Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4832  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3712/2019 R.G. proposto da:
LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE  DR RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso  SENTENZA  CORTE  D’APPELLO  RAGIONE_SOCIALE  n.  1433/2018 depositata il 19/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni della decisione
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n.1433/2018, depositata il 19 giugno 2018, respingeva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALEd’ora in avanti, breviter, il RAGIONE_SOCIALE – confermando la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme relative a prestazioni rese per il RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE aveva indebitamente decurtato, applicando lo sconto tariffario di cui all’art.1, c.796, lett.o) della l.n.296/06. La Corte di appello riteneva infondata l’istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità in assenza di elementi in ordine alla pendenza di giudizi innanzi al TAR Lazio ed al contenuto degli stessi.
Nel merito il giudice di appello riteneva che i l D.A. dell’Assessore alla RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE siciliana n.170/2013 che aveva ripristinato l’efficacia del D.A. n.1977 del 2007, il quale aveva in precedenza adottato nella RAGIONE_SOCIALE siciliana lo sconto tariffario, non poteva essere disapplicato dal giudice ordinario, involgendo la dedotta illegittimità di quell’atto un sindacato in via principale sulla legittimità della determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe disposte a livello regionale non consentita nell’ambito della disapplicazione consentita dagli artt.4 e 5 della l. n. 2248/1865, all. E. Precisava, che il sistema della remunerazione in base al sistema di tariffa determinato dal d.lgs. n. 502/1992 non era oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati con l’RAGIONE_SOCIALE ed i singoli ambulatori ma, ex art.1339 c.c., risultava previamente determinato mediante tariffe
determinate in base a regole specifiche RAGIONE_SOCIALE Regioni con provvedimenti autoritativi. Aggiungeva, peraltro, che il d.a. n.1977 non si era limitato a richiamare il D.M. del 12.9.2006, dichiarato illegittimo dal g.a., ma aveva direttamente fatto riferimento agli sconti stabiliti dalla l. n. 296/2006, art.1 c.796, lett. o). Precisava, ancora, che il RAGIONE_SOCIALE di Stato aveva più volte ribadito la vigenza RAGIONE_SOCIALE tariffe determinate dal D.M. del 22 luglio 1996, pur se annullato in sede giurisdizionale, continuando a produrre effetti quanto agli sconti tariffari per diretta volontà del legislatore poiché ‘la reviviscenza per il periodo successivo alla legge n.296/2006, si ricollegava ‘direttamente alla norma di legge statale (la cui costituzionalità è stata statuita dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi)’ . Escludeva che il giudice di prime cure fosse andato ultra petita nell’esaminare la domanda per avere considerato il d.a. del 2013, che aveva ripristinato gli effetti del d.a. n.1977, sopravvenuto rispetto al momento del deposito del ricorso monitorio e non il d.a. n.336 del 27.2.2008 che aveva sospeso l’efficacia dello stesso d.a. vigente a quell’epoca, ritenendo che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo era investito della cognizione piena del merito della domanda e della sua fondatezza al momento della decisione. Escludeva, infine, che il d.a. n.1977 avesse avuto efficacia retroattiva quanto alle tariffe rispetto al momento nel quale le prestazioni erano state effettuate in favore del RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitato alla mera ricognizione del venir meno del presupposto che aveva indotto l’amministrazione regionale a sospendere in via generale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffe introdotte con il D.A. n.1977 del 2007.
Anche a ritenere disapplicabile il D.A. n.170 del 2013, l’esaurimento degli effetti sospensivi del D.A. del 2007 disposto dal D.A. n.336 del 2008 in ragione della pendenza di giudizi proposti dagli interessati si sarebbe prodotto per effetto della definizione in senso favorevole all’amministrazione dei giudizi stessi in relazione
alla natura provvisoria della sospensione erga omnes a suo tempo disposta.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,  al  quale  ha  resistito  l’RAGIONE_SOCIALE  con  controricorso.  Il ricorrente ha depositato memoria.
La  causa  è  stata  posta  in  decisione  all’udienza  camerale  del 6.2.2024.
Con il primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt.112 e 295 c.p.c. La Corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione i documenti prodotti già in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni -report Tar Lazio relativo alla pendenza dei giudizi nn.10971 e 10973 del 2007 contro d.a. n. 1977 e del d.a. n. 1945 che costituirebbero presupposto logico e giuridico rispetto al giudizio in esame. Deduce che l’eventuale mancata allegazione dei documenti e pronunzie giurisprudenziali evidenziata dalla Corte di appello per disattendere la richiesta di sospensione non risulterebbe decisiva, trattandosi di documenti di pronto e facile reperimento anche in relazione alla necessità di evitare l’insorgenza di conflitti di giudicato. Tanto integrerebbe in ogni caso il vizio di omessa pronunzia.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.113 c.p.c., 1 c.796, lett. o) l.n.296/2006, 1, c.170, l.n.311/2004, 8 sexies d.lgs. n.502/1002. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabili gli sconti tariffari previsti dall’art.1, c.796 lett. o), cit., alle prestazioni oggetto di causa relative all’anno 2009, avendo la disposizione legislativa ritenuta legittima dalla Corte costituzionale -portata temporalmente limitata e transitoria fino al 31 dicembre 2008, come pure ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE di Stato. Ragion per cui non potrebbero ritenersi legittimi i d.a. nn. 1745 e 1977 del 2007 che senza prevedere alcun
limite  temporale,  avrebbero  continuato  ad  applicare  lo  sconto tariffario dopo la scadenza del periodo di efficacia.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.4  e  5  della  l.n.2248  del  1865,  all.  E.  La  Corte  di  appello avrebbe  escluso  di  potere  disapplicare  incidentalmente  il  D.A. n.170/2013, potendo il giudice ordinario considerare tamquam non esset il provvedimento illegittimo nell’ambito del rapporto sottoposto  alla  sua  cognizione,  non  avendo  mai  sollecitato  un sindacato diretto sull’atto.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt.113 c.p.c. e 11  preleggi  al  Codice  civile.  La  Corte  di  appello  avrebbe  offerto un’errata interpretazione del D.A. n.170  del 2013,  lo stesso essendosi  limitato  a  prendere  atto  della  avvenuta  definizione  dei giudizi di impugnazione dei decreti assessoriali n.1977 e 1745 del 2007 senza rendere legittimo lo sconto tariffario applicato dall’ASP.
Il  primo  motivo di ricorso è inammissibile, ove si consideri che la Corte  di  appello  ha  esaminato  la  questione  dell’incidenza  rispetto alla  vicenda  processuale  del  d.a.    n.170/2013,  ritenendo  che  lo stesso non condizionasse comunque l’esito della stessa, per come ricordato nella parte espositiva. Ciò impedisce di prospettare il vizio di omesso esame di un fatto, alla stregua della giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.8053/2014).
Quanto alla questione della sospensione pregiudiziale del processo sollecitata  nel  giudizio  di  merito,  la  prospettata  violazione  del  n.5 dell’art.360 c.1, c.p.c. è inammissibile. Manca, invero, nel corpo del motivo l’indicazione degli elementi idonei a superare quanto specificamente affermato dalla Corte di appello, ciò incidendo sulla decisività degli elementi indicati genericamente dal ricorrente.
D’altra parte, la ricorrente non ha aggredito la decisione impugnata laddove ha ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE avesse omesso di produrre il ‘riscontro della pendenza dei detti giudizi dinanzi al Tar di Roma, né  ha  prodotto  documentazione  idonea  a  verificare  l’oggetto  e  le
parti coinvolte, sicché la Corte non può procedere alla verifica dei presupposti  che  comportano  la  sospensione  necessaria  di  questo giudizio’ -cfr.pag.5 1^ cpv. sent. impugnata-.
Passando all’esame del secondo motivo lo stesso è infondato, alla stregua  di  quanto  già  affermato  da  questa  Corte  con  specifico riferimento  alle vicende  degli  sconti tariffari adottati a livello RAGIONE_SOCIALE dall’art.1 c.796 lett. o) della legge finanziaria n.296/2006, poi recepiti nella regione Sicilia.
Questa  Corte,  infatti,  già  più  volte  chiamata  ad  esaminare  un contenzioso analogo a quello che qui si esamina, ha ritenuto che i provvedimenti assessoriali via via succedutisi nella materia avevano dato attuazione alla disciplina RAGIONE_SOCIALE in tema di sconti, senza produrre alcuna indebita modifica dei rapporti intercorsi fra strutture ambulatoriali e SSN.
Si è ritenuto che ‘la disciplina ex lege ed, in particolare, il meccanismo dello sconto tariffario introdotto in quella sede è la risultante di un bilanciamento a cui il legislatore ha inteso procedere tra le esigenze, di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo (Corte Cost. sent. 94 del 1990), onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali sarebbe difficilmente controvertibile; dall’altro, che nella parabola vissuta dall’istituto nel tormentato teatro siciliano il D.A. 27.2.2008 n. 336 si era indotto a ripristinare il regime tariffario al netto degli sconti solo al fine di recepire gli effetti della sospensiva disposta dal giudice amministrativo dei precedenti DD.AA. 29.8.2007 n. 1745 e 28.9.2007 n. 1977, recettivi come detto dello sconto tariffario ex lege 796/2006, donde
la sua efficacia era condizionata alla definizione del contenzioso riguardo a questi ultimi, di modo che al verificarsi della condizione risolutiva in esso prevista quale conseguenza della reiezione dei ricorsi avverso i già menzionati DD.AA. e quindi al venir meno degli effetti RAGIONE_SOCIALE sospensive ivi adottate la temporanea sospensione degli sconti tariffari ha cessato di produrre ogni effetto ed ha ripreso pieno vigore il relativo meccanismo e con esso anche la riserva di ripetizione RAGIONE_SOCIALE maggiori somme erogate in pendenza della sospensiva pure contenuta nel D.A. 336/2008.’ -cfr.Cass.n.14778/2020-.
Si è poi chiarito che ‘ per la Sicilia, il Decreto Assessoriale della RAGIONE_SOCIALE n. 1977 del 28 settembre 2007 ha recepito integralmente tale normativa RAGIONE_SOCIALE, senza eccezioni (art. 1: “le tariffe massime applicabili nel territorio della RAGIONE_SOCIALE siciliana per la remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall’1 ottobre 2007, sono quelle previste dall’art. 3 del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, nonché dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria 2007), di cui all’allegata tabella “A” che fa parte integrante del presente decreto”)-cfr. Cass. n. 36566/2023-.
Si è inoltre affermato, sempre con riferimento alla questione dei c.d. sconti tariffari in ambito regionale siciliano, che ‘Quanto al rapporto tra normativa statale e disposizioni regionali, questa Corte ha già correttamente affermato che “compito del decreto ministeriale è quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le RAGIONE_SOCIALE fissano le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l’importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Non vi è dunque un’antitesi di fonte regionale e fonte ministeriale… Le due fonti concorrono, nel senso che l’autorità ministeriale determina la soglia
massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della regione. Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della soglia massima determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l’eccedenza resti a carico del bilancio regionale” (da Sez. 3, 31/10/2017, n. 25845; Sez. 3, n. 10582 del 04/05/2018). Nella RAGIONE_SOCIALE Sicilia l’applicazione della legge statale era stata prevista dal D.A. n. 1745 del 2007 a far data dal 1/1/2007; poi, con il D.A. n. 1977 del 2007 era stato sancito che le tariffe massime applicabili nel territorio della RAGIONE_SOCIALE Sicilia per la remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dal 1/10/2007 erano quelle precisate dal D.M. Salute 13 settembre 2006, art. 3, con l’applicazione dello sconto della L. n. 296 del 2006, ex att. 1, comma 796, lett. o). A seguito del provvedimento di sospensione del D.A. n. 1977 del 2006 da parte del G.A. era stato adottato il D.A. n. 336 del 2008 – che aveva previsto la reviviscenza dei valori tariffari previgenti al d.a. sospeso (previsti dal Decreto n. 24059 del 1997 e dal Decreto 7104 del 2005) nelle more della definizione del giudizio amministrativo – con riserva di ripetizione” – e quindi, a seguito della definizione del contenzioso amministrativo con rigetto dei ricorsi proposti avverso il D.A. n. 1977 del 2007 e la cessazione degli effetti sospensivi scaturenti dal D.A. n. 366 del 2008, era stato emanato l’ulteriore D.A. n. 170 del 2013 che aveva ripristinato il D.A. n. 1977 del 2007-cfr.Cass.n.11079/2020-.
In definitiva, il diritto vivente di questa Corte è fermo nell’escludere che la disciplina assessoriale sopra ricordata resa in  ambito regionale  siciliano  abbia  indebitamente  applicato  nella  regione siciliana  il  regime  di  sconti  tariffari  introdotto  dalla  legislazione RAGIONE_SOCIALE  per  il  periodo  di  vigenza  della  legislazione  RAGIONE_SOCIALEtriennio 2007/2009- che viene qui in considerazione.
Ed infatti, anche di recente questa Corte, ribadendo l’operatività nella RAGIONE_SOCIALE siciliana degli sconti tariffari per effetto della legislazione RAGIONE_SOCIALE e del ricordato d.a.n.1977 del 2007, ha ritenuto che ‘Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, “in tema di remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 20072009″ (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021, Rv. 662736 – 01).L’applicabilità degli sconti tariffari di cui alla L. n. 296 del 2006 anche per l’anno 2009 (cioè, l’ultimo anno del triennio 20072009) è, del resto, implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuta nei richiamati precedenti di questa Corte (in particolare, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25845 del 31/10/2017), che – in controversie tra RAGIONE_SOCIALE e strutture sanitarie – hanno escluso le riduzioni tariffarie in questione per il solo anno 2010, confermandole, invece, in relazione alle prestazioni rese nell’anno 2009. Nelle suddette decisioni vengono altresì richiamate, a sostegno dell’assunto per cui gli sconti tariffari hanno operato per l’intero triennio 2007/2009, anche le pronunzie n. 739, del 1 febbraio 2017, del RAGIONE_SOCIALE di Stato, nonché n. 94, del 2 aprile 2009, della Corte Costituzionale, dalle quali (sebbene invocate dalla società ricorrente a sostegno dei suoi contrari assunti) deve ritenersi emergere, in effetti, la sostanziale conferma che l’applicabilità degli sconti tariffari disposti dalla L. n. 296 del 2007 ha efficacia temporalmente limitata, ma estesa all’intero triennio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), mentre il termine del 31 dicembre 2008 è riferito alla sola necessità dell’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE tariffe, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more,
In questa stessa linea interpretativa si è mossa la Corte di appello, appunto ritenendo che la determinazione assessoriale degli sconti tariffari e conseguentemente RAGIONE_SOCIALE tariffe in Sicilia per il periodo in considerazione- prestazioni specialistiche rese fra il gennaio ed il dicembre 2019- aveva pienamente rispettato i canoni normativi di fonte primaria, senza in alcun modo vulnerare il contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzioni, appunto integrato per effetto dei provvedimenti normativi anzidetti ed anche a prescindere dal venir meno, per la caducazione in sede giurisdizionale, del d.m. Bindi del 1996.
Osserva la Corte che quanto ritenuto dal giudice di appello risulta altresì pienamente coerente con la giurisprudenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato richiamata nella sentenza del C.G.A. n.503/2022, richiamata in comparsa conclusionale dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente e, specificamente con la sentenza n.4840/2021e la coeva 4843/2021- del RAGIONE_SOCIALE di Stato che ha rigettato i ricorsi di numerose strutture ambulatoriali proposti avverso la decisione del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso proposto contro il RAGIONE_SOCIALE 29 agosto 2007 n.1745 e il RAGIONE_SOCIALE 28 settembre 2007 n.1977 e con motivi aggiunti contro il d.a. n.170/2013 del 28 gennaio 2013 quanto al triennio 2007/2009. In quella occasione il RAGIONE_SOCIALE di Stato ha affermato che ‘l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffe di cui al d.m. 22 luglio 1996, con lo ‘sconto’ previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, trova autonomo fondamento nella portata cogente di quest’ultima disposizione, tenuto conto della genesi e della finalità della stessa (espressamente declinate dal legislatore nel senso di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE per un patto RAGIONE_SOCIALE per la
salute sul quale la RAGIONE_SOCIALE, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione»): con la conseguenza che l’eventuale annullamento del D.A. 28 settembre 2007 non potrebbe giammai, come auspicato dalla parte appellante, restituire vitalità precettiva al tariffario regionale di cui al D.A. 11 settembre 1997, essendo stato ormai soppiantato, con la forza gerarchicamente prevalente tipica della legge formale, dal disposto del citato art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006.La tesi esposta trova il conforto della più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenza n. 6357 del 20 ottobre 2020), con la quale è stata affermato, quanto alla ‘immediata applicabilità della disciplina RAGIONE_SOCIALE, che esclude l’illegittimità del decreto presupposto’, che ‘con le disposizioni assessoriali in questione è stata assicurata l’applicazione alla RAGIONE_SOCIALE siciliana della norma prevista nella legge finanziaria, perché avente valore (come affermato dalla sentenza Corte costituzionale n. 94 del 2 aprile 2009) di principio fondamentale di coordinamento della finanza.’ -v.Cons.Stato n.4840/2021-.
Principi espressi, come detto, anche da questa Corte- cfr.  conf. ex plurimis, Cass. n.10582/2018, Cass.n.27007/2021, Cass.n.13037/2022-.
Sulla scorta di tali considerazioni, il secondo motivo va rigettato.
Quanto  al  terzo  ed  al  quarto  motivo  gli  stessi,  da  esaminare congiuntamente  in  ragione  della  loro  stretta  connessione,  sono parimenti infondati.
Come  già  ritenuto  da  questa  Corte  ed  anche  sopra  ricordato,  i provvedimenti regionali resi dall’Assessore alla sanità della RAGIONE_SOCIALE siciliana,  che  riguardavano  il  recepimento  nella  RAGIONE_SOCIALE  anzidetta della disciplina RAGIONE_SOCIALE di cui all’art.1, c. 796, lett. o) della legge finanziaria 2007, e ai quali si riferiscono i motivi di ricorso, hanno determinato la misura dello sconto tariffario nella RAGIONE_SOCIALE siciliana, recependo la disciplina RAGIONE_SOCIALE  e sono stati impugnati
innanzi al giudice amministrativo in quanto incidenti sul sistema di determinazione  RAGIONE_SOCIALE  tariffe  direttamente  operante  rispetto  alle convenzioni stipulate fra ambulatori e SSN.
Ora, proprio tali circostanze, secondo la Corte di appello, impedivano il sindacato principale sugli atti anzidetti innanzi al g.o. Il  giudice  di  appello  ha  infatti  richiamato  numerose  pronunzie  di questa  Corte-  Cass.nn.20321/2007,  S.U.  n.1142/2007,  Cass.S.U. n.1373/2006, Cass.n.19659/2006, Cass.n.2588/2022- alcune RAGIONE_SOCIALE quali rese in ambito di tariffe applicabili ai soggetti concessionari di rapporti conclusi nell’ambito del ssn.
Ciò posto, i principi espressi dalla Corte di appello risultano coerenti con la giurisprudenza di questa Corte che, più di recente, ha avuto modi di ribadire che “il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati” (Cass., Sez. Un., n. 2244 del 2015). Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l’efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l’efficacia. In altri termini, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza della deliberazione e non può sindacare la sua validità ed efficacia, stante l’indicata esclusione del potere di disapplicazione, che si risolve nell’impossibilità di dar corso ad un accertamento incidenter tantum , altrimenti consentito dall’art. 34 cod. proc. civ. La ragione del restringimento della cognizione incidentale derivante dalla riferita interpretazione restrittiva dell’art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo è che l’accertamento sulla materia oggetto dell’eccezione fondata sulla deliberazione è riservato alla giurisdizione ammnistrativa e dunque: a) se la parte privata non l’ha ancora impugnato le compete di eventualmente impugnarlo,
mentre frattanto deve soggiacere alla sua efficacia; b) se l’impugnazione non è avvenuta ed il provvedimento si è consolidato, la soggezione è a maggior ragione giustificata; c) se l’impugnazione è avvenuta e sia stata rigettata con sentenza dell’a.g.a. passata in cosa giudicata, vi è solo da dare rilievo a quest’ultima (cfr. Cass. S.U. n.28053/2018, resa in una vicenda nella quale si discuteva, in punto di giurisdizione, della incidenza sulla pretesa di prestatori di servizi in ambito RAGIONE_SOCIALE dei provvedimenti in tema di c.d. tetto di spesa).
Orbene, nel caso di specie la Corte di appello si è uniformata ai principi da ultimo ricordati, occupandosi del decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.1977 del 2007 – e del decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 336 che ne aveva ripristinato la vigenza – che era, appunto, rivolto a determinare le tariffe massime applicabili nel territorio della regione siciliana anche in relazione al contenuto del quasi coevo decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.1745/2007 relativo agli sconti tariffari -. Provvedimento che, riguardando appunto la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe, non poteva che involgere profili di discrezionalità riservati alla p.a., sindacabili in via principale ed in via esclusiva dal giudice amministrativo. Sicché il giudice di appello ha correttamente rifiutato di compiere un sindacato principale sulla legittimità dei provvedimenti assessoriali di determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe massime applicabili nel territorio della RAGIONE_SOCIALE siciliana per la remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dall’1.10.2007.
Quanto al decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  n.1745 del 2007 ed  al  decreto  assessoriale  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE    n.170/2013,  relativi all’applicabilità degli sconti tariffari nella RAGIONE_SOCIALE  siciliana, la censura proposta perde di consistenza una volta affermato che tali sconti erano direttamente applicabili in forza della disciplina RAGIONE_SOCIALE  in  forza  della  cogenza  della  portata  dell’art. 1,  c.  796
lett.o)  l.n.296/2006,  già  espressa  dalla  Corte  costituzionale  e  dal giudice amministrativo nei precedenti appena ricordati.
Inoltre, la Corte di appello ha aggiunto che il decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.170, cit., si era limitato a prendere atto del venir meno, per effetto della definizione sfavorevole ai ricorrenti dei giudizi aventi ad oggetto il decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1977/2007, della sospensione dei relativi effetti giuridici disposta, nelle more dei giudizi di merito ed in esecuzione RAGIONE_SOCIALE ordinanze cautelari del giudice amministrativo di primo grado, mediante il decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 336 del 27 febbraio 2008. Ragion per cui la Corte di appello ha in definitiva escluso che lo stesso decreto avesse l’obiettivo di esprimere una potestà amministrativa, invece affermando un effetto ripristinatorio dei decreti assessoriali del 2007 e ritenuti legittimi.
Conclusione alla quale già pervenne questa Corte nel ritenere che ‘lo stesso RAGIONE_SOCIALE in sede giurisdizionale, ha puntualizzato che l’Amministrazione, con il Decreto n. 170 del 2013, “ha preso atto dell’avveramento della condizione apposta al proprio Decreto n. 336 del 2008 (la cessata pendenza cioè dei giudizi “sospesi” ed il conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE astratte ragioni di dubbio sulla legittimità del provvedimento originario) ed ha disposto perciò la revoca della sospensione adottata con tale decreto…il quale dunque, ha perduto efficacia, con conseguente reviviscenza ab origine RAGIONE_SOCIALE tariffe “sospese” di cui al D.A. n. 1977 del 2007″ (sent. 111 del 6/2/2015). Pertanto, il venir meno degli effetti RAGIONE_SOCIALE sospensive cautelari (poiché i relativi giudizi erano stati definiti dai giudici amministrativi con la reiezione dei ricorsi, sia in primo sia in secondo grado) ha determinato la realizzazione della condizione adottata con il D.A. n. 366 del 2008. Non è quindi ravvisabile la pretesa retroattività di effetti, collegata al ripristino RAGIONE_SOCIALE originarie (e più sfavorevoli) tariffe; piuttosto si è trattato della loro
reviviscenza,  automatica  e ipso  iure ,  determinata  dal  venir  meno dell’effetto sospensivo, in ragione dell’avveramento della condizione prevista dal D.A. n. 366 del 2008.’ , cfr.Cass.n.11079/2020.
Tanto  è  sufficiente  per  ritenere  nel  suo  complesso  infondate  le censure esposte nei due motivi qui esaminati.
Né  assume  rilievo  dirimente  la  sentenza  del  C.G.A.  n.503/2022, richiamata  dalla  ricorrente  nella  comparsa  conclusionale,  dalla quale  il  RAGIONE_SOCIALE  vorrebbe  fare  discendere  l’annullamento  del d.a.n.170/2013 rispetto al caso di specie.
Si tratta di una lettura della pronunzia del C.G.A. che non può essere in alcun modo condivisa o assecondata, ove si consideri che la sentenza n. 4840/2021 del RAGIONE_SOCIALE di Stato sulla base della quale il C.G.A. ha annullato il decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.170/2013 prende luogo dall’annullamento parziale del detto provvedimento pronunziato dalla sentenza n. 4840/2021 solo per la parte in cui aveva ripristinato lo sconto tariffario per il periodo successivo al triennio 2007/2009, ciò risultando agevolmente dalla lettura della sentenza n.4840/2021. Pronunzia, quella del RAGIONE_SOCIALE di Stato, già qui più sopra ricordata, nella quale è stata confermata la legittimità del decreto assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 170/13 con riferimento al triennio 2007/2009 che viene qui in discussione, avuto appunto riguardo alle prestazioni ambulatoriali rese fra il gennaio ed il dicembre 2009 all’oggetto della lite (v. pag.2 primo cpv. del ricorso per cassazione).
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma  1  quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  società  ricorrente  al  pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 2.700,00 per onorari, oltre euro 200,00 per esborsi.
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma  1  quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso il 6 febbraio 2024 nella camera di consiglio della prima