SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1359 2025 – N. R.G. 00000885 2024 DEPOSITO MINUTA 15 12 2025 PUBBLICAZIONE 15 12 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 885/2024, a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II civile, n’ 15661 del 15.05.2024 (r.g. ), pubblicata e comunicata il 05.06.2024 che ha cassato con rinvio la Sentenza n. 110/2020, depositata il 27.01.2020 della Corte d’Appello di Genova 2 sezione civile P.
Tra
(subentrata nel diritto controverso a
già attrice in riassunzione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Imperia ed elettivamente domiciliata nell’indirizzo pec indicato in atti – ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Contro
, 23.7.54, , .7.52, e , 2.11.49, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO del Foro di Imperia ed elettivamente domiciliate presso l’indirizzo pec del medesimo indicato in atti
– CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER CONCESSIONI DEL
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, dato atto del subentro della intervenuta Concessioni del nel diritto controverso e della conseguente estromissione dell’ ordinata da questa Corte in data 7 maggio 2025, richiamata espressamente ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza formulata da nel procedimento e fatta propria dalla conchiudente, da aversi qui come integralmente e formalmente ritrascritta, e conseguentemente ritualmente ripr oposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c., per quanto attiene il primo grado, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, – in via principale : rigettare integralmente l’appello proposto da , e
avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 15/2015 (ex Ventimiglia) emessa dal Tribunale di Imperia il 14.10.2015 e depositata in pari data; – in via incidentale : riformare il capo della sentenza n. 15/2015 (ex Ventimiglia) emessa dal Tribunale di Imperia il 14.10.2015 e depositata in pari data per i motivi tutti e come specificato in narrativa e per l’effetto, in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla cui è subentrata la fermo il loro obbligo di riconsegnare alla conchiudente le porzioni immobiliari accatastate ai numeri 1704 e 989 del F 56 del comune censuario di Ventimiglia, condannare e dichiarare tenute , e a demolire previamente, a loro cura e spese, il fabbricato insistente sul mappale 989. Con condanna delle originarie appellanti, in ogni caso, alla rifusione in favore della società cui è subentrata ex art. 111 c.p.c. la delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio, del giudizio di cassazione e della presente ulteriore fase, respinta ogni diversa domanda ‘.
PER PARTI NICOLETTA
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis , accertare e dichiarare l’acquisto della piena proprietà, per intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale, in favore delle attrici , , e contro la società della porzione di fondo su cui è stato eretto il fabbricato (ora censito a C.F. al Foglio 56, particella 989, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita 4113,17), derivante dalla variazione del mappale n. 1472 e già n. 774 di cui al foglio 56 del C.T. del Comune censuario di Ventimiglia e del fondo indicato col mappale 1704 di mq. 456 (risultante dal frazionamento dell’originario mapp. 1646) di cui al Foglio 56 del C.T. del Comune censuario di Ventimiglia; con il favore di spese e competenze, oltre che del p rimo e secondo grado di giudizio, anche del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.’
MOTIVI
Con atto di citazione notificato il 21.5.2010, , e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Ventimiglia, Sezione Distaccata del Tribunale di Sanremo, e l’RAGIONE_SOCIALE, assumendo : – di essere nel possesso di un fabbricato sito in località Santa Teresa di RAGIONE_SOCIALE, poi INDIRIZZO ed ora INDIRIZZO Ventimiglia, censito al foglio n. 56 di quel Comune con la particella identificativa n. 989; – che il loro padre e dante causa a titolo universale , deceduto il 31 marzo 2007, aveva costruito in epoca anteriore al 1986 su un terreno facente parte di un mappale già intestato alla e che tale fabbricato, unitamente ad un circostante terreno poi individuato, sempre al foglio 56, con i mappali 1707 e 1704, rispettivamente intestati alla RAGIONE_SOCIALE e all’ era stato da loro posseduto e, prima di loro, dal padre cui erano succedute nel possesso ex art. 1146 c.c. -, da oltre venti anni in modo pacifico e ininterrotto. Le allora attrici chiedevano, dunque, dichiararsi, per l’usucapione ultraventennale, uniche ed esclusive comproprietarie delle porzioni di terreno de quo , con ogni conseguente pronuncia di legge anche ai fini della trascrizione.
Si costituiva, per quanto qui rileva, in giudizio l’ con comparsa 16.6.2010, rilevando preliminarmente che, le porzioni immobiliari di cui le medesime chiedevano di essere dichiarate proprietarie per intervenuta usucapione (mappale 989 sul quale era stato eretto un fabbricato e terreno circostante mappale 1704, vedi planimetria catastale prodotta come doc. n. 1 nel giudizio di primo
grado) costituivano il risultato di successivi frazionamenti di un originario mappale n. 774 (poi divenuto 1472 e dopo ancora 1646) del Foglio 56 del Comune di Ventimiglia che, già di proprietà della ditta catastale , e , era stato dall a suo tempo acquistato a titolo originario in forza di decreto di occupazione permanente e definitiva n. 3443 di prot. e n. 3379 di rep., emesso dal Prefetto di Imperia il 21.1.1974 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo il 24.4.1974 al n. 3338 Reg. Gen. ord. ed al n. 2735 reg. part., per la realizzazione del tronco 01, lotto 04, dell’autostrada Savona -Ventimiglia confine francese, di cui l era allora concessionaria dell’RAGIONE_SOCIALE per la costruzione e l’esercizio (doc. n. 2 delle produzioni nel giudizio di primo grado). Da ciò derivava che, come espressamente l’ in allora eccepiva, la porzione di terreno medesima non era suscettibile di usucapione perché la convenuta era proprietaria esclusiva di un terreno partecipante del regime pubblicistico del demanio. Detta convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici alla restituzione delle porzioni occupate, libere di persone e di cose, previa demolizione del manufatto costruito sulla porzione mappale n. 989.
Il giudizio di merito veniva istruito mediante assunzione di prove orali e CTU.
Con sentenza n. 15/2015 del 14.10.2015 il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando: a) dichiarava l’acquisto della piena proprietà per intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale, in favore delle attrici , , nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, del fondo di cui al mappale 1707 di mq. 75 (risultante dal frazionamento dell’originario mappale 1698), Foglio 56 del C.T. del Comune censuario di Ventimiglia); b) respingeva le domande attrici p roposte nei riguardi dell’ c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale conseguentemente proposta da
condannava , e alla restituzione in favore della società convenuta, libera di persone e di cose, sia della porzione di terreno censita al C.T. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 1704, sia di quella su cui sorgeva il fabbricato censito al C.F. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 989; d) rigettava la domanda di
di demolizione del fabbricato a cura e spese delle sigg.re ; e) ordinava al competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio di provvedere su richiesta della parte interessata alla trascrizione della sentenza e ad ogni formalità ulteriore, con esonero da responsabilità; f) condannava la RAGIONE_SOCIALE ‘a pagare alla parte attrice la somma di Euro 4.088,30 di cui Euro 188,30 per esborsi ed Euro 3.900,00 per competenze, oltre ‘ratione temporis’, su queste, spese generali 15%, CPA ed IVA, oltre ancora ulteriori spese sostenute e da sostenere’; g) condannava le sigg.re ,
e a pagare, in solido, all’ Euro 4.500,00 per competenze, oltre ‘ratione temporis’ spese generali 15%, CPA ed IVA, oltre spese occorrende.
Il Tribunale, in particolare, rigettava la domanda delle attrici nei confronti di e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, le condannava alla restituzione delle porzioni di terreno occupate dalle medesime, identificata catastalmente come sopra, poiché si trattava di fondi (insieme ad altri) ricompresi nel decreto di autorizzazione all’occupazione permanente e definitiva emesso dal Prefetto di Imperia il 21.1.1974 in favore dell’ come documentato in atti e confermato in corso di causa dal CTU dott. Arch. nella sua relazione depositata il 16 dicembre 2011. Tali beni venivano ritenuti dal primo Giudice non usucapibili, stante la loro natura demaniale, attuale e ‘ prospettica ‘, posto che sarebbero stati trasferiti allo Stato allo scadere della concessione di cui l’ era beneficiaria , a fronte del fatto che le attrici non avevano dato prova de ‘ il compimento, da parte dell’ente pubblico intestatario di … atti univoci e concludenti inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene dalla sfera del demanio e quindi dall’uso pubblico’, conseguenti necessariamente ad una iniziativa unilaterale dell’ente titolare, né la pretesa sdemanializzazione poteva derivare ‘ ab externo ‘ da iniziative di terzi, dovendosi ritenere irrilevanti, a tal fine, ‘le determinazioni del Comune di Ventimiglia in ordine alla destinazione urbanistica del distretto di RAGIONE_SOCIALE‘. Infine il Tribunale escludeva che potesse sostenersi che i beni in questione avessero perso il carattere della demanialità in quanto non ricompresi nella c.d. fascia ‘ di rispetto autostradale ‘, posto che tale circostanza non escludeva la permanenza di un vincolo pertinenziale per il quale i beni stessi erano stati inclusi nel provvedimento di esproprio e rispetto ai quali l’attuale intestatario o, in prospettiva, l’RAGIONE_SOCIALE o più in generale lo St ato, erano rimasti titolari, a tutti gli effetti, con piena discrezionalità di conservarne o meno la demanialità. Il Giudice di prime cure rigettava, viceversa, la domanda di demolizione di quanto ivi costruito dal padre, affermando la sussistenza della di lui buona fede (con conseguente applicazione del 4° comma dell’art. 936 c.c.): nello specifico doveva ritenersi che l’iniziativa edificatoria fosse stata i ntrapresa dall’occupante nella convinzione che l’area fosse stata da lui usucapita a seguito di possesso avvenuto quantomeno dal 1955.
Con atto di citazione 14/4/2016, , e impugnavano la sentenza del Tribunale di Imperia e ne chiedevano la riforma alla Corte d’Appello di Genova, rispetto alle domande da loro proposte e respinte, lamentando : l’errata valuta zione per non aver tenuto conto del fatto che il possesso continuativo sarebbe risalito addirittura al 1945, con conseguente decorso del termine ventennale ancor prima del decreto di esproprio del 1974; l’errata valutazione per non aver tenuto conto del fatto che, nonostante la procedura espropriativa finalizzata all’esecuzione dell’opera, i fondi in questione non erano mai stati sottratti al (dante causa delle
contro
parti) e, pertanto, per non averne ritenuto dimostrata la tacita sdemanializzazione; l’errata valutazione per non aver tenuto conto, sia della circostanza che, nel PUC del Comune di Ventimiglia, gli stessi fondi erano stati inseriti in una zona che ne prevedeva la destinazione residenziale, sia del fatto che gli immobili in questione non rientravano nella zona di rispetto prevista dal Codice della Strada.
si costituiva in appello, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale sul capo della sentenza gravata che aveva respinto la citata domanda accessoria di demolizione, richiamando la valenza ‘confessoria’ di documenti prodotti dalle stesse controparti, tali da escludere qualsivoglia buonafede.
Con sentenza n. 110/2020, depositata il 27.1.2020, la Corte d’Appello di Genova, seconda sezione civile, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Imperia ed in accoglimento dell’appello: -dichiarava l’acquisto della piena proprietà per interven uta prescrizione acquisitiva ventennale, in favore delle appellanti, dei fondi in questione, segnatamente indicati nel dispositivo; respingeva l’appello incidentale proposto dall’ confermando per l’effetto il rigetto della domanda di demolizione del fabbricato censito nel Comune di Ventimiglia a Catasto Fabbricati al Foglio 56 mappale n. 989; – condannava, infine, la società alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
La Corte, in particolare, in via preliminare, riteneva non passata in giudicato la parte della sentenza nella quale il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la c.d. tacita sdemanializzazione, in quanto nell’atto di appello le avevano chiaramente affermato ‘ che i fondi oggetto di causa non erano mai stati sottratti al possesso di , ed altresì che non risultavano mai essere stati occupati dalla appellata per la costruzione dell’autostrada e dello sv incolo autostradale di Ventimiglia, né interessati dall’opera pubblica attualmente in fase di realizzazione. La contestazione, pertanto, non consente di affermare che sia sceso il giudicato su quanto affermato dalla società appellata ” (cfr sentenza)
Nel merito, il Giudice di secondo grado accoglieva la domanda di usucapione in quanto riteneva provata la sdemanializzazione tacita dei beni, motivando che ‘ l’area occupata da da tempo precedente all’emissione del decreto prefettizio era stata oggetto del provvedimento di esproprio in vista e con la specifica finalità della destinazione dell’area medesima all’esercizio dell’autostrada che, t uttavia, non era mai stata destinata a tale utilizzo, in quanto dalle risultanze di causa sarebbe emerso che i fondi in questione erano sempre rimasti nel possesso del e, dall’epoca della costruzione dell’autostrada, non erano mai stati utilizzati nell’ambito dell’opera pubblica, neppure per attività e/o esecuzioni di natura pertinenziale. Per cui, prosegue la
sentenza, non si tratta di un caso di disuso o di inerzia della RAGIONE_SOCIALE nell’utilizzo di un bene destinato all’uso pubblico ma di un bene che, pur occupato a tal fine, di fatto non è mai stato destinato alla finalità pubblica.’ (cfr sentenza)
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, proponeva ricorso per cassazione formulando tre motivi, mentre , e resistevano con controricorso.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15661 del 05.06.2024, rigettava il primo motivo ed accoglieva il secondo ed il terzo. Con il primo motivo, ritenuto non fondato, il ricorrente chiedeva cassarsi il punto motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva ritenuto irrevocabile la statuizione del Tribunale circa la natura demaniale dei terreni appartenenti all’ A riguardo i Giudici di legittimità valutavano, viceversa, fondata la motivazione della Corte d’Appello in relazione all’ inclusione tacita, nel motivo di appello proposto dalle resistenti, anche della contestazione della natura demaniale dei fondi.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione di Legge ‘ nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la sdemanializzazione tacita dei terreni appartenenti all’ oggetto della domanda di usucapione delle appellanti.’, mentre, con il terzo, la violazione di Legge ‘ nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo aver affermato che i terreni oggetto di causa non sarebbero mai stati destinati alla finalità pubblica (e quindi non avrebbero avuto natura demaniale), ha stabilito che gli stessi avrebbero formato oggetto di sdemanializzazione ta cita.’
La Corte di Cassazione accoglieva congiuntamente il secondo ed il terzo motivo, formulando il seguente principio: ‘ Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della RAGIONE_SOCIALE di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza (Cass., sez. II, 9 aprile 2024, n. 9457; Cass., sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22569; Cass., sez. II, 12 novembre 2019, n. 29228; Cass., sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827; Cass., sez. un., 29 maggio 2014 n. 12062; Cass., sez. II, 3 giugno 2008, n. 14666; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387; Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11101; Cass., sez. II, 3 maggio 1996, n. 4089).
La sdemanializzazione può dunque verificarsi anche senza l’adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della RAGIONE_SOCIALE, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico ma per la prova dell’intenzione di far cessare tale destinazione, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la PRAGIONE_SOCIALE. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14269; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387). Nel caso di specie, l’area materia del contendere è stata oggetto del decreto di occupazione permanente del Prefetto della Provincia d i Imperia del 21 gennaio 1974 per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada. Tale decreto ha fatto seguito all’atto di accordo del 1970, intervenuto fra la RAGIONE_SOCIALE e la a causa di espropriazione per pubblica utilità per l’occupazione dell’area in vista della realizzazione dell’opera. Evidente, dunque, la destinazione a pubblica funzione del bene.
Se la sola inerzia o la mera tolleranza non sono sufficienti a ricavare la volontà della PRAGIONE_SOCIALEA. di sottrarre il bene alla destinazione di uso pubblico e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non è idonea a integrare il requisito degli atti univoci, concludenti e positivi della P.A. la circostanza che, dall’apertura del traffico ad oggi, la zona a sud dello svincolo autostradale, dove sono collocati il terreno e i fabbricati oggetto della controversia, non è mai stata utilizzata per ulteriori scopi viari e che l’area in questione non costituisca zona di rispetto. Non si tratta di fatti concludenti e di circostanze tali da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella della rinuncia definitiva al ripristino della pubblica funzione del bene .’ (cfr ordinanza)
La Corte di Cassazione rilevava anche che: ‘ Invero, la sentenza della Corte di appello, oltre a non essere conforme alla giurisprudenza di questa Corte, risulta anche contraddittoria. Dapprima si esclude che il bene sia mai stato destinato all’uso pubblico, pur richiamando il fatto dell’avvenuta occ upazione (‘ Non si tratta quindi di un caso di disuso o di inerzia della RAGIONE_SOCIALE nell’utilizzo di un bene destinato all’uso pubblico. Si tratta di un bene che, pur occupato a tale fine, di fatto non è mai stato destinato alla finalità pubblica ‘), poi si afferma che è intervenuta ‘una sorta di sdemanializzazione tacita’ (‘ In mancanza dell’utilizzo del bene per la finalità pubblica, ivi comprese le attività pertinenziali dall’epoca della costruzione dell’autostrada fino ad oggi, per cui era prevista ‘occupazione dell’area, è quindi intervenuta una sorta di sdemanializzazione tacita, con conseguente possibilità di usucapione ad opera dei privati ‘), asserzione inconciliabile con la precedente. Vi è altresì da osservare che gli atti univoci non possono desumersi dal comportamento di terzi, come nel caso dell’adozione di un Piano urbanistico parte del Comune di Ventimiglia, che destina tale area in località RAGIONE_SOCIALE in perimetro di centro abitato, con l’obiettivo di una riquali ficazione urbanistica e paesaggistica. è infatti soggetto diverso dal Comune, fatto di cui è consapevole la stessa Corte di appello nella parte in cui riconduce la volontà di rinunciare
definitivamente al potenziale ripristino della destinazione del bene all’uso pubblico, in maniera alternata o congiunta, alla ‘e/o alla P.A.’ .
Per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo i Giudici di legittimità cassavano la sentenza e rinviavano la causa a questa Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del proprio giudizio.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 20.9.2024, riassumeva il procedimento, affinché la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, rigettasse integralmente l’originario primo appello di , e , accogliendo anche l’appello incidentale afferente alla domanda di demolizione, prima della riconsegna , a cura e spese delle , del fabbricato insistente sul mappale 989, vinte le spese del secondo grado di giudizio, del giudizio di cassazione e di quello di riassunzione.
Con comparsa di costituzione e risposta 22.01.2025, si costituivano , e , le quali chiedevano, di fatto, la conferma della sentenza n. 110 del 27.1.2020 della Corte d’Appello di Genova 2 sez civile, in ordine alla dichiarazion e di acquisto per usucapione dei fondi di cui è causa, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Le convenute in riassunzione sostenevano che, come risultato dalle prove assunte in primo grado, l’usucapione si era compiuta prima della procedura di espropriazione per pubblica utilità del 1974, mai i fondi erano stati sottratti al padre delle comparenti e non erano mai stati utilizzati per la finalità pubblica cui erano stati destinati. Le predette chiedevano, comunque, la conferma del rigetto della domanda di demolizione.
Con comparsa di intervento 3.2.2025, si costituiva la società la quale dichiarava di essere la società concessionaria subentrata ai diritti dell’ per cui quest’ultima chiedeva l’estromissione dal giudizio.
Con ordinanza 7.5.2025, la Corte, sull’accordo delle Parti, dichiarava l’estromissione di e, con provvedimento di concessione dei termini ex art.352 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali, repliche e note scritte, fissava l’udienza cartolare del 28.10.2025, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò detto, risulta prioritario, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, accertare se i fondi in questione, pacificamente ricompresi nell’atto espropriativo sopra indicato e mai formalmente sottratti al regime giuridico discendente dallo stesso , siano stati sdemanializzati ‘de facto’, sì da divenire usucapibili.
In merito, dunque, occorre muovere dai presupposti, già riportati, afferenti alla prova qualificata necessaria, in positivo, per addivenire ad una statuizione di sdemanializzazione tacita, la quale, per l’effetto: -implica la ‘… presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della RAGIONE_SOCIALE di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e concludent e da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.’ ; – richiede, ancor più chiaramente, che la rinuncia medesima: ‘… risulti da atti univoci, concludenti e positivi della PRAGIONE_SOCIALE, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico ma, per la prova dell’intenzione di far cessare tale destinazione, è necessario che essi siano accompagnati da ‘ fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la PRAGIONE_SOCIALE. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14 269; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387).’ (cfr ordinanza Cass.) .
Orbene, a fronte di tali vincolanti premesse, va subito affermato che, sempre in conformità con il dettato espresso nell’ordinanza della Cassazione n. 15661 del 05.06.2024, la prova del venir meno dell’interesse pubblico non può essere desunta, nel caso di cui trattasi, né dall’inerzia o mera tolleranza della PRAGIONE_SOCIALE , per aver omesso la richiesta di consegna del bene e/o per aver omesso di attivarsi per entrarne in possesso, né dal comportamento di terzi, quale il Comune di Ventimiglia, che, con le previsioni del PUC, ha riqualificato l’area come urbanistica/paesaggistica.
È necessario, allora, verificare se abbiano offerto prove diverse ed ulteriori, conformi ai principi espressi dai Giudici di legittimità, per rendere i fondi in questione usucapibili, indagine che, osserva la Corte, conduce ad una risposta negativa.
Con le richieste istruttorie di , infatti, nessuna prova è stata dedotta, e tanto meno acquisita, in relazione a fatti concludenti positivi, connotati come sopra, considerato che l’unica circostanza provata è l’inerzia della P.A. nel richied ere il possesso del terreno a e/o destinarlo, in concreto, a finalità pubblica, il che, come detto, è intrinsecamente insufficiente.
Di contro, peraltro, fin dalla costituzione in giudizio di primo grado 16.6.2010, in esito alla richiesta dell’accertamento dell’usucapione, la non solo contestava le pretese avversarie, ma svolgeva anche domanda riconvenzionale per otte nere la restituzione dei beni ‘de quibus’ e la demolizione di quanto ivi costruito: tale atteggiamento processuale, manifestato immediatamente, a fronte delle pretese dominicali avversarie, evidenzia, dunque, in assenza di contrari elementi probatori, un indice opposto a quanto ritenuto dalle attuali convenute in riassunzione, sì che nulla consente di affermare che sia cessato l’interesse pubblico della RAGIONE_SOCIALE, che, anzi, persiste.
La disamina del succinto atto di citazione in primo grado, sul punto, così come quanto, come detto, emerso in merito all’esercizio del possesso da parte di , da epoca anteriore al 1986, su cui si tornerà per completezza motivazionale, escludono di poter pervenire ad una differente valutazione del materiale probatorio, sì che la prova dei citati comportamenti qualificati della P.A., per consentire di giungere ad una statuizione di sdemanializzazione tacita, è mancante, neppure essendo rilevante ogni questione afferente alla mancata inclusione dei fondi di cui è causa nella fascia di rispetto del tracciato autostradale realizzato, il che afferisce, comunque, a nulla più che ad una mera inerzia, che non modifica la condizione del bene ed il ra pporto di ‘ pertinenzialità’ all’interesse pubblico.
Ciò detto, in ordine, ancora, all’argomento speso dalle Parti , in forza del quale il possesso ‘ad usucapionem’ sarebbe iniziato nel 1945, sì che, all’atto del decreto prefettizio di esproprio, in data 21.1.74, la proprietà era già stata acquistata da , morto nel 2007, occorre evidenziare quanto segue.
A fronte del fatto, in primo luogo, che la prova dell’usucapione deve essere, comunque, rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà (da ultimo la Cassazione civile, Sez. II , con l’ ordinanza n. 7040 del 9 marzo 2023, ha riaffermato che: ‘ In tema di usucapione, la prova del possesso ad usucapionem deve essere rigorosa e non può fondarsi su elementi equivoci o atti clandestini. Il possesso utile ai fini dell’usucapione deve manifestarsi attraverso un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuativo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco.’), emerge con chiarezza, nel caso di specie, dall’attento esame delle prove assunte in primo grado, che gli atti di possesso idonei, fra cui recinzione e costruzione effettiva di fabbricato, posti in essere da , padre di , e , si possono collocare, comun que, agli inizi degli anni ’80, come, peraltro, desumibile dalla citazione originaria, circa la necessità, prospettata, di unire al possesso paterno il proprio (vedasi punti 1 e 4).
Non a caso, va detto, la teste (udienza 27.11.2012) ha riferito di conoscere le figlie di dal DATA_NASCITA e si è limitata ad affermare: ‘so per sentito dire dalle stesse e dagli stessi genitori ivi compreso il che quest’ultimo fin dal 1945 occupava i fondi in questione’. Così anche il teste (udienza 27.11.2012) ha riferito: ‘sono entrato in contatto con la famiglia nel 1980/1981 e allora mi fu detto che dal 1945 il occupava i terreni con le modalità indicate nel capitolo -omissis-‘.
Dette deposizioni, merita di essere sottolineato, valutabili per la pretesa retrodatazione del possesso, si appalesano, sul punto, insufficienti, poiché generiche, in rapporto alle condotte e, comunque, ‘ de relato ex parte actoris’ : l’argomento difensivo in questione, pertanto, non coglie, in radice, nel segno, poiché manca la prova necessaria dell’inizio del possesso uti dominus , in epoca, come detto, anteriore all’inizio degli anni ’80 e, comunque, 20 anni prima il gennaio 1974.
A tal riguardo, d’altra parte, risulta, in tal senso, assai significativo quanto segue: – il teste (udienza 31.7.2012) ha riferito di aver conosciuto il nel DATA_NASCITA e da allora ‘ ho visto il Sig. coltivare il fondo di cui trattasi, erigendovi due baracche ‘, ma nulla ha saputo riferire sull’eventuale recinzione, né circa la collocazione temporale specifica delle baracche stesse; -il teste , genero di , ha riferito di aver conosciuto l a famiglia nel DATA_NASCITA e ricordo già allora coltivavano ad ortaggi il terreno di cui è causa, che era recintato (con reti di materasso), – omissis’, sì da riferire la coltivazione e collocare all’epoca citata una recinzione del tutto precaria e instabile, quali delle reti di materasso.
Anche tali acquisizioni, dunque, depongono in senso sfavorevole alle convenute in riassunzione, se si considera che, per i fondi agricoli e per i terreni in generale, sempre la Cassazione civile sez. II, con la sentenza n. 4931 del 15/02/2022, ha confermato che ‘ Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materi ale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus’ e con l’ordinanza n. 1121/2024 la Corte di Legittimità ha chiarito che la recinzione del fondo agricolo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile un potere tipico del titolare, quale quello di escludere gli estranei.
In conclusione, reputa la Corte la prova certa del possesso utile per l’usucapione che emerge dall’istruttoria colloca, come già anticipato, lo stesso, con certezza, all’inizio degli anni 80 e, comunque, non nel 1945.
Fermo tale approdo, in fatto, la Corte evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, l’efficacia del provvedimento di esproprio del bene con il citato decreto del Prefetto di Imperia, del 21.1.1974, prescindeva dalla titolarità e/o proprietà di fatto del bene al momento della demanializzazione, imponendo il fine di pubblica utilità a chiunque fosse proprietario del bene, a qualsivoglia titolo, non essendo, d’altra parte, stata posta in discussione la validità dell’atto stesso, quanto il perdurare dei suoi effetti.
In forza delle ragioni espresse, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità, si appalesa necessario rigettare la domanda di usucapione proposta da , e
nei confronti di (subentrata nel diritto controverso a
, con condanna alla restituzione dei beni, in favore della società indicata, liberi da persone e cose, come già stabilito dal Tribunale, nella sentenza infondatamente appellata, ciò, sia quanto alla porzione di terreno censita al C.T. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 1704, sia quanto a quella su cui sorge il fabbricato censito al C.F. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 989.
È necessario esaminare, da ultimo, la domanda proposta in via riconvenzionale e in sede di appello incidentale, relativa alla condanna alla demolizione delle opere presenti sul terreno oggetto della condanna alla restituzione. Tale domanda era stata rigettata dal Tribunale di Imperia in quanto, dall’istruttoria, risultava provata la buona fede dell’autore delle opere, , ex art. 936, c.IV, c.c.
nella propria richiesta di riforma di tale capo della sentenza, assorbito, di fatto, dalla sentenza della Corte di Appello, dichiarativa di usucapione in totale riforma, sentenza poi, come detto, annullata, evidenziava che, dal documento 19 domanda di accatastamento all’ – prodotto dalle attrici in primo grado, risultava che lo stesso fosse a conoscenza dell’esistenza del diritto di , leggendosi in detto documento: ‘Possesso contestato da il terreno. ‘ Contr
Tale argomento, osserva questa Corte, non è idoneo ad inficiare il ragionamento del primo Giudice, atteso che un conto è essere consapevoli della contestazione del possesso del terreno da parte di un terzo, un altro è essere soggettivamente convinti di essere divenuti proprietari per usucapione del terreno stesso, al di là di questioni giuridiche controverse e dibattute, che si pongono al di fuori della conoscibilità del soggetto in esame, circa la natura dei beni di cui si tratta, in termini di regime di usucapibilità, e circa, comunque, la prova occorrente per l’accertamento giudiziale dell’usucapione: nel caso di specie, infatti, non può essere taciuto che, comunque, dal 1955, può ritenersi, il godesse dei terreni di cui si tratta, per, dunque, giungere, nel citato doc. 19, a dare atto, in realtà, della situazione esistente, per come dallo stesso percepita, in merito alla propria titolarità dei beni, a fronte della contestazione del possesso da parte di per l’Italia, a fronte, non pu ò essere dimenticato, dell’inerzia di tale società, non incidente, certo, sulla sdemanializzazione e sul regime di usucapibilità del bene, ma meritevole di essere valorizzato in termini di convincimento soggettivo del possessore per moltissimi anni.
Neppure marginale, a conferma, è, d’altra parte, il fatto che, a ben vedere, proprio tale dichiarazione, idonea anche a suscitare conseguenze sfavorevoli, financo rispetto alla pratica edilizia, attesti, viceversa, il pur errato convincimento di nel 1987 (epoca della pratica).
Questa Corte, pertanto, conferma anche sul punto la sentenza del Tribunale di Imperia, oggetto di appello incidentale, occorrendo rigettare la domanda riconvenzionale di condanna di , e alla demolizione del fabbricato.
A fronte di quanto chiesto da Parte attrice in riassunzione, circa le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione, reputa la Corte che debba apprezzarsi una reciproca parziale soccombenza, a fronte del rigetto, a conferma della sentenza di primo grado, dell’appello incidentale, in punto demolizione, il che determina, nella comparazione delle pretese, di porre a carico di , e il 70% delle spese legali richieste, in favore di (subentrata nel diritto controverso a , compensando, invece, le spese medesime per il restante 30%.
Ciò detto, le spese processuali vengono liquidate, sulla base delle tariffe vigenti al momento della decisione finale sulla base del D.M. 55/2014, dello scaglione già usato in precedenza ed indicato in atti, per le cause di valore comprese fra € 5.201,00 e € 26.000,00, parametro medio, applicando il minimo per la fase di trattazione di fronte alla Corte di Appello, comunque dovuta, sia nel primo giudizio di gravame, che in sede di riassunzione.
Le spese medesime, dunque, già al netto della riduzione prevista, vanno liquidate come segue:
-giudizio di appello: € 3.421,60, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
-giudizio di legittimità: € 2.157,40, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
-giudizio di riassunzione: € 3.421,60, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre esborsi, nella misura del 70%, come indicati nella nota spese 6.10.25 di Parte attrice in riassunzione.
Occorre, in ultimo, dare atto del fatto che sia l’attrice in riassunzione, originaria appellante incidentale, che le convenute in riassunzione, originarie appellanti principali, rispetto al giudizio di appello, hanno, comunque, proposto un gravame infondato, sì che per lo stesso, come chiarito anche dalla Suprema Corte, con pronuncia , sez.6-1, n.4731, 28.2.21, devesi dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’ art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO
nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 885/2024, a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II civile, n’ 15661 del 15.05.2024 (r.g. 19858/2020), pubblicata e comunicata il 05.06.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 110/2020, depositata il 27.01.2020 della Corte d’Appello di Genova 2 sezione civile:
Rigetta, come da sentenza n.15/15, 14.10.2015 Tribunale Imperia, la domanda di usucapione proposta da , e nei confronti di (subentrata nel diritto controverso a , con condanna alla restituzione in favore della società , libera di persone e di cose, sia della porzione di terreno censita al C.T. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 1704, sia di quella su cui sorge il fabbricato censito al C.F. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 989;
Rigetta, come da sentenza n.15/15, 14.10.2015 Tribunale Imperia, la domanda riconvenzionale proposta dalla società (subentrata nel diritto controverso a di condanna di , e alla demolizione del fabbricato censito al C.F. del Comune di Ventimiglia al Foglio 56, mappale n. 989;
Condanna , e al pagamento delle spese di lite del primo giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio in riassunzione a favore di
(subentrata nel diritto controverso a , nella misura del 70%, compensando fra le Parti il restante 30%, spese che liquida, già al netto della riduzione, come segue: -giudizio di appello: € 3.421,60, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge; -giudiz io di legittimità: € 2.157,40, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge; -giudizio di riassunzione: € 3.421,60, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, il tutto oltre esborsi, nella misura del 70%, come indicati nella nota spese 6.10.25 di Parte attrice in riassunzione;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, in capo all’attrice in riassunzione ed alle convenute in riassunzione, con riferimento al giudizio di appello incidentale e principale proposto in origine avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n.15/15, 14.10.2015.
Genova, lì 24 novembre 2025
Il Giudice COGNOME. Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME