Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10311 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4000/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale p.t. elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, come da procura speciale su foglio separato ed allegato al ricorso.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.p.t. domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in calce al controricorso. in
avverso SENTENZA della CORTE di APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 3399/2019, depositata 11 19/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 n dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
1.- Con decreto ingiuntivo n. 527/2013, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso del RAGIONE_SOCIALE, intimò all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 48.570,00=, oltre interessi, per le prestazioni specialistiche erogate in regime di accreditamento provvisorio, nel corso dell’anno 2012.
L’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, fondata sulla non debenza delle somme ingiunte, è stata respinta sia in primo che in secondo grado.
Segnatamente, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza del 19 gennaio 2019, dopo avere osservato che la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la mancata decurtazione dal fatturato 2012 dell’importo indicato come relativo alla regressione tariffaria e di quello indicato come sconto, ha respinto i relativi motivi di gravame.
Per quanto ancora di interesse, la questione relativa allo sconto è stata respinta perché la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, in quanto recante una disciplina temporanea destinata ad operare per il triennio 2007-2009, ed ha escluso che l’obbligo di praticare lo sconto potesse trovare fondamento nel contratto, perché questo richiamava la predetta disposizione al solo scopo di determinare l’ammontare massimo delle prestazioni erogabili.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con due mezzi, corroborati da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: error in procedendo ed error in iudicando per violazione e mancata applicazione dell’art.1, comma 796, lett. o) della legge n.296/2006, dell’art.1, comma 170, della legge n.311/2004, dell’art.8 sexies del d.lgs. n.502/1992 e della Delib. Giunta Regionale della Campania n.1269/2009, normativa statale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale, per avere la Corte territoriale attribuito una valenza temporanea alla norma sullo sconto tariffario. La ricorrente sostiene l’applicabilità de sconto, nonostante l’annullamento delle tariffe approvate con D.M. 22 luglio 1996, e la legittimità costituzionale della relati previsione, in quanto volta a perseguire la riduzione della spesa sanitaria ed il bilanciamento delle contrastanti esigenze di garanzia del diritto alla salute e di limitazione della spesa pubblica, nonché la compatibilità di tale disciplina con l’attribuzione alle regioni d potere di fissare le tariffe delle prestazioni sanitarie.
2.2.- Il motivo è inammissibile, in quanto, risolvendosi nella mera insistenza sull’applicabilità e sulla legittimità costituzional dell’art.1, comma 796, lett. o) della legge n.296/2006, senza ulteriori precisazioni, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affatto escluso in linea di principio l’operatività della predetta disposizione, ma si è limitata ad affermarne la natura temporanea, escludendone conseguentemente l’applicabilità alle prestazioni sanitarie allegate a sostegno della domanda, in quanto rese in data successiva al 31 dicembre 2009.
Questa Corte, nell’interpretare la disciplina dettata dall’art.1 comma 796, lett. o) della legge n.296/2006 nel senso che la
potestà tariffaria delle regioni si esercita nell’ambito delle tari massime fissate dell’autorità ministeriale, il cui superamento comporta che l’eventuale eccedenza resta a carico dei bilanci regionali, con la conseguenza che lo sconto trova applicazione sulla tariffa fissata in concreto dalla regione nell’ambito della soglia massima determinata dal decreto ministeriale (cfr. Cass. n. 13367/2018; Cass. n. 25845/2017, citate dalla stessa ricorrente), ha infatti precisato che la predetta disposizione non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, rilevando da un lato che la sua vigenza non ha costituito oggetto di proroga da parte del d.l. n.248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, e richiamando dall’altro l’art.79 del d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008, con cui il legislatore ha introdotto l’obbligo di adeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, in tal modo manifestando la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse (cfr. Cass. n. 17014/2022; Cass. n. 27366/2020; Cass. n. 3676/2020; Cass. n. 10582/2018), principi tanto più validi con riguardo all’odierno contenzioso, nel quale è in discussione l’esistenza o meno dello sconto rispetto alle prestazioni dispensate dal RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2012. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. – Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia: error in procedendo ed error in iudicando in merito alla pronuncia di inammissibilità ed infondatezza della censura di violazione e mancata applicazione dell’art.1, comma 796, lett. o) della legge n.296/2006, dell’art.1, comma 170, della legge n.311/2004, dell’art.8 sexies del d.lgs. n.502/1992 e del DGRC n.1269/2009, normativa convenzionale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale.
La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il richiamo del contratto all’art. 1, comma 796 ,cit. non si estendesse allo sconto previsto da tale disposizione, ma riguardasse soltanto il limite di spesa, senza tener conto dell’avvenuta sostituzione del D.M. 22 luglio 1996 ad opera del D.M. 12 settembre 2006 e della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, nonché dell’assenza in quest’ultima di un’espressa limitazione della sua efficacia temporale e della conseguente facoltà della regione di farne applicazione anche per gli anni successivi al 2009. Deduce, inoltre, che, a suo avviso, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fondamento negoziale del rapporto di accreditamento e della progressiva introduzione, in tale materia, del principio di programmazione, volto a garantire il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione del sistema sanitario, il quale ha trovato espressione nel sistema della c.d. regressione tariffaria, non contemplato espressamente d alla legge, ma riconducibile al potere delle regioni di fissare autoritativamente i limiti di spesa per le prestazioni sanitarie; che, nell’escludere l’applicabilità del sconto, la sentenza impugnata non ha considerato che la società opposta si era impegnata, all’esito dei tavoli tecnici svoltisi tra l’A e le associazioni di categoria, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 18 aprile 2012, all’emissione delle relative note di credito, cui era subordinato il pagamento del saldo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2.- Il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare il significato attribuito dalla sentenza impugnata alla clausola del contratto di accreditamento che richiamava l’arti, comma 796, lett. o) della legge n.296/2006, la cui interpretazione, implicando la ricostruzione del comune intento perseguito dalle parti attraverso il predetto rinvio, si traduce in un’indagine di fatto, riservata a giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente
per inosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass. n. 14355/2016; Cass. n.10891/2016; Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 2465/2015); tali vizi nella specie non sono stati in alcun modo dedotti dalla ricorrente, la quale, nel contestare l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata, si è limitata a prospettare una lettura alternativa della predetta clausola, asseritamente fondata sulla ricostruzione del sistema normativo, senza considerare che quella prescelta dal giudice di merito non dev’essere necessariamente l’unica interpretazione possibile del testo contrattuale, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito non può dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass. n. 16987/2018; Cass. n. 15471/2017; Cass. n. 28319/2017).
Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 27366/2020), tali conclusioni non si pongono affatto in contrasto con quelle cui è pervenuta una recente pronuncia di questa Corte, richiamata nel ricorso, la quale, in riferimento ad un’analoga controversia, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme richieste a titolo di restituzione dello sconto illegittimamente praticato sul corrispettivo di analisi cliniche (cf Cass. n. 8348/2018); quest’ultima sentenza, infatti non si è pronunciata in ordine alla diretta applicabilità della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), alle prestazioni allegate a sostegno della domanda di pagamento avanzata nel procedimento monitorio (la cui data di effettuazione non risulta peraltro precisata), essendosi limitata a prendere in esame la questione riguardante la riconducibilità dello sconto al contratto stipulato tr
l’RAGIONE_SOCIALE e la società titolare del laboratorio di analisi, ed avend escluso la fondatezza delle censure di violazione dei canoni ermeneutici sollevate dalla società ricorrente in ordine all’interpretazione, fornita dalla sentenza di appello, della clausola contrattuale che richiamava la predetta disposizione. Orbene, il riconoscimento della correttezza di tale interpretazione, contenuto nella sentenza invocata, non può assumere alcun rilievo nell’ambito del presente giudizio, nel quale, come si è detto, la verifica della fondatezza delle critiche mosse alla sentenza impugnata risulta preclusa dalle irrituali modalità di formulazione del motivo d’impugnazione, le quali impediscono qualsiasi riscontro in ordine all’osservanza da parte del giudice di merito delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge,
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricor a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023.