Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30933 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1106/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME.
-RICORRENTI- contro
RAGIONE_SOCIALE
-INTIMATA- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2207/2023, depositata il 07/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione dinanzi al tribunale di Modena avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della RAGIONE_SOCIALE per il
pagamento di € 44.551,31, quale corrispettivo della fornitura effettuata in favore dell’opponente tra il 2012 e il 2014. Gli ingiunti hanno eccepito il difetto di potere di rappresentanza in capo al soggetto che aveva conferito la procura al difensore nel procedimento monitorio e l’incompetenza territoriale del tribunale di Modena, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa, lamentando che la controparte non aveva conteggiato i pagamenti già percepiti, avendo acquistato materiali per € 571.729,99 e successivamente corrisposto complessivi € 580.377,05. Ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione di € 47.770,80.
In contraddittorio con l’opposta il tribunale, preso atto dei pagamenti parziali effettuati in corso di giudizio, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti al pagamento di € 12.900,99, oltre interessi, respingendo la riconvenzionale.
La sentenza, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE e dai soci, è stata confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 2207/2023.
Secondo il giudice distrettuale vi era prova del credito ingiunto, documentato anche da tre cambiali prodotte in giudizio, e dell’avvenuta compensazione del controcredito oggetto della riconvenzionale con un precedente posta attiva annotata in un partitario della RAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione della sentenza la NOME nonché NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria; la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto a difese.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; i ricorrenti hanno chiesto la decisione, depositando memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia
formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. SU 9611/2024).
Pertanto, il AVV_NOTAIO, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità e può partecipare alla decisione come componente del Collegio.
Sono inammissibili le ulteriori deduzioni introdotte dalla ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., atto che può avere solo contenuto illustrativo, non anche censure non proposte tempestivamente con il ricorso (Cass. 21335/2022; Cass. 24007/2017).
La questione non è stata sollevata in appello, non è stata oggetto di rilievo di ufficio o di successiva denuncia in cassazione con apposito motivo di ricorso, né può essere veicolata con la memoria, involgendo, peraltro, profili di fatto rimessi al giudice di merito.
E’ comunque escluso che la tenuta non regolare della scritture contabili sia oggetto di un accertamento passato in giudicato, avendo il tribunale utilizzato il partitario quale elemento di prova, non ravvisando alcuna irregolarità.
Il giudicato può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. 20951/2022; Cass. 40276/2021; Cass.
8645/2020; Cass. 21556/2017). La nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa riferimento l’art. 329, comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le “statuizioni minime”, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia.
Sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi consente -e impone – di riesaminare l’intera statuizione (Cass. 12202/2017; Cass. 24738/2018) ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 9202/2018; Cass. 8604/2017; Cass. 1377/2016).
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 2697, 2721, 2726 e 2724 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte di merito respinto la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, con cui era stato chiesto il pagamento della fattura n. 21/2010 del 28 maggio 2010 per € 28.464,66, e ritenuto fondata l’eccezione di compensazione della RAGIONE_SOCIALE il cui controcredito era provato dalla sola deposizione testimoniale, assunta in violazione del divieto di cui all’art. 2726 c.c.. .
Il secondo motivo denuncia la violazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 194 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2702 e 2709 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito valenza probatoria al partitario formato unilateralmente e non opponibile alla M.A.RAGIONE_SOCIALE.R., avendo disposto la compensazione con il credito di cui alla fattura n. 21/2010, in totale carenza di prova del controcredito della RAGIONE_SOCIALE
I motivi sono infondati.
La sussistenza delle rispettive posizioni creditorie e la loro compensazione sono state oggetto di verifica documentale del CTU, sulla base delle registrazioni contenute nel partitario, atto utilizzabile poiché gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre elementi indiziari utili ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell’imprenditore (Cass. 28217/2023; Cass. n. 9968/2016; Cass. n. 2738/1987).
I crediti erano stati oggetto di compensazione legale, che opera ipso iure ed estingue le reciproche ragioni di credito ove ne sia accertata la sussistenza, sempre che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili.
La pronuncia del giudice ha valore meramente dichiarativo dell’estinzione , che si verifica dal momento in cui essi sono venuti ad esistenza (Cass. 23924/2024; Cass. SU 23225/2016; Cass. 10335/2014).
Il divieto di prova del (contro) credito di cui era titolare la società opposta, non è comunque assoluto, potendo il giudice ammettere la prova per testi sulla base delle circostanze di cui all’art. 2721, comma secondo c.c., possibilità che è contemplata anche per il pagamento per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2726 c.c. al precedente art. 2721 c.c..
Per altro verso, i limiti alla prova testimoniale sono posti nell’interesse delle parti e chi intende opporsi all’ assunzione ed utilizzazione delle risultanze probatorie della prova costituenda deve sollevare la relativa eccezione sia al momento della richiesta, sia do po l’assunzione della prova , senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione, eccezione successiva
all’assunzione della cui formulazione non dà conto il ricorso (Cass. SU 16723/2020).
Le ulteriori doglianze della ricorrente riguardo alla violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. si risolvono in un’inammissibile contestazione dell’apprezzamento delle prove effettuata dal giudice, che appare logicamente motivato.
3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale valorizzato una versione artefatta e contestata della fattura n. 21/2010 prodotta dalla COGNOME, recante la dicitura ‘compensazione vostre fatture’, mai oggetto di verificazione, e non quella prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, sicuramente autentica, priva di tale dicitura.
Il motivo è infondato.
La fattura, che la ricorrente assume di aver disconosciuto sin dal primo grado, è stata valutata quale elemento di conferma ulteriore della compensazione, già risultante dalle registrazioni contabili riscontrate dal consulente e dalla prova testimoniale.
La formula adoperata per il disconoscimento (cfr. ricorso, pag. 2) era del tutto generica: l’onere, ex art. 2719 c.c., di disconoscere ‘espressamente’ la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all’originale e la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità (Cass. 4912/2017; Cass. 16557/2019; Cass. 27633/2018).
La contestazione del documento, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass. 1537/2018); è inidonea una contestazione generica
oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. 12448/2012; Cass. 17313/2021).
Non si configura, infine, la violazione del l’art. 360 n. 5 c.p.c.: la norma contempla un autonomo vizio della sentenza che deriva dall’omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa. Costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘accadimento’, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); gli elementi istruttori; le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500 ,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 2500 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 22.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME