Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
La Corte d’appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il diritto di NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, inquadrata nella seconda area professionale, all’inquadramento nella superiore area in virtù dello scorrimento della graduatoria di un concorso riservato a personale interno bandito nel 2007.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che: il diritto allo scorrimento della graduatoria era sorto sulla base della decisione del RAGIONE_SOCIALE di coprire i posti vacanti; andava disapplicato il provvedimento con il quale era stata negata l’autorizzazione allo scorrimento; non era applicabile alla fattispecie la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 perché la procedura era stata bandita in epoca antecedente; ai concorsi interni finalizzati alla progressione verticale si applicano i medesimi principi in tema di scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatorie che valgono per le assunzioni dall’esterno.
Avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui la COGNOME resiste con controricorso.
DIRITTO
Con un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 2 dell’accordo sindacale del 12.7.2007, sul rilievo che l’originaria ricorrente non aveva assolto all’onere della prova sulla medesima gravante di trovarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni per essere inquadrati nell’area superiore.
2. Il ricorso è fondato.
In forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 2697 cod. civ., spetta infatti all’attore provare la sussistenza degli elementi costitutivi del suo diritto; gravava pertanto sulla COGNOME l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto allo scorrimento, e dunque che la vacanza dell’unico posto in Liguria dipendesse da rinuncia, dimissioni o pensionamento del vincitore.
Questa Corte ha peraltro chiarito che il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all’art. 2697 cod. civ. non può operare quando l’interessato abbia la possibilità, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della P RAGIONE_SOCIALE o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall’ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni; in ogni caso il criterio di vicinanza della prova neppure può essere richiamato qualora il fatto rimasto ignoto e destinato ad integrare uno degli elementi costitutivi del diritto azionato risulti integrato da più possibili evenienze concrete che risultino, anche solo per taluna di esse, estranee alla sfera di conoscenza della parte di cui si prospetta la prossimità rispetto alle circostanze rilevanti (Cass. n. 12490/2020).
Né può ritenersi che nel caso di specie la COGNOME fosse impossibilitata a dimostrare che gli originari vincitori avessero rinunciato o fossero cessati dal servizio, atteso che, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, la procedura si riferiva ad un unico posto della Regione Liguria.
Ciò premesso, va ribadito l’orientamento secondo cui, in virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e RAGIONE_SOCIALE previsioni contenute nell’art. 384 secondo comma cod. proc. civ., nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del po tere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. ( cfr. fra
le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Orbene, la pronuncia impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati da plurime decisioni di questa Corte, cui si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. proc. civ. anche per la completa ricostruzione della vicenda (in particolare, fra molte, Cass. Sez. L, 16/01/2024, n. 1674).
In questa sede giova ribadire che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei ‘per scorrimento’ non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della PRAGIONE_SOCIALE. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024, cit., che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010» e successive pronunce conformi pure ivi indicate).
Ne consegue che la posizione giuridica dell’odierna controricorrente non poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento che all’epoca mancava l’autorizzazione ad attuare l’assunzione (quale necessario presupposto di essa) e la graduatoria non era stata ancora approvata; cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica di coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.).
Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffi ci in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens , l’amministrazione ha il potere -dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del
quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati).
A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento, perché è la natura stessa di quest’ultimo che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fa si di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012, cit.).
Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’amministrazione. 7. -In consequenzialità logico-giuridica con le precedenti considerazioni, occorre qui chiarire che lo ius superveniens , costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell’asserito diritto vantato dai dipendenti allo scorrimento della graduatoria.
Infatti, giova richiamare l’a rt. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabile ratione temporis , prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell ‘ articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall ‘ articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni vigenti in materia di assunzioni.».
La disposizione esclude la legittimità del ricorso all’assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010 proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa a limitare le possibilità di coprire i
posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all’art. 97 Cost. (in particolare, già con le sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994).
In tal senso, come già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 17/05/2024, n. 13757), è condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che, in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo del 50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che «dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non è più consentito nemmeno lo scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse da ll’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell’efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall’inserimento come idonei in tali graduatorie non può più discendere alcuna legittima aspettativa» (così Cons. St. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un ‘divieto’ per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata (così, Cons. St. 25/06/2018, n. 3897).
Tale approdo ermeneutico risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che il d.lgs. n. 150 del 2009 non ha previsto uno specifico regime transitorio che valesse a salvaguardare le graduatorie dei concorsi interni avviati antecedentemente all’e ntrata in vigore della riforma, sicché, anche sotto questo profilo, l’interpretazione adottata nella sentenza impugnata non può essere ricevuta.
7 .1. Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale l’odierna controricorrente invoca lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per la fondatezza del secondo mezzo, con conseguente assorbimento della prima censura.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla controricorrente.
Quanto alle spese processuali, le stesse possono essere compensate limitatamente ai gradi di merito, attesa la novità della questione rispetto all’epoca di tali giudizi, mentre, in applicazione della regola della soccombenza, quanto al presente giudizio va disposta la condanna della controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito e condanna la controricorrente a rifondere al RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024.