Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32287-2021 proposto da:
NOME, NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Pubblico impiego Progressioni verticali Scorrimento graduatoria
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 121/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/06/2021 R.G.N. 185/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
L a Corte d’appello di Cagliari, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Oristano, ha respinto la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME volta ad ottenere l’inquadramento nell’area C, posizione economica C1, per i profili professionali specificamente indicati, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. a) CCNL Ministeri 1998 -2001.
La Corte d’appello ha così riassunto la vicenda fattuale e processuale:
il 22 dicembre 2005 il Ministero aveva richiesto alla RAGIONE_SOCIALE l’autorizzazione ad avviare le procedure di passaggio dall’area B all’area C per complessivi 920 posti, ma l’autorizzazione era stata concessa con DPCM del 16 gennaio 2007 limitatamente a 460 posizioni;
b) un primo accordo sindacale del 12 luglio 2007 aveva stabilito che le graduatorie sarebbero rimaste valide fino ai nuovi bandi e che, nel rispetto dell’art. 12 comma 2 del CCNL 98/2001 gli idonei sarebbero stati inquadrati per effetto dello scorrimento a mano a mano che si fossero resi disponibili posti messi a concorso;
le originarie ricorrenti si erano collocate oltre il numero dei posti complessivamente bandito (920), così da potersi ritenere solo idonee per posti successivamente divenuti vacanti;
nelle more era intervenuto il d.lgs. n. 150/2009 (art. 24) con il quale era stato previsto il concorso pubblico per il passaggio di area e pertanto il RAGIONE_SOCIALE aveva negato al ministero l’autorizzazione per l’ampliamento a 92 0 del numero di dipendenti che potevano usufruire del passaggio.
Tanto premesso in fatto, la Corte cagliaritana: i) non ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione proposti dal Ministero perché, in relazione alle posizioni dal n. NUMERO_DOCUMENTO al n. NUMERO_DOCUMENTO, ha affermato che, trattandosi di posti già messi a concorso, l’autorizzazione sarebbe potuta intervenire anche a fronte RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE nuova normativa di cui al d.lgs. n. 150/2009, sicché era ingiustificato il diniego opposto dalla PCM, la quale si era limitata a fare leva sulla nuova normativa contenuta nel d.lgs. cit. senza altro addurre quanto alle esigenze di bilancio; ii) ha però osservato che COGNOME e COGNOME non potessero rientrare nel novero delle progressioni a seguito del rilascio dell’autorizzazione integrativa perché, a fronte di 7 posti complessivamente disponibili per il loro profilo (3 da coprire all’esito dell’espletamento delle pr ove e 4 da coprire con il successivo scaglione) si erano classificate, rispettivamente, nella 12ª e 13ª posizione; iii) ha escluso che il diritto allo scorrimento fosse sorto sulla base dell’accordo sindacale del 12 luglio 2007 che si riferiva ai soli ‘vincitori’, ed ha altresì aggiunto che le appellate non avevano provato che si erano verificati pensionamenti, rinunce o dimissioni e inoltre non potevano fare leva sul principio di non contestazione per la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione le menzionate lavoratrici basato su due motivi assistiti da memoria, cui si oppone il Ministero con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
CONSIDERATO CHE:
In via preliminare, deve essere disattesa l’istanza, proposta dalla parte ricorrente, di riunione del presente procedimento ad altri ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte, anche nella medesima adunanza camerale, e con analogo difensore, e di rinvio ad una udienza RAGIONE_SOCIALE.
Occorre considerare che la legge n. 149 del 2022 ha novellato l’art. 375, cod. proc. civ., e ha stabilito che «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in RAGIONE_SOCIALE udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza», nonché nei casi di revocazione ex art. 391 quater cod. proc. civ.
Dunque, la trattazione ordinaria è ormai quella con rito camerale, restando destinata la trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza ai ricorsi che involgono questioni di diritto di particolare rilevanza.
Questa Corte ha già affermato che «l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82, disp. att. cod. proc. civ., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza» (si v., ex aliis , Cass., S.U., 8774 del 2021).
Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla parte ricorrente, costituite dalle comunanza delle questioni di fatto e di diritto con altri ricorsi, nonché dalle diverse statuizioni dei giudici del merito – peraltro richiamate, allegate e in parte trascritte nel ricorso, nella memoria ex art. 380bis 1 e nell’istanza, a sostegno delle proprie difese – in altri procedimenti, dalla rilevanza RAGIONE_SOCIALE questione, non appaiono tali da giustificare un rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione del presente ricorso per la fissazione in udienza RAGIONE_SOCIALE, previa riunione con altri procedimenti.
Rilevano in tal senso: l’autonomia dei giudizi; la costituzione nel presente giudizio di tutte le parti; la medesima Amministrazione RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) quale controparte; la prospettazione del ricorrente di censure, esposte in modo articolato, che seppure relative a procedura sulla quale questa Corte non ha ancora pronunciato, ineriscono ad istituti giuridici che hanno già costituito oggetto di principi di diritto enunciati, a Sezione semplice e a Sezioni Unite.
Pertanto, non si ravvisano le condizioni di cui all’art. 375, comma 1, cod. proc. civ., né ulteriori ragioni per trattare il ricorso in udienza RAGIONE_SOCIALE, previa riunione agli altri ricorsi indicati.
Può passarsi all’esame dei motivi di ricorso, nell’esposizione dei quali parte ricorrente richiama anche argomenti di sentenze di merito che sono intervenute a favore dei lavoratori in analoghe fattispecie.
Va in primo luogo rilevato che sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la specifica ratio decidendi propria RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, le censure che si incentrano sulla critica del ragionamento decisorio di sentenze del TAR e del RAGIONE_SOCIALE di Stato, o sulla contestazione delle difese svolte nei gradi di merito dal RAGIONE_SOCIALE, così come quelle che si risolvono nel mero richiamo delle argomentazioni svolte in primo grado e in appello.
Vanno, quindi, esaminate le residue censure.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 416 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che le ricorrenti non avessero in primo grado allegato e provato, ai fini dello scorrimento delle graduatorie, la ‘scopertura dei 460 posti banditi e coperti’ e autorizzati, fatto questo che (a parere delle ricorrenti) ben poteva dirsi, invece, incontestato; la documentazione versata in primo grado dalle ricorrenti, se congruamente vagliata, avrebbe condotto a concludere che i residui posti vacanti non potevano che essere i ‘posti banditi e coperti, in quanto autorizzati ‘, divenuti in seguito vacanti per pensionamenti, trasferimenti e altre vicende del personale, donde il realizzarsi del la condizione di cui all’accordo sindacale del 12.7.2007.
Con la seconda critica del ricorso principale si lamenta vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; il giudice d’appello non aveva considerato che , specificamente con le missive del 13.11.2012 e del 5.3.2018 «prodotte in prima udienza», il Ministero aveva manifestato l’intenzione di coprire, avvalendosi delle graduatorie de quibus , tutti indistintamente i posti vacanti e, quindi, fra questi, anche quelli, in ipotesi, ulteriori e «…diversi da quelli banditi e lasciati liberi dai primi vincitori», il che bastava per il riconoscimento del diritto azionato.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 27 comma 1 n. 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 93/1983, dell’art. 35 comma 3 ter d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 4 comma 4 d.l. n. 101/2013 nonché dell’art. 1, commi 342 e 362, RAGIONE_SOCIALE legge n. 145/2018, per avere la Corte territoriale
ritenuto che l’entrata in vigore del ‘Decreto Brunetta’ (1.1.2010) , che imponeva di bandire un concorso pubblico, non precludeva lo scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria, alla stregua del rilievo che la copertura per scorrimento era assicurata dal precedente bando che radicava in capo alle ricorrenti un autonomo diritto in tal senso, senza che su ciò potesse influire l’approvazione, solo dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, RAGIONE_SOCIALE graduatoria del concorso; a parere del Ministero, alcun diritto sarebbe potuto sorgere in forza di una graduatoria approvata dopo che una legge dello Stato aveva imposto il divieto di scorrimento, non andando questa legge a incidere su un diritto già consolidatosi.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 35 comma 4 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 27 comma 1 n. 7 legge n. 93/1983 nonché dell’art. 1, commi 342 e 362, RAGIONE_SOCIALE legge n. 145/2018, per avere il giudice d’appello affermato che la mancata adozione dell’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era da imputare all’amministrazione, con applicazione dell’art. 1359 cod. civ., e per avere escluso che le progressioni tra aree dovessero avvenire per concorso pubblico laddove i relativi bandi fossero antecedenti a ll’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 ; l’entrata in vigore del Decreto Brunetta aveva trovato dinanzi a sé concorsi non conclusi per i quali doveva applicarsi la legge in quel momento in vigore, prova ne era che, per procedere allo scorrimento delle graduatorie per ulteriori 460 unità sino ad arrivare ai 920 posti messi a concorso, era stato necessario il varo dell’art. 1 commi 342 e 262 RAGIONE_SOCIALE legge n. 145/2019.
Il primo motivo del ricorso principale si appalesa inammissibile.
7.1 Ivi si sollecita, infatti, una diversa valutazione -preclusa in sede di legittimità -delle risultanze processuali, ed in particolare delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e nelle repliche del Ministero ai fini dell’applicazione del principio di non contestazione ; questa Corte ha più volte affermato, con orientamento cui va data continuità, che nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto RAGIONE_SOCIALE
relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (così, ad es., Cass., sez. L, 7.10.2022, n. 29231; Cass. civ., sez. VI, 7.2.2019, n. 3680).
Quanto poi alla denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa può sì assumere rilievo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo RAGIONE_SOCIALE pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiud izievoli dell’incertezza probatoria s u una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto.
Diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, quindi, può essere semmai apprezzata nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il ‘fatto storico’ sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito.
Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver premesso correttamente «che l’utile posizionamento in graduatoria costituiva un presupposto in fatto del diritto rivendicato dalle due lavoratrici», su cui gravava l’onere RAGIONE_SOCIALE prova, aggiungeva (pag. 6 sentenza), con accertamento di fatto qui insindacabile, che tale presupposto era «smentito ictu oculi dalle loro stesse produzioni documentali (l’allegato al bando con l’indicazione dei posti
assegnati alla Sardegna e la graduatoria RAGIONE_SOCIALEta con decreto del 19.12.2012)».
8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto articolato in termini non conformi all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; invero, la denuncia dell’omesso esame circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, secondo le quali non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439).
8.1 Oltre a ciò, la censura in esame è altresì inammissibile per un ulteriore argomento legato al la mancanza di ‘decisività’ del rilievo secondo cui il Ministero avrebbe manifestato l’intenzione di coprire posti «diversi da quelli banditi e lasciati liberi dai primi vincitori».
Trattasi di prospettazione, infatti, che sembra prescindere del tutto dall’orientamento di questa Corte secondo cui lo scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria, poiché comporta una nuova assunzione, deve essere al pari di questa autorizzato, sicché la sola manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà del Ministero di coprire mediante scorrimento tutte le posizioni divenute nelle more vacanti non farebbe comunque sorgere il (rivendicato) diritto all’assunzione; questo perché, per la giurisprudenza costituzionale, i passaggi di area per i dipendenti già in servizio, determinando l’inquadramento in una qualifica superiore comportano «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (Corte cost., sentenza n. 133 del 2023; ex plurimis, inoltre, le sentenze n. 37 del 2015, n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 194 del 2002); in termini del tutto analoghi anche questa Corte, a Sez. U. (Cass. S.U. 7218/2020, vedi, tra le tante: Cass. SU 5 aprile 2017, n. 8799; Cass. 11 aprile 2018, n. 8985; Cass. SU 4 luglio
2018, n. 17535 e giurisprudenza ivi richiamata), ha affermato che il passaggio a una fascia funzionale superiore ha efficacia novativa ed è da equiparare, pertanto, ad ogni effetto, alle nuove assunzioni.
Alla stregua delle considerazioni dianzi esposte, il ricorso principale è dunque, nel suo complesso, inammissibile, con conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato.
Le spese del giudizio in cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna le ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.