Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34452 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27532/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1427/2020 depositata il 27/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con sentenza nr 1427/2020 la Corte di appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale di Pescara con cui era stata rigettata la richiesta di ordine di cancellazione del nominativo dell’attore a causa dell’illegittima segnalazione alla CRIF e la relativa domanda risarcitoria.
Il giudice del merito riteneva, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, che l’Istituto di credito non era incorso in alcuna violazione dell’art 125 TUB terzo comma, rilevando che la segnalazione alla centrale rischi era avvenuta con riferimento alla seconda rata pagata con ritardo senza che assumesse una qualche valenza giuridica il fatto che la comunicazione inviata dalla Banca al cliente fosse pervenuta in data 10.12.2014 quando la segnalazione era già avvenuta.
La Corte distrettuale sosteneva in merito che trattandosi di una comunicazione non necessaria e del ritardo relativo ad una seconda rata non pagata non era previsto alcun obbligo di preavviso.
Rilevava poi che il primo ritardo in cui era incorso l’appellante, quantunque non oggetto di segnalazione da parte della Banca, non faceva venir meno l’esistenza stessa del ritardo nei pagamenti, che di per sé legittima la banca alla segnalazione del cliente nei sistemi informativi.
Osservava poi che non assumeva rilievo nemmeno l’avvenuto pagamento seppure in ritardo da parte del cliente ai fini in questione giacché detto pagamento era avvenuto dopo la segnalazione nell’ottobre 2014
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, seguiti da memoria, cui ha resistito con controricorso la BNL.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione con riferimento all’art 360 nr 3 c.p.c. del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo del TUB, 12 e 117 del D.lvo 2003, nr 196 e 4 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Si sostiene che quando è intervenuta la segnalazione alla Centrale rischi era stata pagata con soli 28 giorni di ritardo la rata relativa al mese di febbraio 2014 e non quella relativa al mese di marzo, sicché nel mese di febbraio non si sarebbe verificato il presupposto legittimante l’utilizzo da parte della Banca, dei dati relativi al primo ritardo, mediante la loro segnalazione alla centrale rischi privata denominata Crif tant’è che la BNL non aveva proceduto ad alcuna segnalazione.
In questo quadro si afferma che la Corte di appello non avrebbe considerato che ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e buona condotta, nei sistemi di informazione di tipo positivo e negativo, i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono stati utilizzati e resi accessibili in caso di mancato pagamento di almeno due rate consecutive.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione con riferimento all’art 360 nr 3 c.p.c. del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo del TUB, 12 e 117 del D.lvo 2003, nr 196 e 4 del codice di deontologia e buona condotta per avere la Corte di appello ritenuto ritardo giuridicamente rilevante quello riguardante il mese di settembre 2014.
Con il terzo motivo si contesta la decisione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione con riferimento all’art 360 nr 3 c.p.c. del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo del TUB, 12 e 117 del D.lvo 2003, nr 196 e 4 del codice di deontologia e buona condotta per avere la Corte di appello ritenuto non necessario il preavviso da parte della Banca per i ritardi successivi al primo.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione dovendosi accertare la regolarità della segnalazione inoltrata dalla BNL alla Crif in relazione alla incontroversa morosità del segnalato alle rate di un mutuo contratto dal ricorrente nel vigore dell’art. 125, comma 3, del T.u.b., come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 1, comma 1.
In proposito va osservato che questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di segnalazione alle cd. S.i.c. Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con D.Lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo (Cass. n. 1438221).
Ciò posto per quel che si evince dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, è certo che il rapporto sottostante, che ha originato
l’attività di segnalazione, non fosse caratterizzato nel senso di un’operazione di credito al consumo.
Gli inadempimenti erano infatti riferibili alle rate di un mutuo accordato per l’acquisto di un immobile con garanzia ipotecaria stipulato nel 2014.
In questo quadro l’estensione dell’art. 125 del T.u.b. e della rilevanza effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia non può dirsi giustificata sul piano giuridico.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità della questione.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di legittimità.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile in Roma