Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
costituiscono manifestazione (fra le molte, Cass., S.U., 13 novembre 2018, n. 29081; Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350);
1.3
non ha dunque in sé rilievo il fatto che siano stati superati -secondo quanto asserisce la ricorrente -i limiti numerici di ricorso alla dirigenza esterna, perché ciò non ha a che vedere con la scelta di procedere a scorrimento della graduatoria, nulla escludendo il ricorso ad altre forme di reclutamento o di individuazione dei destinatari, come anche la rinuncia a procedere ad ulteriori assunzioni non previste dal bando;
pertanto, poiché la contestazione è diretta verso la decisione della RAGIONE_SOCIALE di utilizzare dirigenza esterna ed è questa scelta che la pretesa intende sia ritenuta invalida, è palese che ci si trova di fronte alla
contestazione dell’ esercizio di un potere discrezionale pubblicistico ed organizzativo, che può essere sindacato solo presso il giudice amministrativo, dovendosi anche considerare che la rimozione degli atti attraverso cui quella scelta è stata manifestata -per quanto si è appena detto -non comporta l’attribuzione del posto alla ricorrente, dovendo semmai valutarsi quale siano le nuove decisioni discrezionali che la RAGIONE_SOCIALE, in ipotesi, potrebbe adottare in conseguenza di ciò;
2.
il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c. , sempre con riferimento alla giurisdizione, sostiene che essa sia quella ordinaria con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente e fondata sulla violazione dell’art. 11, co. 3, del bando di concorso;
il motivo manifesta che, nonostante la citata previsione del bando avesse stabilito che all’esito del concorso si sarebbe formata una graduatoria generale e secondo l’ordine del punteggio, era accaduto che, nello scorrimento di essa, la ricorrente fosse stata sopravanzata sia, nella delibera finale, da idonei dell’area tecnica muniti di punteggio inferiore al suo, sia, precedentemente, da altro idoneo munito di punteggio inferiore;
la ricorrente assume quindi che la domanda riconnessa a tali irregolarità perterrebbe alla giurisdizione ordinaria;
2.1 il motivo è fondato;
2.2
è evidente che la denuncia di un irregolare scorrimento della graduatoria non concerne scelte discrezionali, ma solo la modalità tecnica attraverso cui individuare, nella graduatoria già esistente, chi debba prevalere al momento dello scorrimento e dunque il diritto soggettivo all’assunzione;
è del resto notorio che, secondo l’assetto consolidato presso questa RAGIONE_SOCIALE, in tema di scorrimento, la cognizione della domanda,
avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il ‘diritto all’assunzione’ (Cass. 19 luglio 2022, n. 22566; Cass. 17 maggio 2023, n. 13598) e a fortiori ciò vale se oggetto del contendere sia solo il rispetto delle modalità proprie di uno scorrimento già attuato e che si assume essere stato irregolarmente condotto, mentre la tutela spetta al giudice amministrativo qualora la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, o di procedere con altre forme -come è, secondo quanto sopra visto, rispetto alla domanda di cui al primo motivo di ricorso per cassazione;
2.3
all’accoglimento su tali basi della proposta impugnazione segue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti, per quanto attiene alla domanda formulata nei termini sinteticamente descritti al superiore punto 2, presso il giudice ordinario di secondo grado, in quanto in primo grado non vi era stato diniego della giurisdizione ordinaria, ma decisione nel merito; 3.
quanto alla domanda formulata nei termini di cui al punto 1 il ricorso per cassazione va invece disatteso e confermata la declaratoria in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa;
4.
non risulta peraltro che le domande formulate sulla base delle diverse causae petendi (illegittimità del mancato scorrimento/illegittimità nello scorrimento) siano state impostate
attraverso un nesso, tra loro, di subordinazione, sicché non vi sono da richiamare i principi di Cass., S.U., 14 aprile 2020, n. 7822 e la pronuncia sulla giurisdizione può riguardare entrambe le pretese;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente alle modalità dello scorrimento della graduatoria. Dichiara per il resto la giurisdizione del giudice amministrativo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, limitatamente alla domanda sopra indicata, rimette le parti alla Corte d’Appello di Catanzaro, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 11.1.2024.