Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3694  Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12356/2023 R.G. proposto da:
NOME  e  COGNOME  NOME,  domiciliati  in  LipariINDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  che  li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrenti –
 contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
–
intimati – avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Messina n.  613/2022 depositata il 28/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 290/2016, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME e NOME COGNOME perché questi ultimi fossero condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute in virtù della scrittura privata fra loro intervenuta in data 31 ottobre 1999.
La Corte d’appello di Messina, a seguito dell’impugnazione presentata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, reputava -fra l’altro e per quanto  di interesse -che  l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dagli appellati fosse non solo infond ata, trattandosi di un rapporto fra privati insorto al di fuori di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche inammissibile, in mancanza di un appello incidentale sulla decisione implicita assunta a questo proposito dal primo giudice.
Riteneva  che  la  scrittura  privata  in  discorso  regolamentasse  un rapporto obbligatorio estraneo al vincolo associativo pure esistente fra le  parti,  quali  membri  dell’RAGIONE_SOCIALE,  e  facente capo esclusivamente alle persone fisiche dei contraenti.
Osservava che gli appellati, pur avendo sostenuto che il credito azionato non sussisteva perché fondato su una scrittura privata nulla, dato che la vicenda trovava il suo fondamento nell’ambito di un fenomeno associativo no RAGIONE_SOCIALE e doveva necessariamente conformarsi allo statuto dell’RAGIONE_SOCIALE e alle norme imperative regolatrici della materia, non solo non avevano fornito alcun prova né di come le norme statutarie potessero incidere sul rapporto obbligatorio, nè dei proventi e del regime fiscale richiamato, né del fatto che gli impianti sportivi per i quali dichiaravano di percepire in via esclusiva gli utili facessero parte dell’RAGIONE_SOCIALE e fossero dalla stessa gestiti, ma avevano anche ammesso di aver corrisposto la prima rata, riconoscendo così il proprio debito.
Accoglieva, di conseguenza, l’appello e condannava NOME e NOME COGNOME a corrispondere la somma di € 22.724,10, oltre accessori, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 28 settembre 2022, prospettando tre motivi di doglianza.
Gli  intimati  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  non  hanno  svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica ‘ violazione degli artt. 1988 cc, 2967 cc, e travisamento di fatti decisivi in relazione all’art. 360 comma 5 c.p.c .’, assume che la Corte territoriale abbia circoscritto lo studio della tematica sottoposta al suo esame a quanto narrato dagli appellanti, omettendo di esaminare la scrittura privata in tutte le sue parti e di considerare che non avrebbe avuto senso logico-giuridico, in quanto non conforme alla natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE ed al rapporto che la scrittura presupponeva, precisare e confermare al suo interno le cariche sociali di NOME COGNOME e NOME e disciplinare la cessione RAGIONE_SOCIALE quote dei NOME se l’impianto sportivo fosse stato realmente sottratto all’RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo, se l’impianto sportivo fosse stato davvero gestito da NOME e NOME COGNOME personalmente non avrebbe avuto senso ancorare e  giustificare  eventuali  interruzioni  dei  versamenti  alla  sospensione dell’attività RAGIONE_SOCIALE.
Il contenuto della scrittura, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, doveva essere coniugato all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE e in quel contesto che doveva essere inteso, come risultava confermato dal fatto che i COGNOME avevano partecipato alla costituzione dell ‘a ssociazione conferendo alla stessa parte RAGIONE_SOCIALE strutture sociali e dalla loro intenzione di compensare tale conferimento, attraverso la scrittura privata in discorso, con la cessione e liquidazione della propria quota di partecipazione.
Alla  Corte  d’appello,  inoltre,  sarebbe  sfuggito,  da  un  lato,  che  gli appellati non avevano riconosciuto di percepire gli utili degli impianti sportivi  in  via  esclusiva,  dall’altro  che  i  COGNOME,  all’interno  della scrittura, avevano chiaramente dichiarato di aver conferito gli impianti sportivi all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I giudici distrettuali, perciò, avrebbero omesso di valutare fatti decisivi per affrontare un ragionamento logico -argomentativo aderente ai fatti
inequivoci  che  emergevano  documentalmente,  i  quali  costituivano prova  certa  che  nessuna  gestione  esclusiva  e  personale  era  stata affidata a NOME e NOME COGNOME sugli impianti sportivi, né avrebbero colto che  la  scrittura  esaminata  regolava  la  cessione  e  la  conseguente liquidazione RAGIONE_SOCIALE quote dei COGNOME.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto che la scrittura privata su cui si fondava la  domanda  attorea  dimostrasse  che  gli  appellati  NOME  e  COGNOME gestissero personalmente gli impianti sportivi ivi descritti, al di fuori dell’attività  dell’RAGIONE_SOCIALE,  e  ne  percepissero  gli utili, con obbligo per i medesimi di versare una quota dei medesimi ai COGNOME.
La censura in esame non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in  capo  alla  decisione  impugnata,  ma  è  espressione  di  un  mero dissenso  rispetto  all’apprezzamento  di  fatto  compiuto  dai  giudici distrettuali.
Una  simile  critica,  deducendo,  apparentemente,  una  violazione  di norme  di  legge  ma  mirando,  in  realtà,  alla  rivalutazione  dei  fatti operata dal giudice di merito, risulta inammissibile,  perché  intende realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 5987/2021, Cass. Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016).
Rispetto, poi, al contenuto della scrittura privata intervenuta fra le parti la doglianza in esame lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme (un travisamento, come spiega la rubrica del motivo) alla lettura che gli odierni ricorrenti vorrebbero dare del contenuto del documento; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1354 cod. civ., in quanto la scrittura privata posta a fondamento dell’azione della controparte non costituiva alcun vincolo obbligatorio fra le parti, né comportava un riconoscimento di debito o una promessa di pagamento, ma, essendo volta a cedere le quote partecipative di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a dispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni del suo statuto, doveva considerarsi nulla perché in contrasto con norme imperative.
7. Il motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui le previsioni contrattuali della scrittura privata in data 31 ottobre 1999 dovevano ricondursi nell’alveo della compagine associativa.
Ha poi aggiunto che gli appellati, pur avendo sostenuto che il rapporto costituisse una violazione dello statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, non avevano provato  come  le  norme  statutarie  potessero  incidere  sul  rapporto obbligatorio in essere.
Si tratta, all’evidenza, di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione.
L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure mosse al primo ordine di argomenti offerto dai giudici distrettuali, come è stato ritenuto all’esito del vaglio del primo mezzo, comporta l’inammissibilità della doglianza in esame. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
8. Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica ‘ Violazione e travisamento di fatti decisivi ex art 360 comma 2 c.p.c. -Improcedibilità -clausola di esclusione ricorso all’AG ‘, sostiene che ‘ quanto statuito in sentenza a pag 5 penultimo capoverso è errato ‘ perché i COGNOME hanno agito in giudizio quali soci dell’RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 2 dello statuto, che prescriveva l’obbligo di ‘ non adire altre autorità per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
9. Il motivo è inammissibile.
La doglianza, infatti, è espressamente diretta a contestare il rilievo (operato a pag. 5 della decisione impugnata, penultimo capoverso) della Corte distrettuale con cui è stato evidenziato che gli appellati non si erano costituiti nella qualità di soci de ll’RAGIONE_SOCIALE, cosicché si doveva ritenere che il rinvio allo statuto dell’RAGIONE_SOCIALE,  effettuato  per  negare  la  validità  della  scrittura privata azionata dalla controparte, fosse strumentale.
La critica a questa parte della statuizione, ancora una volta, intende porre in contestazione un accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito che non può essere rivisto, nei suoi approdi, in questa sede di legittimità, dato che cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’ intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’ attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’ uno o all’ altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
D’altra  parte,  la  sentenza  impugnata  ha  affrontato  espressamente l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dagli odierni
ricorrenti sulla base della clausola statutaria qui evocata, ritenendo che  la  stessa  fosse,  prima  ancora  che  infondata,  trattandosi  di  un rapporto  fra  privati,  inammissibile,  perché  sulla  questione  si  era formato  un  giudicato  processuale  interno  a  seguito  della  mancata proposizione  di  appello  incidentale  avverso  la  decisione  implicita adottata in primo grado a questo proposito.
La critica in esame sfugge dal confronto con questa duplice argomentazione e ripropone la medesima questione, misurandosi, però, con un’affermazione fatta dalla Corte territoriale al diverso fine di negare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dagli appellati in ordine alla validità della scrittura privata fatta valere dalle controparti. Il che comporta l’inammissibilità della censura, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia gravata sul punto che la parte intende impugnare e non può sfuggire da un compiuto confronto con la motivazione offerta a questo proposito dal giudice di merito.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.  115,  nel  testo  introdotto  dall’art.  1,  comma  17,  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024.