Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20607 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 20607 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5526/2024 R.G. proposto da:
TROVATO NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 973/2020, depositata il 12.9.2023, NRG 973/2020;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha insistito per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente e l’Avv. NOME COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME è risultata idonea non vincitrice di un concorso per la dirigenza di seconda fascia svoltosi tra il 2006 ed il 2009 presso il Ministero del Lavoro, posizionata al 81° posto della graduatoria, dalla quale sono stati assunti i 22 posti di cui al bando originario e poi, per scorrimento, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, i candidati collocati fino al 64° posto e quindi, secondo quanto dice in un passaggio la ricorrente, fino al 75° posto.
La ricorrente ha agito, dapprima davanti al TAR e poi, in esito alla declinatoria di giurisdizione, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle nomine in posizioni dirigenziali di seconda fascia di personale estraneo a quel concorso, presso il medesimo Ministero, intervenute negli anni, con disapplicazione di quegli atti e declaratoria del proprio diritto all’assunzione, per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale da cui doveva attingersi il corrispondente personale dirigenziale; o, in subordine, il risarcimento del danno.
Si tratta di posizioni dirigenziali che, secondo quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, hanno avuto riguardo a coperture realizzate mediante mobilità da altra P.A. ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 ed a mobilità dei segretari comunali e provinciale ai sensi della legge n. 311 del 2004 o con incarichi ad interim .
La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di rigetto delle domande da parte del Tribunale di quella stessa città, rilevava in via preliminare come nel periodo tra l’approvazione della graduatoria e l’assunzione dei vincitori vi fosse stata l’acquisizione per mobilità di 4 dirigenti e, dopo l’assunzione dei vincitori, di altri 2, sicché la Trovato, posizionatasi all’81° posto a fronte di assunzioni fino al 64° posto, anche se fossero state ritenute
illegittimi quei passaggi per mobilità non sarebbe stata in ogni caso chiamata a ricoprire il posto.
La Corte d’Appello ha poi comunque ritenuto che la scelta della Pubblica Amministrazione di non dare corso a scorrimento delle graduatorie fosse discrezionale, in assenza di obblighi in tal senso che non rivengano da speciali disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva o dal bando, sicché era del tutto legittima la decisione del Ministero di ricorrere a quelle forme di copertura dei posti che consentivano il raggiungimento di varie finalità, quale l’acquisizione di personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario, oltre che il risparmio di spesa, richiamandosi anche l’art. 16, co. 1, della legge n. 246 del 2005 e l’obbligo prioritario ivi sancito di ricorso alla mobilità.
Aggiungeva altresì la Corte territoriale che la Trovato non poteva dolersi del fatto che il ricorso alla mobilità era avvenuto senza previa pubblicazione di un apposito bando, sia perché tale previsione risultava introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2009 solo successivamente, sia perché la ricorrente non era legittimità a partecipare a quella mobilità.
La Corte d’Appello riteneva altresì infondata la questione in ordine alla mobilità dei segretari comunali e provinciali.
Essa ha in particolare ritenuto provato che la mobilità aveva riguardato segretari già muniti della qualifica dirigenziale e che, quando essa aveva riguardato altri segretari, l’inquadramento dirigenziale era avvenuto per dare attuazione ad ordini giudiziali, cui la P.A. non poteva sottrarsi.
Quanto poi ai dirigenti interni a cui erano stati attribuiti gli incarichi, la Corte d’Appello precisava che si trattava o di incarichi ad interim o in reggenza ai sensi dell’art. 61 del CCNL di Area oppure di incarichi conferiti a dirigenti già inquadrati nei ruoli e che
ne erano privi e che dunque avevano diritto a riceverli, ai sensi dell’art. 20 del CCNL di Area.
Infine, la Corte territoriale riteneva generiche e puramente esplorative le istanze di esibizione documentale e, quanto al diritto al risarcimento del danno, ne escludeva la ricorrente, mancando traccia di una condotta contra jus della P.A.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero.
Il Pubblico Ministero ha depositato nota con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, con richiesta poi confermata in udienza pubblica.
In vista della trattazione in udienza pubblica il difensore della ricorrente depositava nota con la quale dichiarava il sopravvenuto decesso della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22624).
Si prende pertanto atto della dichiarazione del difensore, la quale tuttavia non produce alcun effetto.
Il primo motivo di ricorso per cassazione denuncia, richiamando, l’art. 360 n 3 e 4 c.p.c., l’ error in procedendo sub specie di violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 132 n. 4, 210 e 118 disp att. del c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.
La ricorrente in sostanza lamenta che la Corte d’Appello avrebbe indebitamente rigettato le istanze mirate ad ottenere la
documentazione in ordine alle nomine ed incarichi attribuiti a dirigenti, così impedendo la verifica in ordine alla illegittimità di esse e comunque avrebbe erroneamente applicato le regole sulla distribuzione degli oneri probatori.
Il secondo motivo è formulato adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., degli artt. 111, co. 6 Cost., 115, co.1, 116, 132, n. 4 c.p.c. e 161 c.p.c., nonché dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Nella censura si sostiene che la graduatoria di cui si chiede lo scorrimento sarebbe vigente « solo nei confronti della ricorrente » e che la volontà di coprire i posti palesato dalla P.A. attraverso il ricorso ad altre forme di nomina dirigenziale, unito al fatto che sarebbero oltre cinquantuno le nomine dirigenziali da considerare illegittime, comporterebbe de plano il riconoscimento del diritto all’assunzione in favore della Trovato.
Il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) degli artt. 19, 28, 30, 34-bis e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 1, co. 48 e 49 della legge n. 311 del 2004, dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, della circolare della Funzione Pubblica del 22.2.2011, dell’art. 3-ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con mod. in legge n. 186 del 2004, dell’art. 16 della legge n. 246 del 2005, degli artt. 31 e 32 del CCL dei segretari comunali e provinciali del 1.3.2011 ed infine dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo.
Il motivo sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la corretta applicazione della normativa sulla mobilità e valorizzare il diritto allo scorrimento, che sarebbe da considerare preclusivo di qualsivoglia nuova forma di reclutamento, senza contare l’assenza di valida e specifica motivazione al fine di verificare le attitudini e capacità dei prescelti, anche in un’ottica di
buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Quanto ai segretari comunali e provinciali, il motivo sostiene che non si tratterebbe di mobilità, ma di nuova assunzione, come da circolare della funzione pubblica ed afferma non essere comprensibile come la stabilizzazione di soggetti appartenenti ad un Albo speciale potessero, transitando nei ruoli del Ministero, essere promossi a dirigenti, senza previo concorso pubblico in tal senso.
Il motivo richiama altresì Consiglio di Stato, ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14 e la preferenza per lo scorrimento che si assume sarebbe stata ivi ritenuta.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione logico-giuridica.
4 . Non può sostenersi, come la ricorrente fa un po’ in tutti i motivi, che nella sentenza impugnata manchi la motivazione o essa sia soltanto apparente.
Escluso infatti nel sistema vigente alcun rilievo alla sufficienza della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053) ed essendo irrilevante il difetto di motivazione su profili meramente giuridici (Cass. 1° marzo 2019, n. 6145; Cass., S.U., 2 luglio 2017, n. 2731), quanto sopra riferito nel riepilogo dello storico di lite manifesta la palese sussistenza di una percepibile articolazione argomentativa.
Ciò posto, va quindi detto che la domanda, per quanto riguarda appunto la pretesa di declaratoria del diritto all’assunzione quale conseguenza della disapplicazione delle nomine altrui, è -come in sostanza rileva anche il Pubblico Ministero nella propria requisitoria scritta – manifestamente infondata sul piano giuridico.
5 .1 E’ intanto da dire, in via generale, che l’assunto della Corte d’Appello secondo cui, pur in presenza di una graduatoria di idonei ancora suscettibile di scorrimento, non vi è alcun diritto a che esso
abbia corso, se non in presenza di norme che lo impongano è del tutto coerente con la giurisprudenza di questa S.C. la quale ha ritenuto che nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all’assunzione di dipendenti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332) o, può aggiungersi, dalla legge.
Altrettanto è a dirsi per la prevalenza delle mobilità sullo scorrimento, che è addirittura imposta dall’art. 30, co. 2 e co 2 -bis nel testo vigente, e qui ratione temporis applicabile, dopo le integrazioni apportate dall’art. 16, co. 1 della l. n -. 246 del 2005 (co. 2) e dal d.l. n. 7 del 2005 conv. con mod. in l. n. 43 del 2005 (co. 2-bis): Cass. 18 maggio 2017, n. 12559, il cui argomentare è poi ripreso sul piano giuridico da Cass. 13 ottobre 2023, n. 28568.
5.2 Ciò posto -ed è questo il punto -non è fondata la tesi della ricorrente che intenderebbe far derivare dall’asserita illegittimità delle nomine effettuate con modalità diverse dallo scorrimento della graduatoria un suo diritto all’assunzione.
Dato per superato il tema della giurisdizione, non fatto oggetto di ulteriori questioni dalle parti, è tuttavia da escludere che, se anche venga annullata o disapplicata, come è qui chiesto, la nomina di un dirigente pervenuto attraverso mobilità, così come se risulti invalido il conferimento ad interim di un certo incarico dirigenziale, ciò possa in alcun modo far sorgere un diritto ad essere assunto
per chi sia collocato come idoneo nella graduatoria ancora aperta di un precedente concorso.
In tali frangenti, alla P.A. resterebbe infatti permessa, una volta annullata la precedente nomina, una nuova valutazione ex nunc della situazione, che potrebbe concludersi non solo con la scelta di non coprire affatto quel posto (v. Cass. 3 novembre 2021, n. 31427), ma di farlo ancora con modalità diverse da quelle dello scorrimento ed in particolare -dovendo in linea di principio lo scorrimento prevalere sul bando di un nuovo concorso (Cass. 31 gennaio 2020, n. 2316; Cons. Stato, ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14, che si riferisce a questo caso) -con la mobilità, anche in questo caso caratterizzata dalla prevalenza rispetto allo scorrimento di cui si è appena sopra detto.
È dunque impossibile riconoscere l’esistenza di un diritto soggettivo all’assunzione basato soltanto sull’illegittimità di nomine avvenute con altre modalità.
Ciò rende superflua sul punto ogni altra questione, ivi compreso qualsivoglia approfondimento istruttorio sulle illegittimità delle diverse nomine attuate secondo le modalità alternative di cui si è detto o il tema dell’onere della prova, sul quale non vi è luogo ad interrogarsi a fronte di una pretesa comunque giuridicamente infondata.
La pretesa azionata in causa risulta peraltro essere, in via di ultimo subordine, impostata anche sul piano risarcitorio ed anch’essa è stata, seppur sinteticamente, disattesa dalla Corte d’Appello .
6.1 Non è del tutto chiaro su quali presupposti esattamente fosse domandato il risarcimento del danno e ciò è già sufficiente, perché il difetto di specificità rende il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.
Tuttavia, se il senso di quella pretesa fosse quello per cui le illegittime nomine di altri o la preferenza per la mobilità o per gli
incarichi ad interim non esplicitata in forme adeguate di motivazione, avrebbero leso l’interesse degli idonei del concorso ad una corretta conduzione dell’attività amministrativa, la domanda avrebbe la sostanza della richiesta di risarcimento del danno per lesione di un interesse legittimo pretensivo.
Una tale pretesa, afferendo all’ambito della responsabilità extracontrattuale, postula tuttavia la prova, a carico di chi agisce, dell’illegittimità del comportamento della P.A. e del nesso causale tra essa ed il danno (Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500; Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
Quindi, ciò postulerebbe la prova sia, in ipotesi, dell’illegittimità della scelta di fondo di dare preferenza alla mobilità o alla copertura ad interim , oppure, in mancanza, dell’illegittimità della copertura del posto quale in concreto realizzata con modalità diverse dallo scorrimento.
In quest’ultimo caso, inoltre, si dovrebbe avere la prova che, se non si fosse proceduto con quelle diverse nomine o a fronte dell’annullamento (o disapplicazione, secondo l’impostazione ora data dalla ricorrente alla propria pretesa) di esse, la riedizione del potere da parte della P.A. avrebbe portato alla nomina della ricorrente, valendo, mutatis mutandis , i principi fissati dal consolidato orientamento secondo cui il risarcimento (in ipotesi, anche per perdita di chance ) è dovuto solo se sia data prova, sul piano della probabilità, che un regolare iter procedurale avrebbe comportato l’ottenimento del provvedimento favorevole (v., per i principi generali, Cons. Stato, ad. plen., 7/2021, cit. e giurisprudenza amministrativa ivi richiamata; Cass. 27 luglio 2021, n. 21535; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21170).
7.1 Tutto ciò esclude che, sul piano probatorio, si possano avallare generiche istanze esplorative di ricerca documentale finalizzate e verifiche ex post di legittimità.
L’onere allegatorio e probatorio è di chi agisce e non si può certo parlare di vicinanza della prova rispetto ad un’azione di rango aquiliano.
Quanto agli altri profili, e con riferimento all’ipotetica illegittimità della preferenza data alla mobilità, la Corte territoriale ha ben spiegato -e fondatamente per quanto sopra detto -le ragioni per cui quest’ultima prevale sullo scorrimento delle graduatorie.
Anche quella dei segretari comunali e provinciali è -per esplicita previsione di legge (art. 1, co. 49 della legge n. 311 del 2004) e della contrattazione collettiva (art. 32 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998-2001), il tutto come ampiamente spiegato da Cass., S.U., 19 gennaio 2016, n. 784 -una mobilità, destinata in forza delle norme anche a prevedere inquadramenti dirigenziali e dunque valgono analoghi principi.
Del resto, il ricorso per cassazione non può muoversi sulla base di generiche affermazioni di illegittimità della mobilità speciale così attuata -come nel passaggio ove si fa cenno, senza riferirsi a specifici contratti di taluno, all’indebita acquisizione di qualifiche dirigenziali, che pure era evenienza prevista dalla citata normativa -sempre per i principi di cui all’art. 366 c.p.c. su cui si è detto ad altro proposito ed ancor più ove si ragioni in termini di responsabilità per fatto illecito, con quanto ne segue in punto di oneri probatori – ragioni specifiche e chiaramente enucleate di sostegno della pretesa che giustifichino l’intervento cassatorio.
Ma non solo, in quanto la Corte d’Appello ha svolto una ben precisa argomentazione, in ordine al fatto che i segretari hanno goduto del regime di cui alla legge n. 311 del 2004 e, quando si era trattato di immissioni per vicende antecedenti a tale normativa, ciò era accaduto sulla base di ordini giudiziari con il Ministero non poteva sottrarsi: profilo rispetto ai quali il ricorso per cassazione contiene censure del tutto generiche e, nel caso degli ordini giudiziali, manca proprio di una replica puntuale.
Analoghe carenze riguardano poi la questione delle nomine ad interim , su cui peraltro la Corte d’Appello ha espressamente argomentato e del tutto generiche e svolte con chiaro intento esplorativo sono le deduzioni rispetto ad asserite illegittimità delle nomine mediante mobilità -talora ancorate a parametri inconferenti, come quando si fa riferimento alla mancata comunicazione alla ricorrente, quale idonea da concorso, delle nomine effettuate con la mobilità, senza spiegare su quale base dovesse essere svolto tale incombente.
Oltre a ciò, ed in via ancora assorbente, nessun elemento risulta in ordine al fatto che, a fronte dell’ (ipotetica) illegittimità delle nomine la P.A. avrebbe comunque coperto il posto allorquando tale illegittimità fosse stata accertata e che essa avrebbe proceduto con lo scorrimento della graduatoria, assumendo la ricorrente.
L ‘esistenza di un tale nesso viene prospettato, nell’intero impianto delle difese della ricorrente, sulla base di un vantato diritto allo scorrimento della graduatoria, ma si è già detto che del tutto correttamente la Corte territoriale ne ha escluso l’esistenza.
Anzi, il ragionamento della Corte d’Appello secondo cui legittimamente e doverosamente va data preferenza alla mobilità, vale evidentemente anche rispetto a questo punto ed in senso contrario rispetto alla ricostruzione di un nesso causale, anche ove si valuti il tema sul piano del giudizio prognostico in ordine all’ipotetica lesione di interessi legittimi.
Anche quanto appena detto è in sé assorbente rispetto alla prova del nesso causale a fini risarcitori.
10. Vanno poi comunque richiamati i temi di cui al secondo motivo di ricorso, ove si sostiene che la graduatoria di cui si chiede lo scorrimento sarebbe vigente « solo nei confronti della ricorrente » e che la volontà di coprire i posti palesato dalla P.A. attraverso il ricorso ad altre forme di nomina dirigenziale, unito al fatto che sarebbero oltre 51 le nomine dirigenziali da considerare illegittime,
comporterebbe de plano il riconoscimento del diritto all’assunzione in favore della Trovato.
La vigenza della graduatoria « solo nei confronti della ricorrente », si ipotizza desunta dal fatto che altri non avevano contestato la mancata assunzione, è ricostruzione giuridica non proponibile, perché, se lo scorrimento deve avere corso, esso non può che coinvolgere tutti coloro che erano posizionati in quella graduatoria, a prescindere dalle azioni giudiziali da essi svolte, perché non può certo essere l’iniziativa giudiziaria a comportare il sorgere di una precedenza che nei fatti non c’è secondo l’ordine della graduatoria.
Il dato sugli oltre cinquantuno rapporti dirigenziali illegittimi è del resto circostanza di fatto che non emerge dalla sentenza impugnata e che risale ad una mera affermazione della parte, mentre già si è detto che l’azione risarcitoria non si presta a indagini esplorative.
Ciò non consente dunque di superare il ragionamento della Corte territoriale in ordine al fatto che mancherebbe comunque la dimostrazione che uno scorrimento sarebbe giunto fino alla posizione della ricorrente e quindi anche sul piano finale della graduatoria del concorso resta aleatoria la prova del nesso causale in favore della ricorrente.
11. Non vi sono dunque elementi per sostenere che la scelta (doverosamente preferenziale) per la mobilità e le corrispondenti nomine o anche quella per l’ interim fossero illegittime e, quanto alla mobilità dei segretari comunali e provinciali, il ricorso per cassazione non contiene motivi formulati in modo idoneo e decisivo ad evidenziare profili di erronea applicazione di norme da parte della Corte territoriale.
Infine, in via parimenti assorbente, mancano adeguati profili prognostici sul nesso causale, ovverosia nel senso che, ove rimosse in ipotesi quelle scelte alternative per la copertura dei posti vacanti, si sarebbe proceduto a scorrimento e che esso avrebbe avuto effetti favorevoli per la Trovato.
Tutto ciò non consente dunque l’accoglimento dei motivi neanche dal punto di vista risarcitorio.
12. Il ricorso va dunque integralmente disatteso e le spese del grado restano parimenti da regolare secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro