ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA – N. R.G. 00010066 2025 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il AVV_NOTAIO,
letti gli atti e i documenti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all’udie nza del 04/11/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da (di seguito ), e nei confronti della (di seguito va respinto in difetto dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. Cont
2. I ricorrenti riferiscono infatti che aveva minacciato di segnalarli alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del tutto illegittimamente, dal momento che il credito non onorato era contestato nel quantum, avendo omesso di ridurre l’importo capitale del mutuo chirografario a seguito del pagamento di due rate da parte della debitrice principale , e che l’ammontare del credito doveva essere depurato degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati alla debitrice principale; che era decaduta dalla possibilità di valersi della garanzia dei fidejussori, essendo decorso inutilmente il termine ex art. 1957 c.c. (mentre la clausola derogatoria da tale disposizione doveva ritenersi nulla, in quanto violativa della normativa anti-trust); che la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE era illegittima, non versando né né i garanti in stato di insolvenza, e potrebbe provocare un danno imminente e irreparabile, consistente nella possibilità che tale condotta possa impedire alla ricorrente l’accesso al credito e mettere a rischio i rapporti di affidamento in essere; che, di conseguenza, nelle more della causa di merito nella quale i ricorrenti avrebbero agito per ottenere l’accertamento dell’esatto importo del credito, essi chiedevano che fosse emessa una inibitoria a di procedere a qualsivoglia iscrizione pregiudizievole presso la RAGIONE_SOCIALE, così come di escutere la garanza del RAGIONE_SOCIALE Pubblico ex lege n. 662/1996 e di intraprendere alcuna delle azioni legali finalizzate al recupero forzoso del proprio credito. Cont Cont
costituitasi, contestava in fatto e in diritto la prospettazione della ricorrente, segnalando in particolare:
-che difetterebbe il requisito della residualità, dal momento che, non contestando l’an ma solo il quantum debeatur, avrebbe dovuto ricorrere al rimedio cautelare di cui all’art. 696 bis c.p.c.; Cont
che difetterebbe il fumus boni juris, dal momento che i due pagamenti parziali erano stati imputati al debito più antico; che la contestazione relativa ai pretesi interessi anatocistici era generica quanto infondata, e che non vi era stata alcuna violazione del termine ex art. 1957 c.c.;
che in ogni caso difetterebbe anche il periculum in mora, sia per il fatto che non aveva effettuato alcuna segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, sia per il fatto che non era stato neppure allegato quale danno potesse conseguire a tale ipotetica segnalazione (in particolare i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova della circostanza allegata secondo la quale la concessione di ipotetici finanziamenti sarebbe pregiudicata, ovvero sarebbero a rischio i finanziamenti già in essere, a causa della segnalazione della sofferenza al RAGIONE_SOCIALE).
2.2 All’udienza del 4 novembre 2025, all’esito della discussione, questo giudice riservava la decisione nei termini di legge.
Orbene osserva il giudice come, in mancanza di specifica contestazione delle circostanze di fatto allegate dalla parte resistente e sopra illustrate, deve ritenersi insussistente il fumus circa la sussistenza della invocata illegittimità della (minacciata) segnalazione del credito in sofferenza alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE; ed invero, mentre parte ricorrente non ha contestato i chiarimenti offerti dalla resistente circa l’imputazione dei pagamenti parziali eseguiti da rispettivamente il 28 marzo 2025 e il 24 aprile 2025 (cfr. doc. 16 di parte resistente), essa si è limitata ad allegare: Cont
la sussistenza di asserite illegittime appostazioni debitorie nel contratto di conto corrente, collegate alla mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici e delle spese, per non essere stati sottoscritti i relativi contratti dalla correntista (‘ entrambi i contratti di conto corrente, datati il 19/1/2022 ed l’8/4/2024 non risultano sottoscritti dal correntista. In difetto di pattuizione contrattuale, nel presente elaborato peritale, si sono calcolati gli interessi di eventuale corresponsione illegittima, le CIV e le spese’ ) -mancata sottoscrizione peraltro smentita documentalmente (cfr. docc. 3a e 3b di parte resistente);
-la sussistenza di illegittime appostazioni debitorie nel contratto di mutuo, collegate all’asserito effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese (effetto anatocistico insussistente, stante il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità -cfr. SS.UU. n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo il cui insegnamento ‘ in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ‘ -regola interpretativa da ultimo estesa anche ai mutui bancari con piano di ammortamento alla francese standardizzato con tasso variabile da Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382 del 19 marzo 2025);
quanto infine alla asserita decadenza dalla garanzia fidejussoria, la stessa parte ricorrente ammette che i contratti di garanzia contenevano la clausola che esonerava dal rispetto del termine di cui all’art. 1957 c.c. (clausola derogatoria pienamente valida cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 3989 del 17 febbraio 2025), non essendo neppure allegato che il contratto fidejussorio riproducesse lo schema contrattuale sanzionato di nullità dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia; quanto infine alla asserita illegittimità della (futura e ipotetica) segnalazione dei debitori alla RAGIONE_SOCIALE, osserva il giudice come il mancato (quasi totale) adempimento del piano di rientro mediante il quale aveva indotto a riattivare le linee di credito sospese a causa del precedente inadempimento, peraltro sollevando eccezioni manifestamente infondate, appare (unitamente alla pacifica circostanza che aveva rateizzato il pagamento del TFR ad un dipendente, il quale aveva peraltro ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico di -cfr. doc. 9 di parte resistente) sintomo inequivoco di una situazione di equiparabile all’insolvenza, concretandosi nella incapacità di fare fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni -tanto da rendere pienamente legittima l’eventuale segnalazione di alla RAGIONE_SOCIALE (francamente incomprensibili i motivi per i quali il giudice dovrebbe in via cautelare inibire alla creditrice di escutere le garanzie pubbliche del credito ovvero di agire giudizialmente per ottenere l’accertamento del credito e la condanna dei debitori all’adempimento, atteso che tale diritto ad agire giudizialmente sarebbe contemperato dal diritto dei convenuti a contrastare le pretese della creditrice facendo valere in giudizio le proprie ragioni). Cont Cont Cont Cont Cont
Quanto al secondo profilo, rimane altrettanto carente la prova del periculum in mora, volta che da un lato la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE risulta essere ipotetica e non attuale, e che d’altro lato la società ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a provare le sue allegazioni secondo le quali la segnalazione della sofferenza le impedisce di accedere a concrete ipotesi di finanziamento, ovvero che le sono stati prospettate le chiusure delle linee di credito già in essere.
Le spese del presente procedimento cautelare seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto nei confronti della condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifondere alla parte resistente le spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 6.637,00, oltre spese generali, IVA e CP. Si comunichi.
Brescia, 6 novembre 2025.
Il giudice designato dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209