Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28287 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2989-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso l ‘ordinanz a n. 29391/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 14/11/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 31.1.2018 COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE chiedevano al Tribunale di Roma l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione emessa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina antiriciclaggio prevista dall’art. 41, quarto comma, del D. Lgs. n. 231 del 2007, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘omessa segnalazione, da parte dei predetti ricorrenti, di una serie di operazioni sospette in relazione ai rapporti intrattenuti da NOME NOME con il RAGIONE_SOCIALE tra il 2011 ed il marzo 2015.
Nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE il Tribunale, con sentenza n. 22443/2019, rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del grado.
Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5086/2023, rigettava il gravame.
Gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la pronuncia di seconde cure e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29391/2024, rigettava i primi tre motivi di ricorso, accogliendo invece il quarto, con il quale veniva denunciata la mancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal combinato disposto degli artt. 58 e 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, così come, rispettivamente, modificato, il primo, ed introdotto, il secondo, dal D. Lgs. n. 90 del 2017.
Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, di cui uno in sede rescindente ed uno in sede rescissoria.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE. In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo formulato in sede rescindente, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., perché la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo, nella parte in cui avrebbe ritenuto che gli odierni ricorrenti non avevano contestato specificamente la sussistenza degli indici di anomalia RAGIONE_SOCIALEe operazioni oggetto di causa di cui ai nn. 8, 8.1, 9, 14 e 29 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno del 17.2.2011, laddove, al contrario, la predetta contestazione era stata specificamente formulata con il terzo motivo di ricorso.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha effettivamente affermato che ‘I ricorrenti contestano genericamente l’applicazione degli indici di anomalia ma poi si limitano a contestare specificamente solo il ricorrere RAGIONE_SOCIALEe ipotesi descritte ai punti 8 e 8.1 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno del 17/02/2011 …’ (cfr . pag. 13 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), ma poi ha condotto una disamina complessiva RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale oggetto del ricorso, dando atto che ‘… la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che, nel caso di specie, fossero ravvisabili anche quelli di cui ai numeri 9. 14 e 29 del predetto D.M., a fronte RAGIONE_SOCIALEa frequenza e RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEe presenze del sig. COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa concessione del cd. viatico in diverse occasioni e per l’utilizzo da parte del sig. COGNOME di assegni circolari emessi da venti istituti
bancari’ (cfr. pag. 14 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza). Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ‘Si rientra, dunque, in quanto indicato ai punti 9, 14 e 29 del decreto dove si fa riferimento alla ‘Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento RAGIONE_SOCIALEa professione o RAGIONE_SOCIALE‘attività’ alla ‘Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata’ e ‘Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi” (cfr . ancora pag. 14 e pag. 15 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza). L’ordinanza oggetto del presente ricorso, pertanto, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, il quale aveva ravvisato la sussistenza degli indici di cui ai punti 9, 14 e 29 del D.M. del 17.2.2011 dianzi richiamato, esprimendo in tal modo un giudizio di diritto.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha aggiunto la considerazione che ‘Peraltro, nel decreto citato, così come in tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia, si precisa che si tratta sostanzialmente di istruzioni volte ad agevolare gli operatori e che si tratta solo di indicatori che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e dall’altro non costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata. In altri termini, la mera ricorrenza di comportamento descritti nell’indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l’assenza di indicatori previsti nell’allegato può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta. I predetti indici, come peraltro evidenziato dalla Corte d’Appello, non sono esaustivi del potere/dovere RAGIONE_SOCIALE‘operatore di valutare complessivamente le operazioni al fine di ritenere sussistente o meno il loro potenziale carattere sospetto per finalità di riciclaggio o
di finanziamento al terrorismo. La Corte d’Appello, dunque, anche mediante l’ausilio dei predetti indici di anomalia ha ritenuto in concreto con valutazione sufficientemente argomentata il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 41 D. Lgs. n. 231/2007 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie e tale valutazione non presenta profili di violazione di legge, né viene dedotto un atto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare’ (cfr . pag. 15 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata).
Il giudizio complessivamente espresso dalla Corte di Cassazione, dunque, si svolge sul piano del diritto, e prescinde dalla sussistenza di una specifica contestazione dei singoli indicatori previsti dal D.M. de. 17.2.2011, ritenuti (per l’appunto) meramente indicativi per l’operatore. La Corte, in altri termini, ha ritenuto che il giudizio di fatto complessivamente espresso dalla Corte distrettuale fosse esente da vizi utilmente denunziabili in sede di legittimità e, per questo motivo, ha rigettato il terzo motivo di ricorso che era stato proposto, avverso la decisione di seconde cure, dagli odierni ricorrenti. Si tratta di una valutazione in punto di diritto, non fondata su alcuna svista percettiva, onde il denunziato vizio revocatorio non sussiste.
Il rigetto del motivo proposto in sede rescindente impedisce l’esame del motivo articolato in sede rescissoria, con il quale viene riproposto il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso in Cassazione.
In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di revocazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, addì 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME