Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 42/2024 R.G. proposto da :
ASL SALERNO, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 652/2023 depositata il 18/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.La società RAGIONE_SOCIALE ha effettuato prestazioni a favore della ASL di Salerno, di cui ha chiesto remunerazione.
La ASL ha applicato la decurtazione ai sensi dell’art.1, comma 796 lett. o), L. n. 296/06 in relazione agli anni 2010/2011 e 2012.
La società RAGIONE_SOCIALE lamenta che lo sconto tariffario non è applicabile per gli anni per i quali non era imposto dalla legge, e dunque ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla ASL a titolo di sconto non dovuto.
1.1.- La ASL di Salerno ha obiettato, costituendosi in giudizio, che lo sconto era stato contrattualmente accettato e che il diritto alla restituzione era comunque prescritto ex articolo 2948 c.c.
2.- La tesi del centro radiologico ha trovato accoglimento presso il Tribunale di Salerno in primo grado, e presso la Corte di Appello di Salerno, in appello, la quale ha ritenuto che non vi fosse accordo sull’applicazione dello sconto per gli anni diversi da quelli previsti nella legge, e dunque che non vi fosse accordo in deroga ad essa, né che vi fosse prova del fatto che l’eventuale diritto a non vedersi applicato lo sconto potesse essere stato eliso o in qualche modo compensato dallo sforamento del tetto massimo previsto per i rimborsi delle prestazioni.
3.-. Questa decisione è qui impugnata dalla ASL di Salerno con due motivi di censura.
Si è costituito il Centro Radiologico Verrengia sia con controricorso che con memoria.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.1321 e 1372, 1341 e 1362 e ss.gg. c.c. nonché dell’art.8 quinquies D.lgs. n. 502/92, e art.1 Co.796 lett. O) della L.296/2006.
Si duole che la corte di appello non abbia tenuto conto del fatto che l’applicazione dello sconto tariffario era stata , tra le parti, effettivamente convenuta. Nel negare che lo fosse, non avrebbe correttamente interpretato il contratto stesso, nel quale invece le parti avevano voluto derogare alla legge 296 del 2006 che, come è noto, prevede, giusta interpretazione data dalla stessa Corte Costituzionale, che lo sconto si applica solo per il periodo previsto dalla legge, salvo patti contrari.
La ricorrente riporta la clausola in cui quell’accordo in deroga risulta contenuto, a dimostrazione di quanto assunto, e ritiene che la corte l’abbia intesa secondo la volontà delle parti anziché secondo il tenore letterale.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha esaminato la clausola ed ha ritenuto che essa non esprimesse, come del resto l’intero contratto, la volontà di derogare alla legge e dunque di prevedere lo sconto anche per periodi non previsti dalla norma, in quanto il richiamo alla legge ed alla regola relativa costituiva una clausola di stile, non esprimeva l’effettiva volontà di deroga.
Questa interpretazione del contratto non è sufficientemente smentita.
Non è smentita dicendo che si è trattato di una interpretazione che ha privilegiato la volontà delle parti rispetto al dato letterale, e ciò in quanto non si dice alcunché sul contrasto tra i due criteri, ossia sul fatto che se l’uno indicava una certa volontà, l’altro ne indicava una diversa. Anzi, dalla stessa motivazione impugnata risulta che la volontà delle parti è ricavata proprio dal tenore letterale della
clausola, intesa come clausola di stile, ossia intesa come espressione letterale di un richiamo non decisivo.
Né infine è detto perché, anche ove si trattasse di due criteri di segno opposto, l’uno debba prevalere sull’altro ed in che termini.
Il motivo, insomma, si risolve nella affermazione secondo cui la deroga, e dunque l’applicabilità dello sconto, è stata pattuita e pertanto lo sconto doveva applicarsi. Affermazione che, alla luce di quanto ritenuto dai giudici di merito, secondo cui invece non è stata pattuita, risulta del tutto apodittica.
2.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.1321 c.c., dell’art.8 quinquies co. 2 D.lgs. n. 502/92, dell’art.2967, co. 2, c.c., nonché dell’articolo 112 c.p.c.
Si duole che la corte d’a ppello abbia ritenuto che oggetto della domanda avanzata dal centro cardiologico fosse il diritto alla restituzione delle somme decurtate per via dello sconto illegittimamente imposto dalla ASL, e, a fronte della eccezione fatta da quest’ultima, secondo cui nel calcolo andava tenuto conto dello sforamento del budget, abbia affermato non essere stata offerta alcuna prova di come un eventuale superamento del budget potesse influire sulla questione dell’applicabilità dello sconto imposto.
Lamenta di aver viceversa provato il superamento del budget per certe prestazioni ed in date condizioni: circostanza risultante dai documenti depositati in atti ed erroneamente valutati dal giudice.
Il motivo è inammissibile.
Con esso la ricorrente mira a censurare, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito, che in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto sfornita di prova l’affermazione secondo cui sarebbe stato oltrepassato il tetto massimo di spesa.
Va d’altro canto sottolineato che l’odierna ricorrente non coglie invero nemmeno esattamente la ratio decidendi , o meglio non la
affronta per quello che è: la corte di merito ha precisato che oggetto della domanda non era la questione del superamento del tetto e dunque del diritto alla retribuzione delle prestazioni extra budget , ma ha accertato, e tale accertamento non è in discussione, che oggetto della domanda era la quesitone se la ASL avesse o meno il diritto di applicare lo sconto imposto, anche per anni per i quali tale sconto non era previsto, ed ha osservato che, nella stessa prospettazione della ASL, non era chiaro come la questione del superamento del budget potesse interferire con l’oggetto della domanda, ossia con la questione dello sconto.
Su tale ratio decidendi non si riscontra adeguata censura, salva l’apodittica affermazione che il superamento risultava dai documenti allegati, che consistevano in prospetti relativi a pagamenti e prestazioni. Ma resta il fatto che andava allegato e poi provato come l’eventuale superamento del budget avesse potuto incidere sull’oggetto della domanda: la illegittima applicazione dello sconto imposto per quegli anni.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/1/2025