Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
sul ricorso 14916/2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1739/2018 depositata il 09/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
6/3/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contrapposti ricorsi per cassazione NOME COGNOME, in via principale, e RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale, impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato gli appelli di entrambi avverso la decisione che in primo grado, pronunciando sul contenzioso insorto tra loro dopo che la banca era receduta dai rapporti in essere con il COGNOME, aveva accolto le domande di questi intese a contestare, tra l’altro, la legittimità della segnalazione del proprio nominativo alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e la legittimità della compensazione operata dalla banca rispetto al proprio credito nascente dalla vendita di titoli in deposito presso la stessa, negando tuttavia ogni riflessa pretesa risarcitoria e dichiarando altresì improcedibile la domanda di restituzione di altri titoli in quanto già restituiti.
La Corte d’Appello, confermando gli assunti tribunalizi a confutazione delle ragioni di gravame delle parti, ha osservato, quanto all’appello del COGNOME e della banca, in ordine alla segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, che sebbene questa fosse stata operata al di fuori di una valutazione ponderata e si fosse perciò rilevata incongrua rispetto alla posizione dell’interessato, nondimeno poteva essere perciò fonte di una pretesa risarcibile, da un lato, perché, pur potendo essere foriera di un danno non patrimoniale, la domanda riguardo a questo era stata esercitata solo nella comparsa conclusionale ed in sede di appello e la dizione impiegata in citazione non consentiva di stabilire di quale pregiudizio si intendesse chiedere il ristoro, dall’altro perché il danno non patrimoniale non era stato comunque provato; e quanto
all’appello della sola banca, in ordine alla compensazione, che non era praticabile la compensazione volontaria perché le norme convenzionali in tal senso invocabili non erano applicabili ratione temporis, quanto a quella contenuta nel contratto di deposito di titoli, perché stipulato successivamente e, quanto a quella contenuta nel contratto di conto corrente, perché le somme trattenute in compensazione non erano mai transitate sul conto corrente; siccome, del pari, non erano neppure praticabili la compensazione legale e quella giudiziale avendo il giudice di primo grado correttamente rilevato che in tal caso la banca -il cui credito, concernente la complessiva posizione di debito del COGNOME nei suoi confronti, era portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo -avrebbe dovuto modificare la propria domanda nel giudizio di opposizione chiedendo di accertare la parziale estinzione del proprio credito per compensazione.
Il mezzo ora azionato dal COGNOME si vale di due motivi, mentre quello azionato dalla banca si vale di quattro motivi. Entrambe le parti resistono poi al ricorso avversario con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo del ricorso principale, mediante il quale si deduce in capo all’impugnata decisione un vizio di omessa pronuncia poiché la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’illegit t imità dell’operata segnalazione del nominativo del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e pur ritenendo che ciò configurasse un danno in re ipsa , aveva erroneamente rilevato la tardività della domanda intesa a conseguire il ristoro del danno non patrimoniale per essere stata questa proposta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e reiterata poi in sede di appello, non pronunciando dunque sulla stessa, quantunque fosse stato chiesto sin dalla citazione il ristoro di tutti i danni conseguenti ai fatti di causa, è infondato nei
sensi di cui alla sottostante motivazione e non meritevole perciò di adesione.
2.2. E’ certo errato il convincimento espresso dal decidente circa il fatto che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla pur rilevata illegittimità della segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE sia stata tardivamente introdotta nel giudizio, sì da giustificarne il mancato esame di merito. Al contrario, infatti, poiché l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (Cass., Sez. U, 13/02/2007, n. 3041), va detto che, allorché ne sia alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale e sia perciò, a fronte di una pronuncia declinatoria in rito, dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, essendo prospettato un error in procedendo , è giudice del fatto processuale e ben può dunque procedere all’esame degli atti. Esame, che qui porta a ritenere che alla stregua dei fatti di causa allegati dal COGNOME, denuncianti anche l’illegittimità dell’operata segnalazione, la conclusiva formulazione della domanda risarcitoria intesa a conseguire il ristoro di tutti i danni conseguenti non si presti ad essere interpretata nel senso preclusivo divisato dal decidente e che tra i danni risarcendi non debbano ritenersi inclusi anche i danni non patrimoniali, anche essi ascrivibili al complessivo operato della banca che si vorrebbe vedere sanzionato con l’integrale accoglimento della domanda risarcitoria. La genericità della dizione a tal fine impiegata dal COGNOME, dietro la quale si trincera la sentenza impugnata per dire che la domanda non è scrutinabile non essendo possibile sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro, può rappresentare una comoda via di uscita sul piano interpretativo, ma non riesce a
nascondere tutta la fallacia di un giudizio che non guarda ai fatti e non tiene in particolare conto delle finalità pratiche che l’attore intendeva perseguire dando inizio al processo.
2.3. Sebbene, dunque, se ne sarebbe dovuta ravvisare la piena conoscibilità, l’assunto decisorio, concretatosi comunque nella ricusazione della domanda, resta comunque immune da censure. Non può dirsi, infatti, che, non dando ingresso al capo della domanda di cui si discute, la Corte d’Appello sia incorsa in un errore esiziale. Il dispositivo in tal modo adottato è infatti in sé conforme al diritto, ma ne sono errate semmai le premesse motivazionali -che ben perciò possono essere corrette ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ. -perché, contrariamente a quanto affermato dal decidente, è convincimento invalso da ultimo nella giurisprudenza di questa Corte che «in tema di illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento» (Cass., Sez. I, 6/03/2023, n. 6589).
Dall’illustrazione del motivo non costa peraltro alcuna allegazione in questo senso e dunque il dispositivo adottato può essere senz’altro confermato.
Il secondo motivo del ricorso principale, mediante il quale del pari si deduce in capo all’impugnata decisione un vizio di omessa pronuncia poiché la Corte d’Appello aveva statuito l’irrisarcibilità del danno patrimoniale patito a seguito della illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE in quanto non dimostrato, quantunque questo fosse stato dedotto rappresentando la riduzione dei propri proventi professionali, segnatamente connessi all’impossibilità di ricorrere al credito bancario per far fronte ai pagamenti per conto dei clienti e la perdita di favorevoli occasioni di vendita non potendo disporre del
proprio patrimonio immobiliare, è inammissibile in quanto versato principalmente in fatto.
Il giudizio a tal riguardo declinato dal decidente è frutto di una disamina puntuale degli indicatori di fatto allegati dal ricorrente, si ché in esso trova espressione e si concreta un’attività valutativa delle risultanze istruttorie che compete esclusivamente al giudice di merito svolgere secondo il metro del proprio prudente apprezzamento e che non può trovare correttivo in un’attività sostitutiva da parte di questa Corte, che non ha di regola compiti meritali, segnatamente in punto di prova, non essendo essa notoriamente giudice del fatto sostanziale.
4.1. Il primo motivo del ricorso incidentale, mediante il quale si deduce la violazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 2367 e 2909 cod. civ. poiché la Corte d’Appello avrebbe ritenuto impraticabile la compensazione giudiziale tra i reciproci crediti sull’erroneo presupposto che essa avrebbe dovuto essere fatta valere nel richiamato giudizio di opposizione, quantunque il controcredito del COGNOME fosse sorto in epoca successiva e nulla ostasse a che, anche se accertato in altro giudizio, il credito della banca potesse essere eccepito giudizialmente in compensazione, è fondato e va pertanto accolto.
4.2. Vale al riguardo ribadire in senso opposto a quanto divisato dal decidente il principio in ragione del quale, sebbene la compensazione giudiziale non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipende attualmente dall’esito di un separato giudizio, giacché essa presuppone ai sensi dell’art. 1243 cod. civ. che il credito eccepito in compensazione sia liquido o liquidabile e comunque esigibile e dunque in tal caso non ne sussiste la irrevocabile certezza, nondimeno nulla si oppone a che, quando l’accertamento di irrevocabile certezza sia divenuto definitivo in altro separato giudizio,
il credito in questione possa essere dedotto in compensazione e possa perciò formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, diversamente arrecandosi un , irragionevole alla difesa dell’escusso che si vedrebbe costretto ad adempiere nell’intero il proprio debito pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito da far valere a sua volta nei confronti dell’escutente (Cass., Sez. III, 24/11/2004, n. 22133).
La Corte d’Appello negando la compensazione reclamata dalla banca sul presupposto che il controcredito da questa eccepito in compensazione avrebbe dovuto essere opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e non potesse essere perciò opposto in compensazione nel giudizio odierno, non solo mostra di equivocare i ruoli delle parti, non potendo la banca eccepire essa la compensazione quando nel giudizio di opposizione essa agiva per l’intero suo credito, rispetto al quale peraltro il controcredito del COGNOME non era ancora sorto; ma viene più manifestamente meno al richiamato principio, nulla opponendosi -anzi rispondendo ad un sano ed elementare precetto di economia processuale -a che il credito formatosi altrove possa essere eccepito in compensazione in un diverso giudizio, ove ne ricorrano le condizioni prescritte dall’art. 1243 cod. civ.
5.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, mediante i quali, in relazione al capo della sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibile la domanda di restituzione dei titoli perché già restituiti, si deduce, nell’ordine , l’omesso esame del fatto decisivo che detti titoli erano stati appunti restituiti, in ragione del che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, il vizio di omessa pronuncia per non aver appunto dichiarato, sul visto presupposto, cessata la materia del contendere
ed il contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché dal primo risulta l’integrale rigetto dell’appello incidentale, mentre dalla seconda risulterebbe al contrario il mancato accoglimento della domanda del COGNOME che l’appello incidentale intendeva neutralizzare, esaminabili congiuntamente in quanto svolgenti la medesima censura, sono inammissibili e non meritano perciò seguito alcuno.
5.2. Difetta, invero, in capo all’impugnante l’interesse all’accoglimento della lagnanza in parola, dato che, avendo la Corte d’Appello dato atto dell’avvenuta restituzione dei titoli, la statuizione così riportata, quantunque non formalizzata in un’autonoma dichiarazione dispositiva, non impedisce, comunque, di vedere nella banca la parte che all’esito della lite è rimasta vittoriosa sul punto, in quanto i titoli erano stati già restituiti e questo mette la banca al riparo da ogni ipotetica istanza restitutoria; e quindi dolersi che la sentenza non abbia dato seguito all’appello incidentale, dichiarando, riguardo alla restituzione dei titoli, la cessazione della materia del contendere non si correla ad un pregiudizio sostanziale per rimuovere il quale si renda necessario l’intervento del giudice, ma mira solo ad ottenere la sanzione formale di un fatto pacifico che non giustifica l’interesse cassatorio della ricorrente incidentale.
Il ricorso principale va dunque respinto, con ovvio raddoppio a carico del soccombente, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Va invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, inammissibili i restanti, e la causa, cassata l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto
motivo del ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 6.3.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME