Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6159 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6159 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA
Oggetto
Diritto allo scorrimento della graduatoria – Atti di macro organizzazione con indizione di procedure selettive interne anteriori alla approvazione della graduatoria -Giurisdizione del giudice amministrativo.
R.G.N.2324/2020
sul ricorso 2324-2020 proposto da:
COGNOME
Rep.
Ud.20/02/2025
CC
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
ricorrenti –
contro
COMUNE DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante p.t.;
intimato –
avverso la sentenza n. 1789/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 1732/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
SARRACINO.
Ritenuto che
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti proposti dagli odierni ricorrenti in cassazione, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava il loro diritto ad essere assunti alle dipendenze del Comune di Foggia, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di istruttore amministrativo – cat. C1 del c.c.n.l. Enti Locali -con decorrenza 30.7.2007, condannando l’Ente a provve dere a tanto e a risarcire il danno da ritardata assunzione, commisurato alle retribuzioni globali di fatto che i ricorrenti ex art. 414 c.p.c. (idonei non vincitori del concorso pubblico di seguito specificato al punto 4.), avrebbero percepito, ove assunti, danno liquidato dalla data di notifica degli atti introduttivi di lite.
Proposto appello dal Comune di Foggia, la Corte territoriale, in accoglimento del gravame, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Questi i fatti posti a fondamento del diritto all’assunzione dagli idonei non vincitori, come emergenti dalla stessa sentenza di appello.
Gli aspiranti all’assunzione erano risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Foggia con le delibere di Giunta n. 2212 del 1991 e n. 58 del 1992 per il conferimento di n. 20 posti di Ufficiale Amministrativo -ex 6^qualifica funzionale, poi istruttore amministrativo, cat. C Enti locali – la cui graduatoria finale veniva pubblicata con delibera di giunta n. 63 del 2003 in cui si precisava che sarebbe rimasta efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo
pretorio e che, per effetto dell’art. 34, comma 12, della l. n. 289 del 2002, il termine di validità della stessa sarebbe stato ulteriormente prorogato di un anno.
Precedentemente all’approvazione della suddetta graduatoria, tuttavia, con le delibere n. 609 del 2001 e 143 del 2001 la parte pubblica era stata autorizzata a siglare il ‘Protocollo d’Intesa’ con le OO.SS. e la R.S.U. che aveva condotto all’approvazione del piano di assunzioni per l’anno 2001, prevedendosi, tra l’altro, la procedura selettiva interna per la copertura di posti vacanti di Istruttore amministrativo Cat. C1.
5.1. Con delibera di Giunta comunale 22 gennaio 2002 n. 12, sempre anteriormente all’approvazione della graduatoria indicata al punto 4, il Comune di Foggia indiceva, altresì, una selezione interamente riservata al personale con contratto a tempo indeterminato, per titoli e colloqui, per il conferimento di 30 posti di Istruttore amministrativo cat. C1, oltre quelli che si sarebbero resi vacanti per effetto della procedura selettiva interna di cui all’innanzi ricordato Protocollo di Intesa.
5.2. Con determinazione dirigenziale della Direzione Risorse RAGIONE_SOCIALE venivano approvati gli atti e la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice della selezione interna per i 30 posti di Istruttore amministrativo cat. C1.
5.3. Con delibera di Giunta Comunale n. 809 del 2003 il Comune di Foggia provvedeva alla rideterminazione definitiva della dotazione organica, ex art. 34 l. finanziaria n. 289 del 2003, e assegnava altri posti vacanti della dotazione organica, così rideterminata, agli idonei delle ultime selezioni interne relative ai profili di Istruttore amministrativo Cat. C per un totale di 38 posti.
5.4. A decorrere dal successivo mese di gennaio 2004, quindi, venivano assunti alle dipendenze del Comune di Foggia con contratto a tempo indeterminato e con il profilo professionale di cui innanzi altre 68 persone, sempre facendo ricorso alla graduatoria finale della procedura selettiva interna, senza utilizzare la graduatoria del precedente concorso per esterni ancora valido (si veda il punto 4).
Alla luce di detti fatti, come ricostruiti nella sentenza di appello, i ricorrenti in cassazione indicati in epigrafe lamentavano l’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Foggia che, venendo meno al rispetto dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego, con violazione, in particolare, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001, mentre era ancora in corso la procedura concorsuale alla quale essi avevano partecipato, aveva indetto una selezione interamente riservata al personale già dipendente per una percentuale di posti particolarmente elevata. Nella perdurante validità di tale ultima graduatoria, poi, con delibera di Giunta comunale n. 809 del 2003 aveva provveduto a conferire altri posti vacanti secondo la dotazione organica rideterminata, agli idonei delle ultime selezioni interne relative ai profili di ‘Istruttore amministrativo Cat. C’ per un totale di 68 posti anziché procedere al cd. ‘scorrimento’ della graduatoria degli idonei.
Gli idonei non vincitori sostenevano, invece, sussistesse l’obbligo dell’Ente locale di utilizzare la graduatoria del precedente concorso, approvata con delibera di Giunta comunale di Foggia n. 69 del 2003, avendo essi un vero e proprio diritto all’assunzione.
7.1. Sulla scorta di tali premesse la Corte territoriale affermava la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando i
principi secondo i quali, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduator ia finale, relativa all’accertamento del diritto allo scorrimento, appartiene al G.A., ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.P.R. n. 165 del 2001, tutte le volte in cui il diritto vantato si fonda sulla negazione degli effetti di un provvedimento di indizione di un nuovo concorso, nella specie interno, e ciò in quanto la contestazione investe, in realtà, l’esercizio del potere della P.A.
7.1. Ricorda la Corte di appello nella sentenza impugnata citando fra le altre Cass. Sez. U. n. 16527/2008, Cass. S.U. n. 9224/2010, Cass. Sez. U. n. 24185/2009 – che sussiste nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo perché il ricorrente censura, in realtà, la scelta dell’Ente pubblico di coprire i posti vacanti, conseguenti ad un ampliamento della pianta organica con un nuovo concorso interno, anziché con lo ‘scorrimento’ della graduatoria. Rimarca il giudice di seconde cure che anche la giurisprudenza amministrativa afferma il medesimo principio, osservando che l’individuazione delle modalità da utilizzare per la copertura di vacanze (stabilizzazione, ‘scorrimento’ della graduatoria, indizione di nuovo concorso) costituisce una scelta organizzativa, espressione di potere autoritativo e pertanto censurabile solo dinnanzi al G.A. (cfr. Cons. di Stato n. 5885 del 2011; Cons. di Stato n. 3014 del 2011; Cons. di Stato n. 1395 del 2011; Cons. di Stato n. 4072 del 2010).
Conclusivamente il giudice di appello afferma che parimenti sussiste la giurisdizione del G.A., nel caso odi specie, ove i candidati risultati idonei in un precedente concorso contestano
la scelta della P.A., a seguito della determinazione della consistenza delle dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti della stessa P.A., anziché utilizzare la graduatoria del precedente concorso per assumere nuovi dipendenti.
8.1. ‘ In tale contesto’ – aggiunge il giudice di seconde cure -‘ non è dirimente, ai fini del radicamento della giurisdizione, la circostanza che l’originario bando di concorso del 1992, per le espressioni adoperate, prefigurasse il diritto degli idonei a ricoprire qualsivoglia posto vacante e disponibile di pari profilo professionale nell’intero arco di validità della graduatori a, in quanto la Delibera di approvazione della graduatoria finale di merito precisava che la stessa sarebbe rimasta efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, ma ancora prima, come detto, con Delibera di G.C. del 23 marzo 2001 n. 143, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, veniva individuata, con riferimento alla qualifica di istruttore Amministrativo cat. C, una dotazione organica pari a 209 unità con 96 vacanze e veniva espressamente stabilito -tanto che le censure degli odierni appellati investono anche tale delibera -che dette vacanze sarebbero state coperte in misura di n. 30 con selezione interna e n. 20 con il concorso pubblico a cui hanno partecipato gli appellati, mentre la rimanenza restava, genericamente, disponibile per gli idonei del concorso – senza ulteriori precisazioni -o per mobilità. Sicché si ricade sempre nell’ipotesi per cui l’affermazione del diritto all’assunzione degli appellati non può prescindere dal sindacato dell’esercizio del potere pubblico e degli effetti pregiudizievoli prodotti dall’atto amministrativo (anche di organizzazione), che non può essere qualificato alla stregua di mero presupposto di fatto, ma è
direttamente investito dalle censure degli appellati, contrariamente a quanto da questi ultimi asserito’. A sostegno di detto percorso argomentativo la Corte territoriale richiamava altresì l’insegnamento di Sez. U. n. 12895/2011.
Avverso detta decisione propongono ricorso per cassazione, con un motivo, i partecipanti al concorso idonei non vincitori indicati in epigrafe, che depositano altresì memoria.
Resta intimato il Comune di Foggia.
Considerato che
L’unico motivo articolato in ricorso sostiene, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., l’erroneità della sentenza di appello per aver dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.
1.1. Nel mezzo i ricorrenti assumono che la sentenza della Corte di Appello qui impugnata è erronea per non aver correttamente valutato che la domanda da essi proposta è volta all’accertamento del diritto all’assunzione che trova fondamento nel bando di concorso.
1.2. Sottolineano che, espletata la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, va qualificata in termini di diritto soggettivo la posizione del candidato idoneo che, durante la vigenza della graduatoria ed in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale, rivendichi il diritto all’assunzione, con conseguente devoluzione della domanda alla giurisdizione del GO, precisato che si tratta di una situazione soggettiva che diviene giuridicamente rilevante (traducendosi da mera aspettativa di fatto al rango di vero e proprio diritto soggettivo) soltanto allorché l’amministrazione decida di procedere alla copertura del posto.
1.3. In estrema sintesi i ricorrenti sostengono che le disposizioni in tema di utilizzazione delle graduatorie concorsuali per la copertura di posti resisi vacanti assicurano ai candidati idonei un diritto allo scorrimento, seppur subordinato alla decisione dell’ente pubblico di procedere a nuove assunzioni. Insomma, nel caso in cui la P.A., nell’esercizio della sua potestà discrezionale, decida di procedere a nuove assunzioni, nel periodo di vigenza della graduatoria, il candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria, potrà pretendere il diritto all’assunzione. Nel dettaglio, si sostiene, che la volontà della P.A. può manifestarsi o con comportamenti successivi all’espletamento delle procedure selettive o ppure com’è nel caso di specie -con lo stesso bando concorsuale, attraverso la determinazione di mettere a concorso non solo un determinato numero di posti immediatamente disponibili, ma anche quelli che dovessero rendersi vacanti e disponibili nella vigenza della graduatoria.
Questi essendo gli argomenti posti a fondamento del motivo, in via preliminare il Collegio rileva che è delegato a trattare la presente questione di giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente della Cassazione del 10.9.2018, in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione Lavoro, tra quelle indicate nel richiamato decreto sulle quali la giurisprudenza delle Sezioni Unite si è consolidata.
2.1. Tanto premesso, è altresì opportuno ricordare, in via di principio, che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum f ormale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuare, invece, con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di
accertamento giurisdizionale (in tal senso, tra le ultime cfr. Cass. n. 2368/2024, rv. 670005-01)
2.2. Del pari, sempre in via di premessa, si rimarca che il Collegio ribadisce gli approdi ormai da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo il cui insegnamento, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione” (in tal senso, tra le più recenti, si vedano Sez. U. n. 4870/2022, rv. 663850-01; Sez. U. n. 26272/2016, rv. 641799-01; Sez. U. n. 10404/2013, rv. 626070-01; Sez. U. n. 24185/2009, rv. 610596-01; Sez. U. n. 16526/2008, rv. 603723-01).
2.3. La S.C., nelle medesime pronunzie innanzi ricordate (si vedano in particolare Sez. U. n. 26272/2016; Sez. U. n. 10404/2013; Sez. U. n. 24185/2009; Sez. U. n. 16526/2008), ha tuttavia avuto modo di chiarire e puntualizzare che ove, invece, venga censurata la scelta dell’ente pubblico territoriale di coprire i posti della pianta organica, non mediante ‘scorrimento’ della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura, la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione è consequenzia le alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura (ed es. concorso interno, mobilità, etc.), si è in presenza d’una contestazione che investe quindi l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di
interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (il passo è tratto in modo pressoché pedissequo da Sez. U. n. 26272/2016, in cui veniva peraltro in rilievo, proprio come nella presente fattispecie, la scelta della pubblica amministrazione di non far luogo al cd. scorrimento in seguito alla scelta di indire una procedura concorsuale destinata agli interni).
2.4. Sono quindi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le suddette ipotesi, in cui appunto il privato, nella sostanza, non lamenta il mancato scorrimento tout court della graduatoria, ma l’ agere e le scelte della P.A. che, invece, di far luogo allo scorrimento della graduatoria ha proceduto alle assunzioni per altra via: indizione di una nuova procedura destinata agli esterni, procedura destinata ai soli interni, ricorso a professionisti esterni, etc.
2.5. Il giudice di legittimità è costante nell’operare tale distinzione e precisazione.
2.6. Può infatti essere altresì al riguardo ricordata, in un caso del tutto sovrapponibile a quello qui all’attenzione – Sez. U. n. 12895/2011, rv. 617646-01 – in cui si afferma che nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale l’interessato, dichiarato idoneo in un precedente concorso, contesti la scelta dell’amministrazione, a seguito della determinazione della consistenza delle dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell’amministrazione stessa, invece di utilizzare la graduatoria del precedente concorso per assumere nuovi dipendenti, dovendosi ritenere che la circostanza che il precedente bando contempli la perdurante efficacia della
graduatoria approvata in esito al concorso comporti, rispetto alle valutazioni discrezionali dell’ente sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità per la copertura dei posti, l’insorgere in capo al candidato idoneo di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Nello stesso senso, sebbene con riguardo alla dirigenza medica, si segnala anche Sez. U. n. 26596/2018, rv. 650877-01 in cui si statuisce che nel pubblico impiego privatizzato, la controversia avente ad oggetto la domanda volta a censurare il diritto della P.A. di coprire i posti di dirigente ospedaliero attraverso lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, anziché mediante le procedure di mobilità “preventiva” esterna, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella specifico, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha sottolineato come nel ricorso introduttivo la sostanziale contestazione era stata rivolta all’esercizio del potere amministrativo e, in particolare, alla scelta operata dall’Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale cui corrispondeva una situazione di semplice interesse legittimo.
In tempi, più recenti, la RAGIONE_SOCIALE nel suo massimo Consesso è tornata sulla questione, ancora una volta muovendosi nel solco già tracciato dai precedenti.
Così Sez. U. n. 24878/2017, rv. 645662-01 ancora ribadisce che è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al cd. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo.
Successivamente, in conformità, Sez. U. n. 21607/2019, rv. 654843-01 ha sottolineato ancora che al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, è devoluta la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che – diversamente dall’ipotesi in cui si lamentino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria -investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.
In tempi ancora più recenti, Sez. U., n. 22566/2022, rv. 665451-01, ha ancora rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all’assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre, ove l’affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. Nella specie, la S.C. ha ritenuto
sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in una vertenza in cui era stato prospettato il diritto allo scorrimento della graduatoria, a fronte della decisione della Ausl di coprire i posti vacanti tramite un nuovo concorso, senza procedere allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedente, relativo, tra l’altro, a un diverso profilo professionale.
2.7. La giurisprudenza amministrativa si è mossa nella medesima direzione, in perfetta sintonia con l’orientamento manifestato dalla S.C.
Tanto veniva già rilevato dalla Corte d’Appello che nella sentenza impugnata richiama numerose sentenze di giudici amministrativi consonanti alla pronunzia di diniego di giurisdizione adottata ( cfr. punto 7.1. del Rilevato che).
A tali precedenti va aggiunta, da ultimo, la recentissima sentenza n. 390 del 20 gennaio 2025 del Consiglio di Stato.
Nella pronunzia innanzi indicata il giudice amministrativo, nel suo massimo Consesso, nell’occuparsi del tema delicato del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche, allorquando vengano in rilievo ipotesi di scorrimento della graduatoria, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, perché nel caso ivi all’attenzione l’oggetto della controversia non investiva, avuto riguardo al petitum sostanziale, il diritto sogget tivo all’assunzione, sostanziandosi, invece, nell’impugnazione di atti di macro -organizzazione che avevano inciso (escludendolo) il diritto allo scorrimento, di tal che quelle che venivano in rilievo -ha evidenziato il giudice amministrativo – erano le scelte discrezionali e di macroorganizzazione della P.A., che rientrano, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2.8. La pronunzia innanzi citata del C.d.S., unitamente a quelle nel medesimo segno già ricordate dalla sentenza di appello, supera completamente l’impostazione seguita ormai molti anni fa da alcuni Tribunali regionali cfr. ad esempio Tar Puglia n. 544 del 2008 -che, in relazione ad altra fattispecie concorsuale, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto erroneo che il petitum sostanziale fosse il mero accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico ivi in rilievo, anziché l’annullamento dei bandi successivi alla procedura concorsuale che avevano provocato il mancato scorrimento della graduatoria.
2.9. Ad oggi non vi è dubbio che, sulla scorta della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite cui è ormai adesa quella del C.d.S., tutte le controversie in cui il preteso diritto allo scorrimento è escluso per scelte macro-organizzative della P.A ( in virtù delle scelte discrezionali dell’Amministrazione di indire selezioni interne, di far luogo a procedure di mobilità o ancora di avvalersi di professionisti esterni) appartengono al G.A.
La fattispecie qui all’attenzione, allora, va inquadrata seguendo l’insegnamento consonante delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato.
3.1. Il petitum sostanziale, nel caso qui in esame, a differenza di quanto argomentato nel mezzo, non è affatto l’accertamento del mero diritto all’assunzione in virtù di un preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, quanto piuttosto la contestazione delle scelte operate dall’ente locale che si badi bene -prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e della conclusione della procedura concorsuale, disponeva di procedere alla copertura degli ulteriori posti vacanti in organico, non attraverso lo scorrimento della graduatoria, ma attraverso l’indizione di procedure selettive rivolte solo agli interni,
secondo i segmenti procedurali compiutamente ricostruiti nella sentenza di appello e analiticamente ricostruiti ai punti da 4 a 6 del Rilevato che.
In altri termini, nel caso di specie, le domande degli idonei non vincitori rivolte all’accertamento del diritto all’assunzione, per come sono prospettate le domande, non possono affondare le loro radici nel bando e nel preteso diritto allo scorrimento, perché nella stessa esposizione dei fatti di causa, gli odierni ricorrenti in cassazione rappresentano e lamentano che il mancato scorrimento è dovuto alla scelta dell’ente locale di indire, peraltro, si badi bene, non ancora conclusa la procedura concorsuale ed approvato il bando cui essi hanno partecipato da esterni -cfr. innanzi punto 5.1. – nuove procedure di selezione interne.
4.1. Quella che è contestata dagli odierni ricorrenti in cassazione, allora, è la scelta dell’amministrazione (peraltro anteriore, come più volte evidenziato, all’approvazione della graduatoria definitiva del concorso per esterni cui gli idonei non vincitori, qui ricorrenti, avevano partecipato), a seguito della determinazione della nuova consistenza delle dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell’amministrazione stessa, invece di utilizzare lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso destinato agli esterni ( cfr. innanzi punti 5.1., 5.2, 5.3.).
In estrema sintesi, i ricorrenti non vincitori contestano le scelte discrezionali di macro-organizzazione compiute dalla P.A. che, invece di procedere alle assunzioni per scorrimento, hanno provveduto, dopo la rideterminazione della pianta organica, a coprire i nuovi posti con concorsi interni.
Al riguardo va pure sottolineato che la circostanza che il precedente bando contempli la perdurante efficacia della
graduatoria approvata in esito al concorso non determina affatto, alla luce di quanto si è innanzi chiarito, l’insorgenza di un diritto soggettivo rispetto alle valutazioni discrezionali dell’ente locale sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità per la copertura dei posti con concorsi interni, anziché con lo scorrimento.
Conclusivamente il ricorso va rigetto, con conferma della sentenza impugnata che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla per le spese essendo rimasto intimato il Comune di Foggia.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
PQM
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 20 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)