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Scrittura privata: quando passa la proprietà?

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di compravendita immobiliare tramite scrittura privata, il trasferimento della proprietà avviene al momento della firma dell’accordo, non dalla data della successiva sentenza che ne accerta l’autenticità. Questa sentenza ha natura dichiarativa e non costitutiva, con effetto retroattivo. Di conseguenza, l’acquirente è tenuto al pagamento delle imposte sull’immobile fin dalla data della scrittura privata. L’eventuale pagamento di tali imposte da parte del venditore costituisce un arricchimento senza causa per l’acquirente, dando diritto al rimborso.

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Pubblicato il 23 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Scrittura privata e proprietà: quando sei davvero proprietario? La Cassazione fa chiarezza

Quando si acquista un immobile, spesso il primo passo è la firma di un accordo tra le parti. Ma la domanda cruciale è: da quale momento esatto si diventa proprietari? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo alla scrittura privata e proprietà, chiarendo che l’effetto del trasferimento è immediato e non dipende da successive sentenze. Analizziamo insieme questo caso per capire le importanti implicazioni pratiche.

I fatti di causa

La vicenda inizia nel lontano 1986, quando due coniugi vendono alcuni immobili a un acquirente tramite una semplice scrittura privata non autenticata, trasferendogli contestualmente il possesso. L’anno seguente, i venditori donano al proprio figlio una quota di quegli stessi immobili. Per anni, la situazione rimane formalmente invariata.

Nel 1995, l’acquirente, di fronte al rifiuto dei venditori di formalizzare la vendita con un atto pubblico, si rivolge al tribunale per ottenere l’accertamento dell’autenticità delle firme sulla scrittura privata. Dopo un lungo iter giudiziario, nel 2014 la sua domanda viene definitivamente accolta e la vendita viene trascritta nei registri immobiliari nel 2017.

Nel frattempo, tra il 2010 e il 2017, il figlio dei venditori (divenuto nel frattempo erede e donatario di una quota) aveva pagato le imposte sugli immobili (ICI e IMU) per oltre 14.000 euro. Ritenendo di non essere più il proprietario effettivo fin dal 1986, nel 2018 cita in giudizio gli eredi dell’acquirente per ottenere il rimborso di quanto versato, invocando la gestione di affari altrui o, in subordine, l’arricchimento senza causa.

L’iter giudiziario e la decisione della Cassazione sulla scrittura privata e proprietà

Il Tribunale di primo grado rigetta la domanda, sostenendo che, fino alla trascrizione della sentenza nel 2017, il soggetto passivo d’imposta era colui che risultava proprietario nei registri. La Corte d’Appello, invece, riforma parzialmente la decisione, riconoscendo il diritto al rimborso ma solo per le imposte pagate a partire dal 2014, anno in cui la sentenza di accertamento era diventata definitiva.

Insoddisfatto, l’erede dei venditori ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza d’appello e stabilendo un principio di diritto molto chiaro: il trasferimento di proprietà è avvenuto nel 1986.

Le motivazioni della Corte

Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra la domanda di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione e la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre (tipica del contratto preliminare).

Nel caso di specie, la scrittura privata del 1986 non era un semplice contratto preliminare (che crea solo l’obbligo di vendere e comprare in futuro), ma una vera e propria compravendita con effetto traslativo immediato tra le parti. Questo tipo di contratto, sebbene non formalizzato da un atto pubblico, è perfettamente valido e trasferisce la proprietà nel momento stesso in cui viene firmato.

La successiva sentenza del tribunale, che ha accertato l’autenticità delle firme, ha una natura dichiarativa, non costitutiva. Questo significa che non crea un nuovo status giuridico, ma si limita ad accertare una situazione già esistente. I suoi effetti, pertanto, sono ex tunc, cioè retroagiscono fino al momento in cui l’atto originario (la scrittura privata) è stato compiuto.

Di conseguenza, la Corte ha affermato che l’acquirente e i suoi eredi erano i veri proprietari degli immobili fin dal 20 dicembre 1986. L’obbligo di pagare le imposte gravava quindi su di loro da quella data. Il pagamento effettuato dall’erede dei venditori è stato, pertanto, un pagamento non dovuto, che ha generato un arricchimento senza causa per gli acquirenti.

Le conclusioni

La Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: “La natura dichiarativa della sentenza di accertamento giudiziale dell’avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, oggetto di contratto di compravendita stipulato per scrittura privata, implica che fin da quest’ultima tra le parti del contratto al pagamento dei tributi gravanti sull’immobile è tenuta la parte acquirente, sicché è ingiustificato l’arricchimento di questa per quel pagamento, se eseguito dalla parte venditrice o […] dal suo avente causa, a prescindere dall’opponibilità a terzi dell’acquisto”.

In pratica, nei rapporti interni tra venditore e acquirente, ciò che conta è la data della scrittura privata. L’acquirente diventa subito proprietario e, con la proprietà, assume anche tutti gli oneri, incluse le imposte. La trascrizione della vendita serve solo a rendere l’acquisto opponibile ai terzi (ad esempio, altri potenziali acquirenti o creditori del venditore), ma non modifica il momento in cui la proprietà è passata tra le parti originarie.

Quando avviene il trasferimento della proprietà con una scrittura privata di compravendita?
Il trasferimento della proprietà avviene nel momento stesso della sottoscrizione della scrittura privata, poiché questa ha un effetto traslativo immediato tra le parti.

La sentenza che accerta l’autenticità delle firme su una scrittura privata che effetto ha?
Ha un effetto dichiarativo, non costitutivo. Ciò significa che non crea il trasferimento di proprietà, ma si limita ad accertare che esso è già avvenuto al momento della firma. I suoi effetti sono retroattivi (ex tunc) a quella data.

Chi deve pagare le tasse sull’immobile (ICI/IMU) dopo la firma di una scrittura privata di vendita?
L’obbligo di pagare i tributi gravanti sull’immobile spetta all’acquirente fin dalla data della firma della scrittura privata, in quanto da quel momento è diventato il proprietario effettivo nei rapporti con il venditore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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