Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1584 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1584 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 13836/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 13836-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 504/2025 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/04/2025 R.G.N. 1532/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto RAGIONE_SOCIALEtore Generale
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME impugnò con il rito ex lege n. 92 del 2012 un secondo licenziamento a lui intimato il 26 marzo 2018 dall’RAGIONE_SOCIALE – dopo essere stato destinatario di altro recesso sub iudice – per condanne a pena detentiva per reati di usura ed estorsione, deducendo la tardività del provvedimento espulsivo, la violazione del principio del ne bis in idem , la carenza di giusta causa e di giustificato motivo e, comunque, il difetto di proporzionalità della sanzione.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito rigettò il ricorso e, in seguito all’opposizione, confermò l’ordinanza resa in fase sommaria con sentenza.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la pronuncia qui gravata, ha respinto il reclamo del lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
L’Ufficio della RAGIONE_SOCIALE Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito.
1.1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 commi 7 e 8 RD n. 148/1931 per non avere la Corte territoriale ‘considerato che la violazione della procedura disciplinare degli Autoferrotramvieri determina una nullità di protezione rilevabile d’ufficio’.
1.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, L. n. 604 del 1966, art. 6 novellato; degli artt. 414,167 e 183 c.p.c., in relazione al regime di decadenze relative alla fase sommaria e del divieto di ‘ mutatio libelli ‘, tenuto conto ‘della natura sommaria, senza preclusioni, del giudizio di primo grado nel rito Fornero’.
1.3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 commi 7 e 8 R.D. n. 148/1931 in quanto la Corte territoriale, decidendo anche nel merito su tale censura, non ha ritenuto necessarie le fasi procedimentali della speciale disciplina di cui all’Allegato A del R.D. n. 148/1931 nell’ipotesi in cui il dipendente non renda le proprie giustificazioni all’esito dell’avvio della contestazione disciplinare.
Preliminarmente occorre prendere atto che, con sentenza n. 1157/2026 , all’esito della pubblica udienza del 3 dicembre 2025, è stato rigettato da questa Corte il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME nei confronti della datrice di lavoro odierna controricorrente, avente ad oggetto l’impugnativa del primo licenziamento, rendendo così definitiva la statuizione in ordine alla legittima risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza del primo recesso.
Giova in proposito richiamare il consolidato insegnamento di
legittimità (su cui v., tra le altre, Cass. n. 16847/2018), secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno sia, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., Sez. Un., n. 13916/2006; Cass. n. 26041/2010; Cass. n. 8379/2009); inoltre è noto il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, finanche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. n. 8650/2010; Cass. n. 15339/2016; Cass. n. 25269/2016).
Ciò posto, occorre rammentare che, dopo l’intimazione di un primo licenziamento, può sopravvenire un altro licenziamento, anche prima della definizione dell’eventuale giudizio di impugnazione del precedente (tra altre v. Cass. n. 13980/2002, con la giurisprudenza ivi citata).
Invero, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o
motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (Cass. n. 1244/2011; v. pure Cass. n. 19770/2009; Cass. n. 19809/2018).
I giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice che ha accertato la legittimità del primo licenziamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro, precludendo ogni effetto al secondo atto risolutorio (cfr. Cass. n. 18497/2005; Cass. n. 6229/2007).
Pertanto, il ricorso per cassazione con cui si controverte del secondo licenziamento deve essere respinto e le spese gravano sul soccombente che ha dato causa al giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il cons. est. AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME