Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29786 – 2021 R.G. proposto da:
CLINICAL ISOTOPIC MEDICAL CENTER -C.I.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.l. -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania, alla INDIRIZZO presso lo studio de ll’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE di CATANIA -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME .
RAGIONE_SOCIALE Catania, avverso la sentenza n. 876/2021 della Corte d’Appello di
udita la relazione nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 16.1.2015 i l ‘ RAGIONE_SOCIALE citava l’ ‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catania’ a comparire dinanzi al Tribunale di Catania.
Premetteva che era accreditato con il Servizio Sanitario Regionale ed aveva pur per gli anni dal 2008 al 2012 stipulato con l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE di Catania’ regolari convenzioni ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Indi esponeva che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania ‘ con raccomandata del 29.10.2014 gli aveva chiesto in restituzione la complessiva somma di euro 78.347,47 a titolo di ripetizione di pagamenti asseritamente indebiti eseguiti negli anni 2008/2012 (ovvero l’importo di euro 21.362,87 per l’anno 2008, l’importo di euro 15.607,89 per l’anno 2009, l’importo di euro 14.866,96 per l’anno 2010, l’importo di euro 15.007,02 per l’anno 2011 e l’importo di euro 11.502,73 per l’anno 2012: cfr. ricorso, pag. 6) .
Esponeva segnatamente che a fondamento della pretesa restitutoria l’ ‘RAGIONE_SOCIALE aveva addotto che i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977/2007, dapprima sospesi con il D.A. n. 336/2008 – con il quale erano stati reitera ti i valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell’11.12.1997 – erano stati ripristinati ‘con effetto retroattivo’, con decorrenza dall’1.1 0.2007, con il D.A. n. 170/2013 mercè la revoca del D.A. n. 336/2008 (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi l’insussistenza de i crediti pretesi da ll’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania’.
Si costituiva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE di Catania’.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 3710/2017 il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Il ‘ Clinical RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania’.
Con sentenza n. 876/2021 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame e cond annava l’appellante al le spese del grado.
Reputava, peraltro, la Corte di Catania in ordine al quinto motivo di gravame – c on cui l’appellante aveva addotto che ‘le prestazioni fatturate negli anni 2008/2012 avrebbero dovuto essere pagate facendo riferimento alla tariffa del 1997, in vigore durante l’esecuzione dei contratti, atteso che non sarebbe consentita una applicazione retro attiva della tariffa del 2007’ – ch e ‘l a determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie è riservata sulla base della legge, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c., alla P.A.’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Reputava, inoltre, quanto all’applicazione retroattiva della tariffa di cui al d.m. n. 1977/2007 denunciata dall’appellante, che condivisibilmente il Tribunale aveva assunto che il D.A. n. 1977/2007, sospeso in sede cautelare dal T.A.R., aveva ripreso ‘efficacia all’esito del giudizio di merito r eiettivo del ricorso senza che detto fenomeno integri qualsivoglia applicazione retroattiva dell’atto cautelativamente sospeso’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ‘RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
L’ ‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catania’ ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 nonché del D.A. n. 1977/2007 e del D.A. n. 170/2013.
Deduce che la Corte di Catania non ha rilevato che il sistema che ‘secondo l’ASP fonderebbe il credito in questione’ (così ricorso, pag. 8) – dello sconto obbligatorio di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 , recepita in Sicilia con il decreto assessoriale n. 1977/2007, ‘ha avuto una durata temporale limitata al triennio 2007/2009’ (così ricorso, pag. 10) , sicché la pretesa restitutoria ex adverso formulata è priva di fondamento in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1375 cod. civ. nonché la falsa applicazione dell’art. 1339 cod. civ.
Deduce che la regola della buona fede nell’esecuzione dei contratti osta a che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE Catania’ pretenda, in forza de l D.A. n. 170/2013, di rideterminare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e, segnatamente, il quantum dei corrispettivi, per giunta successivamente all’erogazione delle prestazioni assistenziali (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica l’esame congiunto; nondimeno, il primo motivo è fondato e va accolto, il secondo motivo è infondato e va respinto.
Un duplice rilievo va premesso.
In primo luogo, così come dà atto la stessa controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 14 -16) , la ‘ scontistica tariffaria ‘ per le strutture convenzionate preaccreditate di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è stata recepita dalla Regione Siciliana con il D.A. n. 1977/2007.
In secondo luogo, la restituzione sollecitata con la raccomandata del 29.10.2014 rinveniva senz’altro titolo nelle prefigurazioni tariffarie del D.A. n. 1977/2007, ripristinate ‘con effetto retroattivo’ dal D.A. n. 170/2013 (come lo stesso ricorrente dà atto: cfr. ricorso, pag. 5) , dunque rinveniva titolo nella ‘scontistica tariffaria’ (‘ l ‘ASP (…) ha richiesto al ricorrente, con la nota del 29/10/2014 (…), la restituzione delle maggiori somme che, a suo dire, sarebbero state erogate nel medesimo periodo (senza applicare lo sconto), rispetto a quelle che avrebbero dovuto pagarsi (applicando lo sconto) (…)’: così ricorso, pag. 5) .
12. Da tali premesse non possono che scaturire gli esiti che seguono.
I ngiustificatamente l’ ‘A.RAGIONE_SOCIALE‘ prospetta l’estraneità alla fattispecie ‘della tematica ‘ (cfr. controricorso, pag. 10. Del resto, la medesima ‘ARAGIONE_SOCIALE‘ riferisce che ‘tali superiori statuizioni di merito (…) venivano impugnate da varie strutture accreditate dinnanzi all’Ecc.mo C.RAGIONE_SOCIALE che (…) rigettava tutti gli appelli (…) , confermando la diretta applicabilità in Sicilia degli sconti tariffari ex Legge n. 296 del 2006 e la piena efficacia e validità dei DD.AA. n. 1745 e 1977 del 2007′: così controricorso, pag. 1 7) .
Ineccepibilmente, in questi termini, la C orte d’appello ha reputato che ‘le vicende degli atti amministrativi attraverso cui viene fissata la tariffa incidono direttamente sui contratti stipulati dall’ASP con le strutture private accreditate, integrandoli’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
13. Ebbene, a fronte dell’operatività a fondamento della pretesa restitutoria esperita dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE con la raccomandata del 29.10.2014 -della ‘scontistica tariffaria’ è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui , in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall ‘ art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l ‘ ‘ incipit ‘ della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l ‘ interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582) .
Ovvero all’insegnamento secondo cui il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, esplica valenza con riferimento all’intero territorio nazionale (cfr. Cass. (ord.) 10.7.2020, n. 14778) e quindi pur con riferimento al territorio della Regione siciliana (cfr. Cass. (ord.) 12.8.2024, n. 22742, secondo cui, in tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, operativo anche in Sicilia per effetto del d.a. n. 1745 del 2006, secondo le tariffe determinate dal successivo d.a. n. 1997 del 2007, essendo collegato al piano di rientro della legge finanziaria, ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche in tale Regione) .
Conseguentemente, l’operatività della ‘scontistica tariffaria’, senza dubbio atta a legittimare la pretesa restitutoria formulata dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE in relazione agli anni 2008 e 2009, non vale, in pari tempo, conformemente all’assunto veicolato dal primo mezzo – del ricorrente, a legittimarla per gli anni 2010, 2011 e 2012.
In tal ultimi termini non può che postularsi, ulteriormente, quanto segue.
Al cospetto della legittima operatività della ‘scontistica tariffaria’ per gli anni 2008 e 2009, per questi stessi anni invano il ricorrente adduce, con il secondo mezzo, che ‘con riferimento alla fattispecie in esame deve escludersi che (…) tale integrazione possa aver luogo in base al D.A. n. 1977/2007 ed al successivo D.A. n. 170/2013, con cui si è stabilita ex post l’applicazione del regime della scontistica di che trattasi ai rapporti pregressi relativi al periodo 2008/2012 regolamentati dalle convenzioni (…)’ (così ricorso, pag. 15) . Invano, del pari per gli anni 2008 e 2009, il ricorrente prospetta, con il secondo mezzo, che tanto sarebbe stato possibile ‘solo ove nelle convenzioni fosse stata inserita una clausola di riserva e/o di ripetizione’ (così ricorso, pag. 14).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a confermare la sua condanna alle spese di prime cure e a condannarlo alle spese d’appello.
L’accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del terzo mezzo di impugnazione.
In accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso la sentenza n. 876/2021 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio alla
stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate.
18. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo la sentenza n. 876/2021 della Corte d’Appello di Catania e rinvia alla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte