Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 214 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 214 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
3.10.2011, due mesi e venti giorni prima rispetto all’assunzione del 23.12.2011, ed ha liquidato il relativo danno.
In riforma di tale sentenza la Corte di Appello di Milano, decidendo sugli appelli proposti dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, ha accertato il diritto di NOME COGNOME all’assunzione dal 1.9.2011 ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno, nella misura di € 6240, 00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE ed ha osservato che la graduatoria del concorso approvata con D.D. n. 12562 RAGIONE_SOCIALE‘11.2.2008 alla data RAGIONE_SOCIALE‘assunzione di COGNOME NOME, avvenuta in data 23.10.2010, non era scaduta.
Ha rilevato che essendo scaduta in data 1.1.2011 la graduatoria di cui al D.D. n. 12562 RAGIONE_SOCIALE‘11.2.2008, l’RAGIONE_SOCIALE aveva poi correttamente attinto dalla graduatoria di merito in cui era inserita la COGNOME (aveva assunto NOME COGNOME in data 1.9.2011, NOME COGNOME in data 3.10.2011 e la stessa COGNOME in data 23.12.2011).
Ha tuttavia ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE, nell’effettuare detto scorrimento , aveva erroneamente applicato la riserva di posti al 50%, ancorché la riserva operi nell’ambito del singolo bando di concorso e limitatamente ai posti messi a concorso; ha poi rilevato che l’errato scorrimento aveva comportato l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con un ritardo di tre mesi e 22 giorni rispetto al dovuto.
8 . Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. n. 150/2009, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, commi 1, 3, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 7, D.P.R. n. 487/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto non ha esposto le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALEe quali in sede di scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria non sarebbe applicabile il criterio RAGIONE_SOCIALEa riserva.
Sostiene che lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria segue le regole generali previste per la procedura concorsuale e contenute nell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, nell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, nonché negli artt. 5 e 15 del D.P.R. n. 487/1994.
Evidenzia che lo scorrimento avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche dei posti per i quali il concorso era stato bandito, e dunque nel rispetto del profilo bandito, dei requisiti e RAGIONE_SOCIALEa riserva indicata e predeterminata nel bando.
La censura è infondata nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha dato contezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni in forza RAGIONE_SOCIALEe quali ha escluso che la riserva sia applicabile in sede di scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria.
Ha infatti ritenuto che dalla lettura congiunta RAGIONE_SOCIALE artt. 24 d.lgs. n. 150/2009 e 52, comma 1 bis , d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 62 d.lgs. n. 150/2009 emerga chiaramente come la riserva operi nell’ambito del singolo bando di concorso e limitatamente ai posti messi a concorso; ha inoltre rilevato che le norme riguardanti lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria non prevedono nulla di specifico nell’ipotesi di una quota di riserva prevista nel bando di concorso, né una riserva a favore di tutti gli idonei presenti nella graduatoria.
Nella restante parte la censura è invece fondata.
Questa Corte ha da tempo affermato che la natura stessa RAGIONE_SOCIALEo scorrimento porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo; ne consegue che, una volta che
l’Amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione RAGIONE_SOCIALE u lteriori vincitori, ancorché con l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, che individua i soggetti da assumere (Cass. S.U. n. 16728/2012).
Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa determinazione assunta dall’Amministrazione (v. Cass. n. 14732/2024).
Riguardo alla quota di riserva per i disabili, questa Corte ha in particolare chiarito che la s celta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di avvalersi RAGIONE_SOCIALEo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale s corrimento si pone l’obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa determinazione assunta dall’Amministrazione (Cass. n. 19849/2025).
Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, secondo cui la riserva opera solo nell’ambito del singolo bando e non deve essere invece applicata in caso di scorrimento.
Deve pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo del ricorso principale, proposto in via subordinata, con cui il ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che dal 23.12.2010 i punti organico erano terminati.
Con l’unico motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, comma. 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 1 -bis , d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. n. 150/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 91, comma quarto, d.lgs. n. 267/2000, per avere la Corte territoriale erroneamente quantificato il ristoro facendolo decorrere dal 1.9.2011 anziché dal 23.12.2010.
Lamenta, al riguardo, l’omessa motivazione sul terzo motivo di appello, avente ad oggetto il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria con decorrenza dal 23.12.2010, data dalla quale la COGNOME avrebbe dovuto essere assunta al posto di NOME COGNOME.
Addebita alla Corte territoriale di non avere compreso la ragione RAGIONE_SOCIALEa censura; evidenzia che la sentenza impugnata non ha chiarito la modalità con cui si era reso vacante il posto coperto dalla COGNOME.
Sostiene che la graduatoria precedente non era utilizzabile per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso.
5. La censura è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata non risulta che con il terzo motivo di appello la COGNOME avesse lamentato che il posto per il quale è stata utilizzata la graduatoria approvata in data 12.2.2008 era stato istituito o trasformato successivamente, e la censura, nel prospettare l’omessa motivazione, non assolve compiutamente agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive gli atti dei gradi di merito in cui sarebbe stata dedotta tale questione, né li localizza.
Peraltro la Corte territoriale ha spiegato chiaramente la ragione del mancato accoglimento del motivo di ricorso in questione, per come inteso, consistente nel fatto che la graduatoria dalla quale la sig.ra NOME COGNOME era stata assunta aveva data anteriore rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME ed era ancora vigente alla data del 23 dicembre 2010, circostanza peraltro confermata dalla stessa COGNOME.
6. Va dunque accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e va dichiarato inammissibile l’appello incidentale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda originariamente proposta dalla COGNOME va rigettata.
Il diverso esito dei gradi di merito e il successivo intervento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 19849/2025), rispetto
all’instaurazione del giudizio , giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da NOME COGNOME;
compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo ;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per la parte ricorrente incidentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME