ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI – N. R.G. 00022524 2024 DEL 02 01 2025 PUBBLICATA IL 03 01 2025
N. 22524/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
n. r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per ricorso ex 700 c.p.c., promosso da:
(CF: ) elett.te dom.to in Napoli in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (Cod. Fisc. ) giusto mandato in calce al ricorso. C.F. C.F.
RICORRENTE
Contro in persona del suo procuratore speciale autorizzato giusta procura speciale dell’11.3.2023 a ministero Notaio elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione .
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati l’istante deduceva che :
-in data 26.05.2014 ha stipulava contratto di mutuo fondario con la società per la durata di anni 30(trenta), per l’acquisto di un immobile sito in Napoli al INDIRIZZO con importo erogato 110.000,00€, quivi depositato;
a seguito di cartolizzazione del credito la Unipol Banca S.p.A. cedeva alla società convenuta il credito vantato nei suoi confronti , senza per altro fornire giusta comunicazione della cessione;
in data 02.09.2024 effettuava richiesta di finanziamento con la società ma dava esito negativo in quanto ‘ non sussistono i requisiti previsti da per la concessione del credito. L’analisi della tua richiesta è stata effettuata utilizzando i dati e le informazioni che hai fornito, inclusa la tua situazione lavorativa e consultando i seguenti sistemi di informazione creditizia’, quivi depositato;
-Effettuata una visura aggiornata alla Centrale dei Rischi creditizi, soltanto in questa circostanza l’istante veniva a conoscenza che la società
aveva effettuato una segnalazione circa la sua posizione presso la Centrale rischi ;
-all’istante non veniva notificata alcuna comunicazione obbligatoria di preavviso di iscrizione della segnalazione in caso di mancato pagamento entro 15 gg al ricevimento della raccomandata;
A seguito dello stato di liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE per tale credito, e senza ulteriori comunicazioni la societa
servicer dell’intermediaria procedeva a tenere vivo il pregiudizio negativo in centrale rischi .
Tanto premesso, stante l’illegittima segnalazione e stante la sussistenza del periculum in mora discendente dall’impossibilità di accesso al credito, domandava : ‘ Accertare illegittimità dell’iscrizione alla centrale dei rischi CRIF e SIC in violazione del mancata notifica del preavviso e dei presupposti di fatto dello status di ‘sofferenza’ in violazione dell’ex art. 125 comma 3 del T.U.B e dell’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia; Accertare e condannare la convenuta al risarcimento del danno morale ovvero il danno di immagine subito e il disagio socio-economico per sé e per il sostegno della sua famiglia, a causa degli effetti negativi per l’illegittima iscrizione alla centra dei rischi, causa dell’incauta condotta della convenuta, risarcibile in via equitativa.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti si costituiva la resistente che contestava l’avversa domanda stante l’insussistenza del fumus, attesa l’assenza di una segnalazione a sofferenza e del periculum in alcun modo provato. Domandava dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite .
All’udienza del 26.11.2024 dopo ampia discussione il Giudice si riservava per la decisione.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che il ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 700 c.p.c. ha carattere residuale rispetto ai rimedi tipici previsti dalla legge e funzionale rispetto ad un eventuale giudizio di merito che la parte intende esperire, postulando la ricorrenza di due requisiti indefettibili consistenti, rispettivamente, nel fumus di fondatezza del diritto fatto valere e nel periculum che, nelle more dello svolgimento del giudizio di cognizione ordinaria, tale diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Quindi, ai fini dell’ammissibilità della tutela de qua, il Giudice deve in via preliminare accertare la sussistenza di altri rimedi esperibili dall’istante per ottenere la tutela richiesta e l’indicazione da parte del ricorrente del giudizio di merito rispetto al quale tale rimedio risulta funzionale, laddove sia esperito ante causam, e nel merito la sussistenza dei entrambi i requisiti , sicchè la mancanza di uno dei due comporta il rigetto della domanda.
Ciò posto , in via preliminare il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo, in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (cfr. in tal senso: Tribunale di Milano, 04 marzo 2015; Tribunale di Torino, 07 maggio 2007; Tribunale di Torino, 23 agosto 2002; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002; Tribunale Roma, 14 giugno 2001; Tribunale Monza, 24 gennaio 2000; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997).
Si precisa peraltro che, in linea di principio, l’apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell’indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e/o letterali.
Nella specie, pur in assenza di espressa formulazione dell’oggetto e delle conclusioni dell’azione di merito, può affermarsi che l’azione in esame sia strumentale ad un giudizio di merito avente ad oggetto il medesimo petitum in questa sede promosso con carattere d’urgenza, oltre alla domanda di risarcimento del danno.
Sempre in via preliminare, si evidenzia l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della residualità dell’azione cautelare ex art. 700 c.p.c..
Passando al merito della domanda, alla luce dei fatti allegati e dei documenti depositati dall’istante, il ricorso va rigettato in quanto infondato .
Dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente ( v. all.ti al ricorso ) non risulta, infatti, alcuna segnalazione a sofferenza fondante il fumus posto a fondamento della pretesa cautelare .
Tali conclusioni trovano, invero, conforto altresì nel report CRIF del 14.11.2024 (doc. 7 all.to alla comparsa di costituzione ).
Inoltre, come risulta dai conteggi elaborati dalla per la possibile estinzione anticipata del mutuo (doc. 8 all.to alla comparsa di costituzione ) alla data del 14.11.2024, non sono state registrate rate impagate da parte del .
Infine nella comunicazione della (cfr. doc. 5 all.to al ricorso ), di diniego della richiesta di finanziamento del Sig. non vi è alcun riferimento ad una segnalazione negativa in banche dati del merito creditizio.
Ciò posto, stante l’insussistenza del fumus , ritenuta ultronea ogni valutazione in merito al periculum in mora , il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell’attività espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale sul ricorso proposto da cosi decide:
-Rigetta il ricorso ;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 2.01.2025. Il Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME