Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26650 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3673/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
– ricorrente –
contro
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME NOME Coronati;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 4840/2021 depositata il 01/07/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. Il RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) impugnava innanzi alla Corte d’Appello di Roma la sentenza con cui il Tribunale di Roma – in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta da NOME COGNOME aveva annullato il decreto sanzionatorio n. 136240/2015 con il quale era stato ordinato all’opponente , in solido con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 170.404,00 a titolo di sanzione amministrativa (pari al 10% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE‘infrazione valutaria e di antiriciclaggio a suo carico) in quanto, nella sua qualità di direttore RAGIONE_SOCIALEa filiale di Roma RAGIONE_SOCIALEa suddetta banca, aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie sospette, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
A séguito di verifiche compiute dalla RAGIONE_SOCIALE in Roma, emergeva una sospetta movimentazione bancaria posta in essere presso l’allora RAGIONE_SOCIALE Limitatamente alle responsabilità attribuibili al COGNOME nel periodo in cui questi aveva assunto l’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALEa filiale di Roma RAGIONE_SOCIALEa banca (a far data cioè dal 07/03/2008), risultavano cinque operazioni consistenti in bonifici esteri accreditati dalla società RAGIONE_SOCIALE (avente sede in Malta, all’epoca socia al 15% RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria dei bonifici) sul conto corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE, appartenente al gruppo economico COGNOMERAGIONE_SOCIALE (soggetti imputati per i reati di riciclaggio e truffa), nel periodo compreso tra il 02.04.2008 e il 31.07.2008, per un importo complessivo di €. 2.900.285,20 calcolato su un arco di tempo compreso tra il 28.01.2008 e il 31.07.2008.
Con la sentenza in epigrafe, l a Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di prime cure e rigettava il gravame
sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito: a) alla comprovata compatibilità RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni bancarie con l’attività costituente l’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, consistente nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e nella produzione e cessione di energia elettrica calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. Gli accrediti sospetti, infatti, erano stati eseguiti dal socio di riferimento a titolo di finanziamento, e le relative somme erano state utilizzate per l’acquisto di terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, come previsto nell’oggetto sociale, ed erano avvenuti mediante bonifici o assegni a favore dei venditori; b) alla plausibile giustificazione degli accrediti da parte di un socio, data la difficoltà di accesso al credito bancario da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, costituita solo in data 16.07.2007 e priva di garanzie reali; c) alla frequenza ed entità RAGIONE_SOCIALEe operazioni di accredito contestate, che appariva giustificata alla luce RAGIONE_SOCIALEe date di stipula dei contratti di compravendita avvenuti nel medesimo periodo di tempo e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare dei rispettivi prezzi degli immobili. In ordine a tale documentazione, concludeva la Corte territoriale, l’appellante si limita a ribadire che NOME aveva ignorato la segnalazione del sistema Gianus con riferimento alle anomalie contestate, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei fondi da un paese a rischio, RAGIONE_SOCIALEa loro entità, RAGIONE_SOCIALEa frequenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni: elementi, tuttavia, insufficienti a ritenere sospette le operazioni come sopra descritte.
La suddetta pronuncia è impugnata dal RAGIONE_SOCIALE per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 197/1991 e 41 d.lgs. n. 231/2007, e RAGIONE_SOCIALEe «Istruzioni operative per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette di riciclaggio» (c.d. decalogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE) in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la Corte d’Appello non ha adeguatamente valutato le diverse criticità -rinvenibili sulla base RAGIONE_SOCIALEa semplice analisi RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni sul conto corrente -presenti con riferimento alla dubbia provenienza del denaro utilizzato per le operazioni descritte, anche se apparentemente lecite, ossia l’ingente ammontare dei bonifici, il breve lasso temporale in cui erano stati predisposti dalla società RAGIONE_SOCIALE, la sede societaria di quest’ultima (Malta, paese a regime antiriciclaggio non equivalente), le causali vaghe e generiche (finanziamento soci), le segnalazioni provenienti dal sistema Gianos in dotazione alla banca. In sintesi, l’attività di verifica da parte di COGNOME avrebbe dovuto riguardare gli specifici aspetti di anomalia correttamente riscontrati a monte dall’U.I.F. e non l e operazioni a valle, la cui liceità non è stata messa in discussione. Di contro, l’argomentazione del giudice di seconde cure valorizza la liceità RAGIONE_SOCIALEe operazioni a valle sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante le compravendite degli immobili prodotta dalla parte solo in sede di giudizio: documentazione, dunque, sconosciuta al COGNOME al momento in cui vennero effettuati i bonifici.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, valorizzando soltanto il dato
fuorviante relativo all’apparente liceità RAGIONE_SOCIALEe operazioni a valle, ha omesso di valutare gli elementi di anomalia presenti nella fattispecie in esame, come riportati nel primo mezzo di gravame.
Con il terzo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art 360 comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente ribadisce tutte le deduzioni svolte nei motivi che precedono a supporto RAGIONE_SOCIALEa censura in rubrica e a fondamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Il Collegio rileva che nella memoria presentata dal controricorrente NOME COGNOME si deduce:
che il procedimento giudiziario in corso intentato dal COGNOME era affiancato dal contenzioso insorto tra il RAGIONE_SOCIALE (società nata dalla fusione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed il RAGIONE_SOCIALE , avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, obbligata solidale con NOME COGNOME (sebbene le operazioni sospette e non segnalate dal RAGIONE_SOCIALE si fossero verificate in un arco di tempo più ampio, come esposto in parte narrativa, e con riferimento ad una più complessa operatività avente ad oggetto più conti intestati diverse società clienti);
-che la Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, con sentenza definitiva n. 1797/2022 del 17.03.2022, passata in giudicato, ha annullato il decreto sanzionatorio n. 136240/A RAGIONE_SOCIALE‘1.04.2015 ;
-considerato che si pone la questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione del giudicato reso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ obbligato solidale anche all’obbligato principale e che tale questione
rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375, comma 2, cod. proc. civ., attesa la sua particolare rilevanza;
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., dispone il rinvio alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda