Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12006 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15918-2020 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N.15918/2020
COGNOME
Rep.
Ud.09/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 176/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/10/2019 R.G.N. 236/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti come indicati in epigrafe, quali dipendenti a tempo indeterminato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), inquadrati nella Area C, profilo C3, finalizzato al riconoscimento del loro diritto ad essere inquadrati in C4, in virtù dello scorrimento della graduatoria della selezione dell’anno 2008 nella quale erano risultati idonei non vincitori e senza la partecipazione ad una nuova procedura selettiva, lamentando la illogicità della scelta dell’INPS di ammet tere alla selezione per la posizione C5 solo coloro che, pur solo idonei alla posizione C4, avevano comunque avviato un contenzioso solo amministrativo con l’Istituto in merito al rispettivo inquadramento contrattuale.
In particolare, i dipendenti deducevano che, nonostante la loro idoneità, l’Istituto nel maggio 2016 aveva indetto una nuova procedura selettiva per il passaggio nei profili C2, C3, C4, C5, senza limitazione di posti disponibili, ancorché essi fossero risultati idonei nella graduatoria della procedura selettiva del 2008 valida ed efficace e le istanze dei lavoratori C3, idonei C4, fossero state avviate per le posizioni C4, mentre loro avevano diritto a partecipare alle selezioni per i profili C5.
Il Tribunale rigettava il riconoscimento del diritto alla posizione C4 in forza dello scorrimento della graduatoria del 2008, nonché la domanda finalizzata all’accertamento del diritto alla partecipazione alla selezione per la posizione C5.
La Corte di appello di Campobasso respingeva il gravame richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le disposizioni dell’art. 4, commi 3 e 4 del D.L. n. 101 del 2013 convertito nella Legge n. 125 del 2013 si applicano solo alle procedure concorsuali previste all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 le quali si riferiscono esclusivamente alla ‘assunzione’ nelle pubbliche amministrazioni e prevedono procedure concorsuali che devono garantire in maniera adeguata l’accesso dall’esterno oltre alle al tre condizioni previste dal comma 3 dello stesso art. 35 in conformità ai principi del pubblico concorso.
Conseguentemente, ad avviso del giudice amministrativo, le proroghe delle graduatorie vigenti e i principi di diritto e le successive disposizioni legislative che prevedono la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti in luogo della indizione del concorso, salvo esplicita motivazione, non sono automaticamente applicabili alle selezioni per le progressioni di carriera all’interno delle pubbliche amministrazioni, ancorché esse siano organizzate informa concorsuale (Cons. Stato 1120/2016).
La Corte territoriale, pertanto, riteneva che nessuna condotta illegittima e discriminatoria potesse ravvisarsi nella scelta dell’istituto di ricorrere ad una nuova procedura selettiva non essendo lo stesso obbligato allo scorrimento della graduatoria in oggetto, trattandosi di una scelta discrezionale rientrante nei poteri autoritativi della pubblica amministrazione volta a contemperare i vari interessi nella cura dell’interesse pubblico primario di cui la stessa è depositaria.
Proponevano ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe assistito da due motivi cui resisteva l’INPS con controricorso.
I ricorrenti depositavano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.-Nullità della sentenzain relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte di appello non si sarebbe pronunciata in ordine al motivo di appello, secondo cui la mera idoneità all’inquadramento economico C4 avrebbe dovuto essere sufficiente per la partecipazione al concorso del 2016 per i posti vacanti in C5, attesa la equivalenza formale di tutte le mansioni dell’area C. Sul punto, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi, nella misura in cui ha ritenuto la questione assorbita dal rigetto come motivato.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.-Nullità della sentenzain relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In particolare, si eccepisce la carenza motivazionale della pronuncia, laddove non avrebbe tenuto conto delle censure che i ricorrenti avevano espressamente avanzato in tema di
mancata partecipazione alla selezione per il profilo C5, pur essendo solo idonei alla categoria C4 alla luce della peculiare disciplina dell’inquadramento dei pubblici dipendenti e del criterio della cosiddetta equivalenza formale, per cui tutte le mansioni nell’area C sono da ritenersi idonee per la partecipazione alla selezione per la posizione C5.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto costituenti frammenti di un’unica sostanziale censura e sono infondati.
E’ bene premettere, in diritto, che, per consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:
la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ”ratio decidendi”, cioè, in particolare, ove non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento ovvero tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logica-giuridica, mentre tale evenienza resta esclusa con riguardo alla valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26825);
la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SU 3 novembre 2016; n. 22232);
sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomal ia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. SU 3 novembre 2016; n. 22232; Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
È stato, inoltre, affermato che:
la motivazione della sentenza ‘per relationem’ è ammissibile, ben potendo il giudice far riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purché dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest’ultimo fa rinvio risulti con s ufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3920).
il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e ‘per relationem’, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664)
per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, una motivazione effettuata per relationem agli atti processuali è necessario che la parte alleghi le critiche mosse agli atti richiamati già dinanzi al giudice ‘a quo’, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame di tali contestazioni in sede di decisione; al contrario, una semplice contestazione del rinvio effettuato nella sentenza ai suddetti atti, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23530).
Ciò premesso, è da osservare come la Corte di merito abbia correttamente ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, nella misura in cui ha respinto motivatamente la prima censura di gravame.
Ed invero, la Corte distrettuale ha ritenuto assorbito il secondo motivo rilevando la non utilizzabilità delle graduatorie formate per le selezioni del 2008 cui avevano partecipato i ricorrenti per la posizione C4; tale argomentazione, escludendo il riconoscimento del diritto alla posizione C4, esclude, ad avviso della Corte di merito, il diritto a partecipare alla selezione indetta nel 2016 per la posizione C5. Con tale motivazione, pertanto, la Corte ha motivato in ordine alla insussistenza della dedotta equivalenza tra le diverse posizioni economiche nell’ambito dell’Area C ai fini della partecipazione alle selezioni indette per la posizione economica C5.
Conseguentemente, non può non rilevarsi la infondatezza del motivo di censura che eccepisce l’omessa pronuncia da parte della Corte di merito.
La doglianza afferente alla carenza di motivazione è, quindi, anch’essa infondata, atteso che la Corte ha ampiamente articolato la propria decisione escludendo il diritto dei dipendenti allo scorrimento della graduatoria e al conseguente diritto a partecipare alla selezione per la posizione C5, esponendo i motivi sui quali ha fondato la propria decisione con argomentazioni idonee a rivelare pienamente la ‘ ratio decidendi ‘ , con specifica indicazione degli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento con adeguata disamina logica-giuridica.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.0 00,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema