Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17346 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17346 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
Ordinanza
sul ricorso 25054/2019 proposto da:
Comune Sestri Levante , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Condominio Di INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME , difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
-controricorrenti-
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti-
NOME, NOME NOME , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti-
NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 813/2019 del 3/06/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Alla fine di maggio del 2010 il Comune di Sestri Levante convenne dinanzi al Tribunale di Chiavari tutti i soggetti detentori di beni (portici, terrazzi e cantine) di cui esso rivendicava ex art. 934 c.c. la proprietà, facendo valere che si trattava di manufatti eretti ai lati di un viale della cittadina ligure (INDIRIZZO), entro la proiezione verticale delle originali scarpate laterali del viale e, quindi, su terreno di proprietà del demanio comunale; in subordine domandò la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo, quali detentori senza titolo di beni di proprietà di esso attore.
Il Tribunale accolse la domanda.
Gli appellanti convenuti chiesero la riforma, previo accertamento della proprietà dei beni in capo a questi ultimi sulla base dei rispettivi titoli di acquisto o, in subordine, per usucapione.
La Corte di appello di Genova, previa riunione delle cause, con sentenza 813/2019 ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, rilevando, nella approvazione del piano particolareggiato, la sdemanializzazione tacita delle aree e il maturato acquisto per usucapione ventennale di manufatti, portici, terrazzi e locali interrati eretti nelle proiezioni delle scarpate verticali della strada.
Ricorre in cassazione il Comune di Chiavari con tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono il Condominio di INDIRIZZO e un gruppo di condomini, con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.
Resistono anche altri convenuti (indicati in epigrafe) con distinti controricorsi, illustrati da memorie.
Altri convenuti (indicati in epigrafe) rimangono intimati.
Ragioni della decisione
1. – Nel loro complesso, i tre motivi di ricorso (esposti successivamente) censurano la parte della sentenza che si articola nei seguenti punti: (a) i dieci edifici ai lati del viale sono stati costruiti in attuazione del piano particolareggiato approvato nel 1951 dal Comune; (b) il c.t.u. in primo grado ha accertato che i manufatti in contestazione (porticati, terrazze, cantine) sono stati realizzati sulla proiezione verticale delle originarie scarpate laterali del viale, quindi su terreno demaniale; (c) tuttavia, nella fattispecie ricorrono i presupposti della sdemanializzazione tacita, dal momento che il Comune di Sestri Levante ha: (d1) approvato un piano particolareggiato che prevede, oltre alla costruzione dei caseggiati di civile abitazione, la realizzazione di un porticato continuo su ciascun lato della strada; (d2) autorizzato l’edificazione dei portici e dei terrazzi soprastanti, destinati fin dal principio all’uso esclusivo dei privati; (d3) prestato il proprio consenso a che le scarpate fossero sostituite con i caseggiati, per cui il suolo avrebbe cessato di appartenere al demanio stradale, per passare al patrimonio disponibile del Comune, usucapibile da parte dei privati, che hanno pacificamente posseduto
i beni fin dalla costruzione dei caseggiati, e quindi per oltre venti anni dei terrazzi; (e) non depone in senso contrario che portici siano soggetti al pubblico passaggio, poiché ciò non esclude la sdemanializzazione del suolo, ma attesta soltanto l’assoggettamento dei portici ad una servitù di uso pubblico o al più la proprietà pubblica del piano di calpestio del porticato, ma non certo dei terrazzi e delle cantine realizzati al di sopra ed al di sotto del suolo.
2. -Il primo motivo (violazione degli artt. 822, 824, 829, 1158 cc e 13 legge n. 1150/1942) fa valere che la sdemanializzazione tacita si può configurare solo se vi è prova certa della volontà dell’ente di dismettere il bene demaniale, mediante atti univoci che attestino il venir meno dell’interesse pubblico sotteso all’uso di tali beni.
Nel caso di specie, si osserva, né negli atti di approvazione del p.r.p., né in atti e/o comportamenti successivi del Comune è dato cogliere una tale volontà abdicativa rispetto all’interesse pubblico connesso alla demanialità dei beni in questione. Ferme le previsioni degli interventi costruttivi, dal p.r.p. non emerge una tale volontà. Ha errato pertanto la Corte di appello nel fare semplice riferimento al p.r.p., presupponendo così un effetto che avrebbe, al contrario, dovuto costituire l’elemento essenziale dell’accertamento documentale.
Col secondo motivo sii denunzia violazione degli artt. 840, sottosuolo e spazio sovrastante al suolo e 843, accesso al fondo c.c., oltre che delle disposizioni indicate nel primo motivo, 822, 824 e 829 c.c., in relazione all’art. 1158 c.c. e all’art. 13 l. 1150/1942. Si fa valere che il p.r.p. dispone che il piano di calpestio dei portici sia destinato a passaggio pedonale pubblico, con conseguente conferma dell’interesse pubblico.
Il terzo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, che la Corte di appello ha omesso di considerare che il Comune, proprietario di tali aree di demanio stradale, pur in esito alla trasformazione acconsentita, ha inteso mantenere al bene un diverso uso pubblico, peraltro sempre connesso alla demanialità stradale, cioè il passaggio pubblico pedonale.
– Con il ricorso incidentale condizionato (p. 27) si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul (secondo) motivo di appello con cui è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che i portici sono stati realizzati su aree demaniali.
-I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati contestualmente.
I primi due motivi sono infondati.
La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l’adempimento delle formalità previste dalla legge, se risulta da atti univoci e concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico . L’accertamento della sussistenza di tali requisiti, esternato dal giudice di merito in una motivazione priva vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 4827/2016, più recentemente Cass. 14269/2023).
Così è nel caso di specie (cfr. il brano sintetizzato indietro, al paragrafo n. 1). Con le argomentazioni che sostanziano i primi due motivi il ricorrente semplicemente sovrappone il proprio apprezzamento a quello giudiziale sugli elementi indicatori della sdemanializzazione tacita, espresso dalla Corte di merito in una motivazione che appunto non presta il fianco a censure in sede di legittimità.
I primi due motivi sono quindi rigettati.
Il terzo motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie, il fatto di cui si allega l’omesso esame è privo del carattere di decisività e nel motivo in esame non risulta neppure indicato quando si sia specificamente discusso di tale fatto. Inoltre, l’impianto del motivo è teso a sollecitare un rinnovato accertamento della situazione giuridicamente rilevante rispetto a quello sensatamente compiuto dalla Corte di appello.
5. -Il ricorso principale è rigettato e ciò determina logicamente l’ assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente.
A i sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte di controricorrenti, che liquida
in € 4.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 19/4/2024.