Un socio contesta la gestione della propria compagine e cita in tribunale l’amministratore e gli altri soci. L’attore agisce davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova. Chiede l’esclusione dei compagni di compagine per gravi inadempimenti, l’annullamento della nomina gestionale e lo scioglimento dell’ente. L’attore afferma che la società opera concretamente in Italia pur avendo la sede formale a San Marino. I soci resistono in giudizio ed eccepiscono il pieno difetto di giurisdizione del giudice italiano. Lo statuto attribuisce infatti ogni controversia all’autorità giudiziaria sammarinese. Il tribunale nomina un curatore speciale per sanare un conflitto di interessi processuale. Il socio attore solleva regolamento preventivo davanti alle Sezioni Unite della Cassazione per radicare la causa in Italia.
La localizzazione della sede reale e le contestazioni del socio
Il ricorrente formula diversi argomenti per dimostrare il legame esclusivo con il territorio italiano. La società detiene immobili in Italia e gli organi sociali risiedono stabilmente nella penisola. L’attore denuncia una presunta esterovestizione finalizzata ad aggirare il diritto interno. Egli sostiene anche la nullità dell’atto costitutivo per assenza di reale attività d’impresa. L’attore qualifica il rapporto come una mera comunione di beni immobili. Tali elementi dovrebbero attrarre la competenza verso i tribunali statali. La parte contesta anche la validità della clausola di proroga della competenza estera per difetto di consenso unanime. L’amministratore ribadisce invece la piena operatività della clausola presente nel testo sociale.
Le motivazioni: i presupposti del difetto di giurisdizione confermati dalla Suprema Corte
Le Sezioni Unite escludono la competenza dei giudici italiani con argomentazioni lineari. La preventiva nomina del curatore speciale sana con effetto retroattivo ogni vizio della costituzione in giudizio della società. L’eccezione iniziale resta pienamente efficace e valida. La Cassazione verifica poi i criteri di collegamento previsti dalla legge numero 218 del 1995. La società ha perfezionato la sua costituzione secondo l’ordinamento della Repubblica di San Marino. Gli atti dimostrano lo svolgimento delle assemblee decisionali e delle riunioni gestionali in territorio sammarinese. Il mero possesso di fabbricati in Italia non prova l’esistenza della sede effettiva nella penisola. Il ricorrente non dimostra l’esterovestizione fraudolenta dell’ente. La clausola statutaria che assegna la competenza all’autorità di San Marino vincola automaticamente tutti i soci sin dalla loro adesione.
Le conclusioni: la prevalenza dell’accordo statutario e la vittoria dei soci resistenti
Le Sezioni Unite dichiarano formalmente il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. La vertenza appartiene in via esclusiva alla cognizione dei magistrati della Repubblica di San Marino. L’autonomia contrattuale permette alle parti di derogare alla giurisdizione italiana per affidare le liti a un tribunale estero. Questa regola riguarda l’esclusione del socio, le azioni di responsabilità e le richieste di scioglimento. Il giudice italiano deve arrestare la causa senza esaminare il merito delle condotte contestate. I soci resistenti e l’amministratore vincono la fase processuale di legittimità. La Cassazione condanna il socio ricorrente al pagamento delle spese legali.
Quale giudice decide le liti se lo statuto indica un tribunale estero?
Decide il giudice estero designato dallo statuto se la clausola di deroga rispetta i requisiti di forma e di validità dell’ordinamento competente.
La presenza di immobili in Italia sposta automaticamente la causa al tribunale italiano?
No, la titolarità di beni immobiliari in Italia non basta a dimostrare la sede effettiva né a superare la competenza concordata nello statuto.
Il socio che acquista quote societarie accetta anche il foro competente estero?
Sì, l’ingresso nella società comporta l’accettazione automatica dello statuto sociale e delle clausole di devoluzione delle liti ivi contenute.