del vizio suddetto non basta, infatti, la mancanza di un ‘ espressa statuizione del giudice, essendo invece necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2151/2021, Cass. n. 841/2014, Cass. n. 772/2011).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa surriferita regula iuris , va esclusa la sussistenza del denunciato error in procedendo , giacchè l ‘adottata pronuncia di accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ appello implica necessariamente che il giudice distrettuale abbia reputato le censure articolate dal MEF sufficientemente specifiche da impedire il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per acquiescenza.
Per il resto, si appalesano inconciliabili con il prospettato vizio di omessa pronuncia le contestuali denunce di difetto di motivazione e di violazione di legge, le quali presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di lagnanza -cosa che invece i ricorrenti negano-, risolvendola in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (cfr. Cass. n. 20198/2023, Cass. n. 19899/2023, Cass. n. 37857/2022,
Cass. n. 29952/2022, Cass. n. 348/2019, Cass. n. 16646/2017, Cass. n. 329/2016).
A prescindere dalle evidenziate incongruenze, le doglianze in esame risultano comunque prive di autosufficienza -requisito da osservare anche in caso di denuncia di «errores in procedendo» -, non essendo stato riprodotto in ricorso, almeno per sintesi e per quel che rileva, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (di cui sono stati trascritti solamente alcuni isolati stralci) e RAGIONE_SOCIALE ‘atto di appello, onde consentire a questa Corte di verificare, senza bisogno di prendere visione degli atti del processo di merito: (a)se effettivamente la decisione assunta dal Tribunale si fondasse su una pluralità di autonome rationes , ognuna RAGIONE_SOCIALEe quali in grado di sorreggere da sola il dictum adottato (o se invece il giudice di prime cure avesse risolto la questione relativa all ‘ individuazione del dies a quo del termine di cui all ‘ art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 in base a un ‘ unica fondamentale ratio , sostenuta da più argomenti); (b)se realmente l ‘ impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE fosse carente di specificità, per non aver investito ciascuna RAGIONE_SOCIALEe autonome ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione asseritamente spese dal primo giudice.
Il settimo mezzo è infondato.
A norma RAGIONE_SOCIALE ‘a rt. 3 D.L. n. 143 del 1991, convertito dalla L. n. 197 del 1991, sostituito dall ‘art. 1 D. Lgs. n. 153 del 1997, il potere di valutare le segnalazioni e, in caso di ritenuta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe medesime, di trasmetterle all ‘ RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, spetta soltanto , mentre il , cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione finanziaria che lo induca a ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione medesima possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648bis e 648ter c.p. (cfr. Cass. n.
24029/2022, Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 23017/2009).
Sull ‘ar gomento, questa Corte ha avuto modo di chiarire:
-che il suddetto obbligo di segnalazione gravante sul non è subordinato all ‘ evidenziazione, dalle indagini preliminari condotte dall ‘ operatore RAGIONE_SOCIALE ‘inte rmediario, di un quadro indiziario di riciclaggio, né all ‘ esclusione, in base al suo personale convincimento, RAGIONE_SOCIALE ‘ estraneità RAGIONE_SOCIALEe operazioni a un ‘ attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sulla loro idoneità, valutata in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l ‘ occultamento, la dissimulazione, l ‘ acquisto, la detenzione o l ‘ utilizzazione di beni provenienti da un ‘ attività criminosa o dalla partecipazione ad essa (cfr. Cass. n. 24209/2022, Cass. n. 9312/2007, Cass. n. 9089/2007, Cass. n. 8699/2007);
-che la segnalazione RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l ‘ RAGIONE_SOCIALE esercita sul fatto un ‘ ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 4, lettera f), D.L. n. 143 del 1991, con un ‘ archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007).
Al lume del surrichiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, non appare ravvisabile, nel caso di specie, la lamentata violazione di legge, dovendo ritenersi che, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ insorgenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di segnalazione ex art. 3, comma 1, D.L. cit. a carico del COGNOME e del COGNOME, fosse sufficiente il semplice sospetto RAGIONE_SOCIALEa provenienza da uno dei delitti di cui agli artt. 648bis e 648ter c.p. del denaro oggetto RAGIONE_SOCIALEe numerose e cospicue movimentazioni in contanti compiute negli anni 2004-2006 sui conti correnti nn. 0187939, 0147676 e 0222935 accesi presso la filiale di Cappella
Maggiore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, intestati, rispettivamente, alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alla VB di COGNOME NOME, non richiedendosi, invece, una prova attendibile RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza dei reati a monte.
A tale consolidato insegnamento si è uniformata la Corte di merito, la quale non ha, peraltro, mancato di indicare in motivazione gli evidenti elementi di anomalia che rendevano sospette, nel senso innanzi precisato, le cennate operazioni.
Riguardo, poi, alle altre norme di diritto evocate in rubrica, è appena il caso di notare:
-che la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 c.p.c. si configura allorchè il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche quando il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest ‘ attività consentita dall ‘ art. 116 del codice di rito (cfr., ex multis , Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020);
-che una censura relativa alla violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi -ma i ricorrenti non lo hanno fatto- che il giudice di merito abbia disatteso RAGIONE_SOCIALEe prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020);
-che l ‘ applicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALEa regola finale di giudizio posta dall ‘ art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150 del 2011 con
riferimento alle situazioni incerte è stata implicitamente esclusa dalla Corte locale, avendo essa ritenuto che le prove acquisite fossero sufficienti a fondare l ‘affe rmazione di responsabilità degli opponenti in relazione all ‘ illecito amministrativo loro contestato.
L
‘
ottavo motivo è inammissibile.
La Corte d ‘ Appello, stimando più favorevole per i trasgressori il trattamento previsto dall ‘ art. 58 D. Lgs. n. 231 del 2007, nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dall ‘ art. 5, comma 2, del sopravvenuto D. Lgs. n. 90 del 2017, individuato come , ha ridotto a 60.000 euro la sanzione pecuniaria da ciascuno di loro dovuta.
Tale importo è compreso fra il minimo e il massimo edittali stabiliti dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 58 sopra citato (rispettivamente 30.000 e 300.000 euro), disposizione che il collegio capitolino ha ritenuto operante nel caso in esame in considerazione del «carattere obiettivamente grave, sistematico e plurimo RAGIONE_SOCIALEe omissioni contestate, correlato a numerose operazioni sospette» .
I ricorrenti, pur condividendo la riconosciuta applicabilità RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens alla presente fattispecie, sostengono che dovrebbe però farsi riferimento alla norma contenuta nel comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, disciplinante la cd. di illecito, la quale prevede l ‘ irrogazione di una sanzione fissa di 3.000 euro per le violazioni non qualificabili come gravi ai sensi del comma immediatamente successivo.
Così come formulata, la doglianza si risolve, quindi, in un ‘ inammissibile critica all ‘ apprezzamento di fatto espresso dal giudice di merito in ordine alla gravità RAGIONE_SOCIALEa contestata violazione amministrativa e all ‘ individuazione del corrispondente trattamento sanzionatorio.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda