Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22346 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28766 – 2021 R.G. proposto da:
STUDIO DIAGNOSTICA e RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE di CATANIA -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
avverso la sentenza n. 781
CONTRORICORRENTE /2021 della Corte d’Appello di Catania,
udita la relazione nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 20.1.2015 lo ‘ RAGIONE_SOCIALE citava l’ ‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catania’ a comparire dinanzi al Tribunale di Catania.
Premetteva che era accreditato con il Servizio Sanitario Regionale ed aveva pur per gli anni dal 2008 al 2012 stipulato con l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE di Catania’ regolari convenzioni ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Indi esponeva che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania ‘ con raccomandata del 29.10.2014 gli aveva chiesto in restituzione la complessiva somma di euro 285.116,56 a titolo di ripetizione di pagamenti asseritamente indebiti eseguiti negli anni 2008/2012 (ovvero l’importo di euro 53.188, 05 per l’anno 2008, l’importo di euro 66.703,06 per l’anno 2009, l’importo di euro 59. 417,25 per l’anno 2010, l’importo di euro 54.574,96 per l’anno 2011 e l’importo di euro 51.233,24 per l’anno 2012: cfr. ricorso, pag. 5) .
Esponeva segnatamente che a fondamento della pretesa restitutoria l’ ‘RAGIONE_SOCIALE aveva addotto che i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977/2007, dapprima sospesi con il D.A. n. 336/2008 – con il quale erano stati reiterati i valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell’11.12.1997 – erano stati ripristinati ‘con effetto retroattivo’, con decorrenza dall’1.10.2007, con il D.A. n. 170/2013 mercè la revoca del D.A. n. 336/2008 (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi l’insussistenza delle pretese creditorie de ll’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania’.
Si costituiva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE di Catania’.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 2106/2017 il Tribunale rigettava la domanda attorea.
L o ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE di Catania’.
Con sentenza n. 781/2021 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame e cond annava l’appellante al le spese del grado.
Reputava la Corte di Catania -in ordine al primo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva addotto che gli ‘sconti tariffari’ afferivano a compensi per prestazioni sanitarie extra budget e che la domanda di accertamento negativo concerneva non già ‘ prestazioni extra budget , ma al contrario prestazioni eseguite in forza di precedenti contratti regolarmente eseguiti’ (così sentenza d’appello, pag. 4) -che era erroneo l’assunto dell’appellante secondo cui gli ‘sconti tariffari’ ex lege n. 296/2006 afferissero a prestazioni extra budget (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Reputava altresì -del pari in ordine al primo motivo di gravame -che il Tribunale aveva rilevato correttamente, innanzitutto, che il D.A. n. 1977/2007 aveva recepito in Sicilia la ‘ scontistica tariffaria ‘ di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006; altresì, che nel D.A. n. 336/2008, con il quale, nelle more del contenzioso amministrativo insorto in ordine al D.A. n. 1977/2007, erano stati sospesi i valori tariffari di cui allo stesso D.A. n. 1977/2007 e ribadite le tariffe di cui al D.A. n. 24059/1997, era stata fatta chiara ‘riserva di ripetizione’ ; ancora, che il D.A. n. 170/2013 aveva ripristinato ‘con effetto retroattivo’ i valori tariffari di cui al D.A. n. 1 977/2007 (cfr. sentenza d’appello, pag g. 5 – 6) .
Reputava la Corte di Catania -in ordine al secondo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva addotto l’inapplicabilità dei DD.AA. n. 1977/2007 e n. 170/2013, siccome entrati in vigore in epoca successiva all’esecuzione delle prestazioni cui si correlavano i compensi per i quali era stata formulata richiesta di ripetizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) -che con il D.A. n. 336/2008 si era provveduto non già alla revoca del D.A. n. 1977/2007 ma unicamente, in attesa della definizione del contenzioso amministrativo concernente il medesimo D.A. n. 1977/2007, a disporre l’operatività interinale delle tariffe previgenti, di cui al D.A. n. 24059/1997, ‘ con espressa riserva di ripetizione ‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo ‘ RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
L’ ‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catania’ ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 nonché del D.A. n. 1977/2007 e del D.A. n. 336/2008.
Deduce che la Corte di Catania non ha rilevato che il sistema che ‘secondo l’ASP fonderebbe il credito in questione’ (così ricorso, pag. 8) – dello sconto obbligatorio di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 , recepita in Sicilia con il decreto assessoriale n. 1977/2007, ‘ha avuto una durata
temporale limitata al triennio 2007/2009′ (così ricorso, pag. 9) , sicché la pretesa restitutoria ex adverso formulata è priva di fondamento in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. ricorso, pag. 9) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1375 cod. civ.
Deduce che la regola della buona fede nell’esecuzione dei contratti osta a che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania’ pretenda, in forza de l D.A. n. 170/2013, di rideterminare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e, segnatamente, il quantum dei corrispettivi, per giunta successivamente all’erogazione delle prestazioni assistenziali (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce che al riguardo la Corte di Catania ‘non ha sostanzialmente fornito alcuna motivazione’ (così ricorso, pag. 13) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica l ‘esame congiunto; nondimeno, il primo motivo è fondato e va accolto, il secondo motivo è infondato e va respinto.
11. Un duplice rilievo va premesso.
In primo luogo, così come dà atto la stessa controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 15 -17) , la ‘ scontistica tariffaria ‘ per le strutture convenzionate preaccreditate di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è stata recepita dalla Regione Siciliana con il D.A. n. 1977/2007.
In secondo luogo, la restituzione sollecitata con la raccomandata del 29.10.2014 rinveniva senz’altro titolo nelle prefigurazioni tariffarie del D.A. n. 1977/2007, ripristinate ‘ con effetto retroattivo ‘ dal D.A. n. 170/2013 (come lo stesso ricorrente dà atto: cfr. ricorso, pag. 4) , dunque rinveniva titolo nella
‘scontistica tariffaria’ ( ‘la pretesa di restituzione, fatta valere dall’Asp e contrastata dall’attrice, attiene all’applicazione degli sconti conseguente al ripristino retroattivo delle tariffe di cui al D.A. 1977/2007’: c fr. controricorso, pag. 3, ove è riprodotta la motivazione della sentenza di primo grado. Si veda anche ricorso, pag. 5, ove si legge testualmente: ‘ l ‘ASP (…) ha richiesto al ricorrente, con la nota del 29/10/2014 (…), la restituzione delle maggiori somme che, a suo dire, sarebbero state erogate nel medesimo periodo (senza applicare lo sconto), rispetto a quelle che avrebbero dovuto pagarsi (applicando lo sconto) (…)’) .
Da tali premesse non possono che scaturire gli esiti che seguono.
Ingiustificatamente l’ ‘A.RAGIONE_SOCIALE‘ prospetta l’estraneità alla fattispecie ‘della tematica ‘ (cfr. controricorso, pag. 11. Del resto, la medesima ‘A.RAGIONE_SOCIALE‘ riferisce che ‘tali superiori statuizioni di merito (…) venivano impugnate da varie strutture accreditate dinnanzi all’Ecc.mo C.RAGIONE_SOCIALE che (…) rigettava tutti gli appelli (…) , confermando la diretta applicabilità in Sicilia degli sconti tariffari ex Legge n. 296 del 2006 e la piena efficacia e validità dei DD.AA. n. 1745 e 1977 del 2007′ : così controricorso, pag. 18) .
Ineccepibilmente la C orte d’appello ha dato atto che ‘correttamente (…) il primo giudice si è (…) soffermato sul D.A. n. 1977/2007, che ha dato attuazione nella Regione Siciliana alla richiamata disposizione, prevedendo ‘ ( così sentenza d’appello, pagg. 5 – 6) .
Ebbene, a fronte del l’operatività a fondamento della pretesa restitutoria esperita dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE con la raccomandata del 29.10.2014 -della ‘scontistica tariffaria’ è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l’ ‘ incipit ‘ della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582) .
Ovvero all’insegnamento secondo cui il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, esplica valenza con riferimento all’intero territorio nazionale (cfr. Cass. (ord.) 10.7.2020, n. 14778) e quindi pur con riferimento al territorio della Regione siciliana (cfr. Cass. (ord.) 12.8.2024, n. 22742, secondo cui, in tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, operativo anche in Sicilia per effetto del d.a. n. 1745 del 2006, secondo le tariffe determinate dal successivo d.a. n. 1997 del 2007, essendo collegato al piano di rientro della legge finanziaria, ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche in tale Regione) .
Conseguentemente, l’operatività della ‘scontistica tariffaria’ , senza dubbio atta a legittimare la pretesa restitutoria formulata dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in relazione agli anni 2008 e 2009, non vale, in pari tempo, conformemente all’assunto veico-
lato dal primo mezzo – del ricorrente, a legittimarla per gli anni 2010, 2011 e 2012.
14. In tal ultimi termini non può che postularsi, ulteriormente, quanto segue. Da un canto, al cospetto della legittima operatività della ‘ scontistica tariffaria ‘ per gli anni 2008 e 2009, invano, per questi stessi anni, il ricorrente sollecita, con il secondo mezzo, ‘il riconoscimento della inapplicabilità del sistema degli sconti obbligatori’ (così ricorso, pag. 14) ; invano, per i medesimi anni 2008 e 2009, il ricorrente prospetta, con il secondo mezzo, che tanto sarebbe stato possibile ‘solo ove nelle convenzioni fosse stata inserita una clausola di riserva e/o di ripetizione’ (così ricorso, pag. 12).
D’altro canto, la legittima operatività della ‘scontistica tariffaria’ unicamente per gli anni 2008 e 2009 e non già per gli anni 2010, 2011 e 2012 assorbe la doglianza -del pari veicolata dal secondo mezzo -secondo cui la corte d’appello non avrebbe delibato l’ ‘effettiva questione posta, che era, invece, quella di stabilire se la riespansione di efficacia del D.A. n. 1977/2007, avutasi solo per effetto del D.A. n. 170/2013, consentisse di ritenere applicabile nella fattispecie (con effetto retroattivo) il regime degli sconti tariffari (che lo stesso richiamava) ai rapporti con venzionali già intercorsi tra le parti negli anni precedenti’ (così ricorso, pag. 13).
Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a confermare la sua condanna alle spese di prime cure e a condannarlo alle spese d’appello.
L’accoglimento , nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del terzo mezzo di impugnazione.
17. In accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso la sentenza n. 781/2021 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio alla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate.
18. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo la sentenza n. 781/2021 della Corte d’Appello di Catania e rinvia alla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte