Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14172/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 982/2021, pubblicata il 16 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME con le quali ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
letta la memoria depositata dal ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, NOME COGNOME esponeva: – di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Mondragone (CE), alla INDIRIZZO in virtù di atto di compravendita per Notaio NOME COGNOME del 10 novembre 1965, sul quale aveva realizzato, agli inizi degli anni 1980, uno stabilimento balneare denominato ‘La Duna’, composto da area parcheggio e campeggio, chiosco bar/ristorante e spiaggia attrezzata; – di possedere, sin dagli anni 1974-1975, nella qualità di proprietario assoluto e senza contestazione da parte di terzi, una porzione di terreno dell’estensione complessiva di mq. 3168 ricadente nella particella n. 113 del foglio di mappa n. 14 del Comune di Mondragone, intestata formalmente al Demanio Pubblico e Patrimoniale dello Stato; – che la suddetta particella, per diversi anni, era stata intestata erroneamente al Demanio Marittimo, a causa di un’errata voltura eseguita nell’anno 1960 dall’Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, a seguito della quale la volturata particella n. 28c , di proprietà del Comune di Mondragone, fino all’atto di affran co stipulato il 17 settembre 1935 e, successivamente, del Patrimonio dello Stato, veniva trasferita al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina anziché al Demanio Pubblico dello Stato; -che l’estensione complessiva del terreno di cui il COGNOME era proprietario, nonché possessore da oltre un ventennio, comprendeva le particelle nn. 14, 113 (oggi 5264), 240, 241, 342, 343, 347, 351 e 5218 del foglio n. 14 del N.C.T. del Comune di Mondragone, come meglio descritta e
specificata nella perizia di parte a firma del Geom. NOME COGNOME e sull’intero fondo erano stati realizzati, nel tempo, diversi corpi di fabbrica, sia in muratura che in legno, destinati a ristorante con annessi servizi, chiosco-bar, bungalow per campeggio con annessi servizi igienici, area parcheggio per autovetture, roulotte e camper, oltre a un viale di accesso con piazzale di manovra pavimentato con asfalto e corsie di servizio in terra battuta e ghiaia con erba rasata.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza n. 2436/2014, il di Tribunale di Napoli respingeva la domanda.
-Avverso detta sentenza il COGNOME proponeva appello.
Si costituiva ritualmente il citato Ministero chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con sentenza n. 982/2021, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello.
-Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
-A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e in particolar e: a) l’o messo esame dell’ordinanza del 24 agosto 1936 del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi
Civici di Napoli; del Decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste del 12 settembre 1936, registrato presso la Corte dei Conti in data 1 ottobre 1936 ; b) l’o messo esame dei precedenti documenti, ovvero : della relazione di CTU dell’Arch. NOME COGNOME; della nota prot. n. 5281-S.G. 1401/II/99 del 14 maggio 1999 del M.E.F., Ufficio del Territorio di Caserta; della nota prot. n. 23596 del 6 dicembre 2007 dell’Agenzia del Territorio di Caserta; della nota prot. n. 12349 del 23 novembre 2009 dell’Agenz ia del Territorio di Caserta.
Si contesta la decisione della Corte territoriale che ha condiviso la decisione di primo grado, con cui si afferma che il procedimento per la sdemanializzazione non si è completato, e che, pertanto, la superficie territoriale occupata dall’odierno ricorrente non è usucapibile, sul presupposto che, agli atti del giudizio, manca la prova della intervenuta ‘superiore approvazione’ prevista dagli articoli 5 e 7 dell’atto di affranco del 17 settembre 1935.
Con il secondo motivo di ricorso si pone la questione di diritto del la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod. civ ., dell’art. 429 cod. civ. 1865 (approvato con legge 2 aprile 1865, n. 2215), dell’art. 157 del Codice della Marina Mercantile del 1877 (approvato con R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146) e dell’articolo 35 del codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe disatteso i motivi di impugnazione proposti de esso ricorrente sul presupposto che, a differenza di quanto stabilito per la disciplina del demanio in generale dell’articolo 829 codice civile, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l’arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita ma necessita, ai sensi dell’articolo 35 del codice della navigazione, della adozione di un decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica in concreto della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1372 cod. civ ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Si rappresenta che l ‘appar ato motivazione afferma, altresì, che con l’atto di affranco del 17 settembre 1935 le parti avevano stipulato ‘una convenzione’ con la quale ‘ritenevano privo di effetto il verbale di delimitazione degli arenili di Mondragone nel 29.4.1930 della commissione governativa incaricata (art. 2), mentre accettavano le contrastanti conclusioni della relazione del 15.6.1932 della commissione interministeriale che delimitò le zone da assegnarsi allo Stato da quelle da assegnarsi al Comune (a rt. 3)’. Sul punto, si evidenzia che, dal materiale processuale, non emergerebbe alcun elemento dal quale si possa rilevare che le conclusioni della Commissione interministeriale, riportate nella relazione del 15 giugno 1932, siano state ‘contrastanti’. Poiché l’interpretazione dei contratti soggiace alle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la Corte di merito non poteva esimersi, seppur nella priorità da attribuire all’elemento letterale, dal verificare la formulazione delle espressioni e delle singole pattuizioni in coordinamento alle altre espressioni e clausole contenute nell’atto, e, q uindi, alla luce dell’intero contesto contrattuale.
-Preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso ponga questioni che meritano approfondimento anche di natura nomofilattica, in relazione alle modalità con cui può determinarsi la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo sotto la vigenza del codice della Marina mercantile del 1877 (art. 157), approvato con R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146, e dell’articolo 35 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, anche alla luce della rara giurisprudenza di legittimità occupatasi della questione (cfr. Cass., Sez. 1, 21 aprile 1999, n. 3950; Cass., Sez. 1, 6 maggio 1980, n. 2995).
Sussiste, pertanto, la condizione -emergendo una questione di diritto di particolare rilevanza – per rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione