Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9175/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 3064/2018 depositata il 13/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE e ha respinto la
domanda proposta da alcuni dipendenti, inquadrati nell’area B, per ottenere la declaratoria del diritto all’ inquadramento nell’area C, posizione economica C1, a seguito di scorrimento di graduatoria nell’ambito di concorso interno per progressione verticale.
– Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso la seguente ricostruzione dei fatti:
-gli appellati avevano partecipato al corso per progressione interna verticale, dall’area B all’area C, posizione economica C1, profilo professionale di ‘funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile ‘ , indetto con D.D.G. del 1° luglio 2008;
-per l’area C, posizione economica C1, erano stati messi a concorso 500 posti su base nazionale, ma gli appellati avevano concorso esclusivamente per l’ambito territoriale RAGIONE_SOCIALEa Calabria, cui erano riservati soli dodici posti;
-con D.D.G. del 27 dicembre 2010 era stata approvata la graduatoria definitiva in base alla quale gli appellati erano risultati idonei;
-l’amministrazione aveva proceduto alla definitiva copertura di tutti i dodici posti messi a concorso per la Regione Calabria.
2.1. -Tanto premesso, la Corte romana, in difformità dal convincimento espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto che:
in primo luogo, era revocabile in dubbio che potesse individuarsi la volontà RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di coprire gli ulteriori posti disponibili tramite lo scorrimento di graduatoria nella richiesta di autorizzazione al RAGIONE_SOCIALE di assumere 451 unità di personale formulata in data 21 marzo 2011, in quanto il RAGIONE_SOCIALE, con d.P.C.M. del 7 novembre 2011, aveva concesso l’autorizzazione solo ad assumere i vincitori del concorso; infatti, a seguito RAGIONE_SOCIALEe reiterate richieste del RAGIONE_SOCIALE (in data 28 maggio 2012 e 15 ottobre 2012), il citato RAGIONE_SOCIALE, con nota del 10 dicembre 2012 aveva ritenuto legittima, alla luce del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, la sola assunzione dei candidati
vincitori RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali bandite anteriormente alla data del 31 dicembre 2009; pertanto, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assenza di autorizzazione, cui è subordinata l’assunzione, non era configurabile alcun obbligo in tal senso a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione;
in ogni caso , l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 era entrato in vigore il 15 novembre 2009, quando non era ancora stata emanata la graduatoria del concorso (approvata solo in data 27 dicembre 2010), sicché era legittimo il diniego RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione all’assunzione degli idonei da parte del RAGIONE_SOCIALE, posto che solo per i vincitori poteva dirsi consolidato il diritto all’assunzione.
– Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe per due motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
– I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si assume la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per ché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che le richieste di parere inoltrate dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Pubblica non integrassero il requisito RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di procedere alla copertura dei posti disponibili mediante ricorso allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria. Infatti, il d.P.C.M. aveva già disposto l’autorizzazione per l’assun zione di n. 451 unità di personale e con le note del 16 febbraio 2011, 28 maggio 2012 e 15 ottobre 2012 l’amministrazione aveva solo richiesto un parere in ordine alla volontà -così espressa -di procedere all’assunzione degli idonei per sopperire alla grave carenza di personale; pertanto, la Corte d’appello aveva erroneamente ravvisato nell’autorizzazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, a fronte RAGIONE_SOCIALEa chiara volontà espressa d all’amministrazione e RAGIONE_SOCIALEa carenza di ostacoli di natura finanziaria, in
quanto era già stata autorizzata l’assunzione di n. 451 unità mentre ne erano state concretamente immesse in ruolo solo 409.
2. – Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per ché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la predetta disposizione non consentisse lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi precedentemente al 1° gennaio 2010 e riservati interamente ad interni.
-Entrambi i motivi sono infondati.
4. -Per quel che attiene, in particolare, al primo motivo, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, la scelta RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei ‘ per scorrimento ‘ non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l ‘ esercizio prioritario di una discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così, fra molte, Cass. Sez. L., 12/02/2018, n. 3332, richiamata nella sentenza impugnata; nello stesso senso, di recente, in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. Sez. L, 16/01/2024, n. 1674, che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010» e successive pronunce conformi ivi richiamate).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio escludendo che possa identificarsi determinazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione nella richiesta inoltrata al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di autorizzare l’assunzione degli idonei, considerato , fra l’altro, che, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, per la Calabria era stata autorizzata solo l’assunzione di dodici posizioni, integralmente ricoperte. Ne consegue che la posizione giuridica dei ricorrenti non poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento
che all’epoca mancava l’autorizzazione ad attuare l’assunzione (quale necessario presupposto RAGIONE_SOCIALE‘assunzione) e la graduatoria non era stata ancora approvata; cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica dei coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.). Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ adozione del provvedimento di nomina, RAGIONE_SOCIALE ‘ assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , l’a mministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima RAGIONE_SOCIALEa modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. ( così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati).
A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento perché è la natura stessa di quest’ultima che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all ‘ espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l ‘ utilizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l ‘ approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012, cit.). Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma,
inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa determinazione assunta dall’amministrazione.
5. -In consequenzialità logico-giuridica con le precedenti considerazioni, per venire a considerare anche il secondo motivo – la cui disamina, in effetti, non sarebbe necessaria stante l’assorbente infondatezza del primo mezzo -, proprio lo ius superveniens , costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘asserito diritto vantato dagli odierni ricorrenti.
Infatti, giova qui richiamare l’a rt. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabile ratione temporis , prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall ‘ articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni vigenti in materia di assunzioni.».
La disposizione, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, esclude la legittimità del ricorso all’assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010 proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all’art. 97 Cost. (in particolare, già con le sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994).
In tal senso, si ritiene condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo del 50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che «dopo il 1° gennaio 2010, non sono più
previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non è più consentito nemmeno lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che nel tempo hanno disposto la proroga legale RAGIONE_SOCIALE‘efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall’inserimento come idonei in tali graduatorie non può più discendere alcuna legittima aspettativa» (così Cons. St. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un ‘divieto’ per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata (così, Cons. St. 25/06/2018, n. 3897).
Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale i ricorrenti invocano lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per l’infondatezza anche RAGIONE_SOCIALEa seconda censura.
6. -Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuale, in quanto il controricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile perché tardivo, considerato che, a fronte del ricorso notificato in data 14 marzo 2019 (secondo quanto emerge dallo stesso controricorso), l’atto RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale è stato avviato alla notifica solo in data 30 aprile 2019, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nella versione anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 149 del 2022.
7. -Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024.