Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 346 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12012-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– con troricorrente – avverso la SENTENZA n. 728/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 6/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. GLYPH La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, rigettando l’appello della RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza del tribunale che aveva, a sua volta, confermato il decreto con il quale lo stesso tribunale, il 26/2/2013, aveva ingiunto alla stessa di pagare alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE la somma di C. 278.076,06, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della merce acquistata.
1.2. GLYPH La corte, in particolare, dopo aver ritenuto l’infondatezza del primo motivo, con il quale l’appellante aveva lamentato l’assenza di prove circa una parte del credito vantato, rilevando che, al contrario, i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE si riferiscono con evidenza a tutte le fatture contestate e che il tribunale aveva affermato che sarebbe spettato alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare che i soggetti che avevano firmato i documenti di trasporto non erano legati alla stessa da rapporti di dipendenza o collaborazione, ha ritenuto, innanzitutto, che il secondo, il terzo ed il quarto motivo d’appello erano inammissibili in quanto privi della necessaria specificità, ed, in secondo luogo, che era infondato anche l’ultimo motivo, con il quale l’appellante aveva contestato l’efficacia probatoria dell’estratto autentico delle scritture contabili delIa società creditrice, ritenendo che, al contrario, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell’imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
1.3. GLYPH La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato lunedì 9/4/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, il 6/2/2018.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito la nullità della procura difensiva rilasciata dalla ricorrente in quanto ammessa alla procedura del concordato preventivo.
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1.5. GLYPH Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. GLYPH Il ricorso, intanto, è ammissibile, a nulla rilevando, ai fini della validità della procura difensiva rilasciata dalla società ricorrente (e della sua stessa legittimazione processuale), il fatto che la stessa sia stata ammessa alla procedura del concordato preventivo la quale, com’è noto, non priva la società ammessa della gestione del proprio patrimonio e della conseguente legittimazione della stessa al rilascio di procura difensiva per la proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza che accerti la sussistenza di un debito a suo carico.
3.1. GLYPH Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa pronuncia sul motivo decisivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non si è pronunciata sul motivo con il quale la stessa, quale appellante, aveva contestato sotto il profilo dell’an e del quantum la pretesa creditoria azionata.
3.2. GLYPH Il motivo è palesemente infondato poiché, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, la corte d’appello ha espressamente pronunciato sulle censure concernenti la dedotta mancanza di prova del credito azionato in via ingiuntiva.
3.3. Con il secondo ed il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nonché l’omessa pronuncia su motivi decisivi, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità, il secondo, il terzo ed il quarto motivo d’appello.
3.4. GLYPH Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Le censure ivi formulate, infatti, difettano della necessaria specificità, non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso, ottemperando a quanto previsto
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dagli artt. 366 n. 6 c.p.c., i motivi di gravame che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili. Ed è, invece, noto che il ricorrente, ove censuri la statuizione d’inammissibilità per difetto di specificità di un motivo d’appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 20924 del 2019).
4.1. GLYPH Con il quarto motivo, la rlcorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il motivo d’appello con il quale la stessa, in qualità d’appellante, aveva imputato al tribunale di aver attribuito all’estratto autentico delle scritture contabili della società istante valenza probatoria della pretesa creditoria senza, tuttavia, considerare, da un lato, che le scritture contabili non hanno valore di prova legale in favore dell’imprenditore che le ha redatte, trattandosi, al contrario, di prove assoggettate al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta di stabilire se ed in quale misura siano attendibili e idonee, ove concorrano altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio tenuto inammissibili, per difetto di specificità, e, dall’altro, che, nel caso in esame, non sono emerse altre risultanze istruttorie idonee a dimostrare la fondatezza del credito azionato dalla società istante.
4.2. GLYPH Il motivo è infondato. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza: la quale, invero, dopo aver ritenuto l’inammissibilità dei motivi d’appello con i quali la
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stessa, quale appellante, aveva lamentato l’errata utilizzazione dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinat:ario quali prove della consegna della merce, ha correttamente ritenuto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare, in concorso con altre risultanze, quali appunto i documenti di trasporto debitamente sottoscritti, una valida prova per presunzione anche a favore dell’imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass. n. 9968 del 2016; Cass. n. 2738 del 1987).
4.3. GLYPH Del resto, è senz’altro vero che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipa tivo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” e che, in particolare, “se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l’emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria” (così Cass. n. 9542 del 2018). E’ anche vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui, com’è stato (oramai definitivamente) accertato in fatto dal tribunale, sono state
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sottoscritte dalla destinataria, sono senz’altro idonee a fornire la prova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo.
Il ricorso, quindi, dev’essere, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 12.300,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 novembre 2022.