Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14172/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso i suoi Uffici, in INDIRIZZO;
-controricorrente- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli n. 982/2021, pubblicata il 16 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, con le quali ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
letta la memoria depositata dal ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, NOME COGNOME esponeva: – di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Mondragone (CE), alla INDIRIZZO, in virtù di atto di compravendita per AVV_NOTAIO del 10 novembre 1965, sul quale aveva realizzato, agli inizi RAGIONE_SOCIALE anni 1980, uno stabilimento balneare denominato ‘La Duna’, composto da area parcheggio e campeggio, chiosco bar/ristorante e spiaggia attrezzata; – di possedere, sin dagli anni 1974-1975, nella qualità di proprietario assoluto e senza contestazione da parte di terzi, una porzione di terreno RAGIONE_SOCIALE‘estensione complessiva di mq. 3168 ricadente nella particella n. 113 del foglio di mappa n. 14 del Comune di Mondragone, intestata formalmente al RAGIONE_SOCIALE; – che la suddetta particella, per diversi anni, era stata intestata erroneamente al RAGIONE_SOCIALE, a causa di un’errata voltura eseguita nell’anno 1960 dall’RAGIONE_SOCIALE Tecnico Erariale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale la volturata [ex] particella n. 28c [poi n. 113 e, successivamente, n. 5264], di proprietà del Comune di Mondragone, fino all’atto di affran co stipulato il 17 settembre 1935 e, successivamente, del Patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, veniva trasferita al RAGIONE_SOCIALE Ramo Marina anziché al RAGIONE_SOCIALE; -che l’estensione complessiva del terreno di cui il COGNOME era proprietario, nonché possessore da oltre un ventennio, comprendeva le particelle nn. 14, 113 (oggi 5264), 240, 241, 342, 343, 347, 351 e 5218 del foglio n. 14 del N.C.T. del Comune di Mondragone, come meglio descritta e
specificata nella perizia di parte a firma del AVV_NOTAIO, e sull’intero fondo erano stati realizzati, nel tempo, diversi corpi di fabbrica, sia in muratura che in legno, destinati a ristorante con annessi servizi, chiosco-bar, bungalow per campeggio con annessi servizi igienici, area parcheggio per autovetture, roulotte e camper, oltre a un viale di accesso con piazzale di manovra pavimentato con asfalto e corsie di servizio in terra battuta e ghiaia con erba rasata.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree.
Con sentenza n. 2436/2014, il di Tribunale di Napoli respingeva la domanda.
-Avverso detta sentenza il COGNOME proponeva appello.
Si costituiva ritualmente il citato RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Con sentenza n. 982/2021, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello.
-Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
-A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e in particolar e: a) l’o messo esame RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 24 agosto 1936 del Regio Commissario per la RAGIONE_SOCIALE
Civici RAGIONE_SOCIALE Napoli; del Decreto del Ministro per RAGIONE_SOCIALE Foreste del 12 settembre 1936, registrato presso la Corte dei Conti in data 1 ottobre 1936 ; b) l’o messo esame dei precedenti documenti, ovvero : RAGIONE_SOCIALEa relazione di CTU RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; RAGIONE_SOCIALEa nota prot. n. 5281-S.G. 1401/II/99 del 14 maggio 1999 del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALEa nota prot. n. 23596 del 6 dicembre 2007 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALEa nota prot. n. 12349 del 23 novembre 2009 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Si contesta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che ha condiviso la decisione di primo grado, con cui si afferma che il procedimento per la sdemanializzazione non si è completato, e che, pertanto, la superficie territoriale occupata dall’odierno ricorrente non è usucapibile, sul presupposto che, agli atti del giudizio, manca la prova RAGIONE_SOCIALEa intervenuta ‘superiore approvazione’ prevista dagli articoli 5 e 7 RAGIONE_SOCIALE‘atto di affranco del 17 settembre 1935.
Con il secondo motivo di ricorso si pone la questione di diritto del la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829 cod. civ ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 429 cod. civ. 1865 (approvato con legge 2 aprile 1865, n. 2215), RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Marina Mercantile del 1877 (approvato con R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146) e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe disatteso i motivi di impugnazione proposti de esso ricorrente sul presupposto che, a differenza di quanto stabilito per la disciplina del demanio in generale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 829 codice civile, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l’arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita ma necessita, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, RAGIONE_SOCIALEa adozione di un decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica in concreto RAGIONE_SOCIALEa non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe zone per pubblici usi del mare.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1372 cod. civ ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Si rappresenta che l ‘appar ato motivazione afferma, altresì, che con l’atto di affranco del 17 settembre 1935 le parti avevano stipulato ‘una convenzione’ con la quale ‘ritenevano privo di effetto il verbale di delimitazione RAGIONE_SOCIALE arenili di Mondragone nel 29.4.1930 RAGIONE_SOCIALEa commissione governativa incaricata (art. 2), mentre accettavano le contrastanti conclusioni RAGIONE_SOCIALEa relazione del 15.6.1932 RAGIONE_SOCIALEa commissione interministeriale che delimitò le zone da assegnarsi allo RAGIONE_SOCIALE da quelle da assegnarsi al Comune (a rt. 3)’. Sul punto, si evidenzia che, dal materiale processuale, non emergerebbe alcun elemento dal quale si possa rilevare che le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione interministeriale, riportate nella relazione del 15 giugno 1932, siano state ‘contrastanti’. Poiché l’interpretazione dei contratti soggiace alle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la Corte di merito non poteva esimersi, seppur nella priorità da attribuire all’elemento letterale, dal verificare la formulazione RAGIONE_SOCIALEe espressioni e RAGIONE_SOCIALEe singole pattuizioni in coordinamento alle altre espressioni e clausole contenute nell’atto, e, q uindi, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intero contesto contrattuale.
-Preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso ponga questioni che meritano approfondimento anche di natura nomofilattica, in relazione alle modalità con cui può determinarsi la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo sotto la vigenza del codice RAGIONE_SOCIALEa Marina mercantile del 1877 (art. 157), approvato con R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146, e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa rara giurisprudenza di legittimità occupatasi RAGIONE_SOCIALEa questione (cfr. Cass., Sez. 1, 21 aprile 1999, n. 3950; Cass., Sez. 1, 6 maggio 1980, n. 2995).
Sussiste, pertanto, la condizione -emergendo una questione di diritto di particolare rilevanza – per rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione