Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33737 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
SCORRIMENTO GRADUATORIA
GIURISDIZIONE
R.G.N.20481/2021 Cron. Rep. Ud 02/10/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 20481-2021 proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NUNZIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 496/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2021 R.G.N. 941/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE Pomezia, volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere assunta per scorrimento della graduatoria ai sensi della deliberazione n. 152/2011.
La odierna ricorrente aveva precisato, a fondamento della domanda , di essere venuta a conoscenza dell’assunzione presso il RAGIONE_SOCIALE di Fiumicino di altro vincitore, sicché, in ragione della vacanza così determinatasi, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto procedere allo scorrimento ed alla sua assunzione.
La Corte territoriale, premesso che nel giudizio era stato anche dedotto che il dirigente del personale aveva rigettato la richiesta sul presupposto della insussistenza delle condizioni imposte dalla legge vigente ratione temporis ai fini della legittima assunzione di nuovo personale, ha ritenuto, richiamata giurisprudenza di questa Corte, che la controversia avesse ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione di non coprire i posti vacanti o di coprirli diversamente ed ha, di conseguenza, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione denuncia con un unico motivo la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
La ricorrente richiama giurisprudenza delle Sezioni Unite e sottolinea che nella fattispecie era stato fatto valere il diritto all’assunzione sulla base di un atto deliberativo già assunto dal
RAGIONE_SOCIALE di Pomezia, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.
Occorre preliminarmente precisare che con decreto del 10 settembre 2018 il Primo Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni.
Il ricorso è fondato.
2.1 È ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 8 agosto 2025 n. 22943; Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492). Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura della situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza dell’azione, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.
2.2. E ‘ stato anche affermato che la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall’attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal
convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito. Il principio è stato ribadito evidenziando che, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, trova applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis , imponendo invece di avere riguardo ai fatti allega ti dall’attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovrà tenersi conto nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione del merito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30346 del 14 ottobre 2022; Cass., Sez. Un., n. 13702 del 29 aprile 2022; Cass., Sez. Un., n. 17123 del 26 giugno 2019; Cass., Sez. Un., n. 2360 del 9 febbraio 2015)
2.3. In tema di scorrimento della graduatoria, poi, le Sezioni Unite (cfr. 22566/2022) hanno da tempo evidenziato che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo ‘scorrimento’ de lla graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile
innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma d.lgs. 165/2001 (Cass. s.u. 16 novembre 2009, n. 24185; Cass. s.u. 6 maggio 2013, n. 10404; Cass. s.u. 20 dicembre 2016, n. 26272; Cass. s.u. 22 agosto 2019, n. 21607; Cass. s.u. 12 agosto 2021, n. 22746).
2.4. Ciò posto, nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE ha fatto valere il suo preteso diritto all’assunzione sulla base della deliberazione adottata nel 2011 e assumendo che ne ricorressero le condizioni con conseguente radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice ordinario sulla base dei soprariportati orientamenti di questa Corte, cui il Collegio ritiene di non doversi discostare.
Le difese svolte dal RAGIONE_SOCIALE resistente, valorizzate dalla Corte territoriale, non possono valere a far affermare la giurisdizione del giudice amministrativo ed andranno valutate dal giudice ordinario ai fini della valutazione sulla fondatezza o meno della domanda.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME