Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22735 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 19876/2021
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 58/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata l’11/0 1/2021.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota prot. n. 113444 del 29/10/2014 l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito , l’ RAGIONE_SOCIALE) comunicava alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito, il RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE) l’avvio del procedimento per il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme dovute all’RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale (di seguito, D.A.) n. 170 del 28/01/2013, che stabiliva l’obbligo per le RAGIONE_SOCIALE di procedere al recupero nei confronti RAGIONE_SOCIALEe strutture specialistiche RAGIONE_SOCIALEe eventuali maggiori somme erogate in loro favore a seguito RAGIONE_SOCIALE non applicazione, a partire dal 2008, RAGIONE_SOCIALEe tariffe (più basse) previste dal D.A. n. 1977 del 28/09/2007, adottato in esecuzione di quanto disposto dall’art. 796, lett. o), l. n. 296 del 2007 (legge finanziaria 2007).
In particolare, dai conteggi elaborati da parte de ll’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE emergeva un debito del RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE pari a complessivi € 1.105.474,52, di cui € 620.725,04 per l’anno 2011 ed € 484.749,48 per l’anno 2012.
Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 29/09/2015, il RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE adito, mediante domanda di accertamento negativo, di ritenere e dichiarare inesistenti le sopra menzionate pretese creditorie vantate da ll’ RAGIONE_SOCIALE, la quale, nel costituirsi chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEe richieste avversarie.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda e il RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione.
In particolare, con il primo motivo di appello, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamentava l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza per avere il primo giudice “ritenuto che la soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia richiedesse di accertare l’applicabilità degli sconti tariffari nella Regione Sicilia “, così violando l’art. 112 c.p.c. ed incorrendo in omessa pronuncia per omesso esame RAGIONE_SOCIALE res controversa e del petitum sostanziale , perché la tematica degli sconti tariffari riguardava solo le prestazioni extra budget . Con il secondo motivo di appello, lo stesso RAGIONE_SOCIALE censurava il conseguente travisamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio,
avendo il giudice ritenuto di essere investito del vaglio diretto del D.A. n. 170/2013, mentre non si trattava di prestazioni rese fuori contratto, ma di RAGIONE_SOCIALE dare-avere su base privatistica del tutto estranei alla regolamentazione autoritativa del D.A. menzionato, cui doveva applicarsi il principio di buona fede, nella specie violato dalla RAGIONE_SOCIALE che pretendeva di recuperare somme in adempimento di un contratto che aveva esaurito i suoi effetti. Con il terzo motivo veniva censurata la condanna alle spese di giudizio.
L’appellata si costituiva , eccependo l’assoluta infondatezza di ogni motivo d’appello e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’appello respingeva l’impugnazione.
Il giudice del gravame rilevava che il regime tariffario e la relativa scontistica, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante nei pri mi due motivi di gravame, riguardavano la remunerazione di prestazioni erogate dalla struttura privata accreditata, che operava in base al contratto con l’ RAGIONE_SOCIALE. La materia del contendere andava, dunque, inquadrata nell’ambito degli sconti tariffari di cui all’art. 1, comma 796, lettera o), l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dato che la domanda di accertamento negativo proposta dal RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE riguardava proprio il diritto vantato dall’ RAGIONE_SOCIALE di ripetere le somme corrisposte per la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogate a tariffa piena anziché con le tariffe scontate, per effetto RAGIONE_SOCIALE temporanea sospensione del D.A. n. 1977 del 28/09/2007, disposta con il D.A. n. 336 del 27/02/2008, nelle more RAGIONE_SOCIALE definizione del contenzioso amministrativo, che aveva interessato il D.A. per primo menzionato, la cui efficacia era stata oggetto di sospensiva in pendenza di giudizio.
Una volta definitivamente rigettata l’impugnazione del D.A. n. 1977/2007 e venuta meno la sospensione RAGIONE_SOCIALE sua efficacia, come stabilito dal D.A. n. 170/2013, e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE normativa primaria applicabile, ai RAGIONE_SOCIALE contrattuali in questione, interessati da lla previsione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 doveva applicarsi il regime tariffario
scontato, a nulla rilevando che i contratti erano stati già eseguiti, trattandosi di criterio tariffario imposto dalla legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1339 c.c.
Tutte le ulteriori questioni proposte con l’appello venivano ritenute infondate dalla Corte di merito, in considerazione del fatto che la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dai soggetti previamente accreditati non era oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tra l’RAGIONE_SOCIALE e le singole strutture, ma veniva uniformemente e previamente determinata mediante tariffe fissate in base a specifiche regole dalle RAGIONE_SOCIALE, con propri provvedimenti autoritativi, a ciò autorizzate dalla norma primaria.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi di ricorso.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione in data 11/03/2024 e in data 12/03/2024.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che il D.A. n. 170/2013, nel ripristinare le tariffe scontate, non poteva incidere sui contratti già interamente eseguiti dalle parti e relativi a RAGIONE_SOCIALE già esauriti, in applicazione dei principi di buona fede, correttezza diligenza e reciproco affidamento, senza dubbio applicabili alla fattispecie, poiché, anche ricorrendo alla figura RAGIONE_SOCIALE concessione di servizio pubblico (richiamata dal giudice di appello), occorreva sempre distinguere l’atto di accreditamento istituzionale (art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992) dall’accordo contrattuale (art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992).
Proprio guardando a tale accordo, secondo parte ricorrente, non poteva non rilevarsi che il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘ ASP aveva irrimediabilmente travolto l’equilibrio contrattuale, perché , in presenza di un limite massimo di spesa per l’ASP , il numero RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ad essa erogate è inversamente
proporzionale alle tariffe applicate, con la conseguenza che la riduzione tariffaria aveva ridotto gli importi nel complesso liquidati in favore del soggetto accreditato, senza che quest’ultimo avesse potuto porvi rimedio con il compimento di un maggior numero di prestazioni.
In tale ottica, parte ricorrente ha anche evidenziato che, con le sentenze nn. 4840 e 4843 del 2021, la Sezione Terza del Consiglio di Stato aveva in parte annullato il D.A. n. 170/2013, ritenendo che l’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 avesse efficacia temporale limitata agli anni 2007 e 2008, con la conseguenza che il D.A. n. 170/2013 non poteva giustificare la ripetizione dei compensi liquidati per gli anni successivi.
La stessa parte ha, infine, aggiunto che la ricostruzione proposta è anche coerente con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 203/2006, che aveva già affermato il basilare principio giuridico per cui una norma che prevede una riduzione RAGIONE_SOCIALE remunerazione contrattualmente prevista per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento deve senz’altro interpretarsi nel senso che può sì incidere sui contratti già stipulati, ma solo con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, ossia con esclusivo riguardo alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite dai soggetti accreditati.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, un relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la ritenuta fondatezza del primo motivo comportava anche una diversa statuizione sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato.
Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente, nella propria memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c., ha dedotto l’intervenuto passaggio in giudicato, in pendenza del presente procedimento, RAGIONE_SOCIALEe decisioni del Consiglio di Stato già menzionate e depositate nel presente procedimento nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. (Cons. RAGIONE_SOCIALE Sez. III, Sentenza n. 4840 del 24/06/2021 e Cons. RAGIONE_SOCIALE Sez. III, Sentenza n. 4843 del 24/06/2021),
previo deposito RAGIONE_SOCIALEe relative certificazioni ex art. 124 disp. att. c.p.c. in data 11/03/2024.
Unitamente alle certificazioni appena richiamate, parte ricorrente ha anche depositato due note del 01/06/2022, con le quale l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato a due società consorziate l’avvio di un nuovo procedimento per il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme ritenute pagate in eccesso, applicando lo sconto tariffario solo per il triennio 2007/2009, nell’ espresso intento di volersi adeguare a quanto statuito nelle decisioni del Consiglio di Stato sopra menzionate.
In data 12/03/2024 la stessa parte ha depositato ulteriori analoghe note, inviate ad altre imprese consorziate.
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE produzione documentale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c.
La produzione è, invece, da ritenersi ammissibile, tenuto conto che attiene alla prova del passaggio in giudicato di decisioni già menzionate nel ricorso per cassazione, intervenuto successivamente alla introduzione del presente giudizio di legittimità.
È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, in ragione RAGIONE_SOCIALE ritenuta proposizione di mere censure di merito alla statuizione impugnata.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione si evince chiaramente che, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha, in primo luogo, criticato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la ritenuta modifica unilaterale, autoritativa e retroattiva RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche contrattualmente pattuite e, in secondo luogo, ha dedotto la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE efficacia temporalmente limitata RAGIONE_SOCIALE disciplina che ha previsto sconti tariffari. Quanto al secondo motivo, invece, è evidente che con lo stesso non sia stata chiesto alcun riesame nel merito RAGIONE_SOCIALE controversia, bensì soltanto una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso e RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione del principio di soccombenza e di corretta regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1. Appare opportuno procedere in via preliminare a una sintetica ricognizione dei provvedimenti legislativi e amministrativi rilevanti nella vicenda.
Com’è noto, l a procedura di accreditamento è disciplinata RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992, cui segue quella degli accordi contrattuali, contenuta nell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, ove è , tra l’altro, specificato che, con essi, è determinato il corrispettivo preventivato, a fronte RAGIONE_SOCIALEe attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e RAGIONE_SOCIALEe attività effettivamente svolte.
Con specifico riferimento alla determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe, poi, l ‘art. 8 sexies , comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che il Ministro RAGIONE_SOCIALE sanità con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le RAGIONE_SOCIALE adottano il proprio sistema tariffario e gli importi tariffari, fissati dalle singole RAGIONE_SOCIALE, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.
L ‘art. 1, comma 170 , l. n. 311 del 2004, nel testo modificato dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, vigente per tutto l’anno 2007 (e successivamente modificato) ha previsto, in termini analoghi, che alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe massime per la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e RAGIONE_SOCIALEe funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione RAGIONE_SOCIALE congruità RAGIONE_SOCIALEe risorse a disposizione del RAGIONE_SOCIALE, provvede, con proprio decreto, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, sentita la RAGIONE_SOCIALE, precisando che gli importi tariffari, fissati dalle singole RAGIONE_SOCIALE, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. È anche previsto (oltre alla ricognizione e all’ eventuale aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe tariffe
massime applicate, da effettuarsi entro il mese di marzo 2005) un meccanismo di aggiornamento biennale RAGIONE_SOCIALEe tariffe massime, da compiersi con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, sentita la RAGIONE_SOCIALE tra lo RAGIONE_SOCIALE – entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall’anno 2005, sentite le società scientifiche e le associazioni di RAGIONE_SOCIALE interessate.
L ‘art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha, poi, introdotto una disposizione che ha dato origine al presente contenzioso, perché ha stabilito: «Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE per un patto RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE sul quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: … o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sanitarie dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge le strutture private accreditate, ai fini RAGIONE_SOCIALE remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. …omissis. »
In applicazione di tale disciplina RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, con D.A. n. 1745 del 29/08/2007, ha stabilito l’applicazione nel territorio RAGIONE_SOCIALE dei predetti sconti tariffari del 2% e del 20% da detrarre dalle tariffe in atto vigenti. Con il successivo D.A. n. 1977 del 28/09/2007, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha fissato le tariffe massime applicabili nella Regione
Sicilia, a partire dal 2007, con gli abbattimenti dovuti per gli sconti di cui all’art. 1, comma 796, l. cit.
Poiché nel frattempo erano stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali amministrativi e il TAR Sicilia aveva sospeso gli effetti del D.A. n. 1977/2007, la Regione, preso atto dei predetti provvedimenti di sospensione cautelare, ritenendo di doversi conformare nelle more del giudizio di merito, e con riserva di ripetizione, a tali provvedimenti giurisdizionali, ha disposto, con D.A. n. 336/2008, che rivivessero e fossero applicati i valori tariffari previgenti.
Una volte che le impugnative sono state respinte, con D.A. n. 170/2013, l’RAGIONE_SOCIALE, preso atto del venir meno RAGIONE_SOCIALE sospensione degli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE D.A. n. 1977/2007, disposta in via cautelare dal giudice amministrativo, ha sancito l’operatività di detto D.A., disponendo, per l’effetto, la restituzione da parte RAGIONE_SOCIALEe strutture sanitarie di tutte le somme percepite ‘indebitamente’ dal 2007.
4.2. Questa Corte, già più volte chiamata ad esaminare un contenzioso analogo a quello che qui si esamina, ha ritenuto che i provvedimenti assessoriali via via succedutisi nella materia hanno dato attuazione alla disciplina RAGIONE_SOCIALE in tema di sconti, senza produrre alcuna indebita modifica dei RAGIONE_SOCIALE intercorsi fra strutture ambulatoriali e RAGIONE_SOCIALE, poiché all’esito del contenzioso riguardante il D.A. n. 1977/2007, l’RAGIONE_SOCIALE ha semplicemente preso atto del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘efficacia sospensiva prodotta dall’intervento cautelare del giudice amministrativo, non trattandosi di ripristino retroattivo RAGIONE_SOCIALEe tariffe scontate, ma RAGIONE_SOCIALE loro ‘reviviscenza’ connessa al venir meno RAGIONE_SOCIALE‘effetto sospensivo (v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n.14778 del 10/07/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 30/12/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).
Questa stessa Corte ha anche precisato che la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, operativa ed efficace anche in Sicilia per effetto del D.A. n. 1745/2007, secondo le tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, è intrinsecamente connaturata al
‘piano di rientro” esplicitato nella legge finanziaria e, pertanto, ha efficacia temporalmente limitata, che non può superare il triennio 2007/2009 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20758 del 28/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).
Alle stesse conclusioni è pervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che, nel contradittorio (anche) RAGIONE_SOCIALEe parti di questo giudizio, ha affermato che lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini RAGIONE_SOCIALE remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE, devono praticare ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009, con conseguente invalidità del D.A. n. 170/2013, nella parte in cui, prendendo atto RAGIONE_SOCIALE reviviscenza RAGIONE_SOCIALEe tariffe scontate, a seguito del rigetto RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni che avevano determinato la sospensione cautelare RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del D.A. n. 1977/2007, non tiene conto di tale limite temporale ai fini del recupero del credito derivante dagli sconti applicati (Cons. RAGIONE_SOCIALE Sez. III, Sentenza n. 4840 del 24/06/2021; conf. Cons. RAGIONE_SOCIALE Sez. III, Sentenza n. 4843 del 24/06/2021).
4.3. In base al meccanismo normativo sopra descritto, infatti, il decreto ministeriale ha determinato le tariffe massime da applicare. Entro il limite RAGIONE_SOCIALE soglia massima determinata dal decreto ministeriale la Regione ha fissato le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l’importo eccedente resta a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALE. Le due fonti, in sintesi, concorrono, nel senso che l’autorità ministeriale determina la soglia massima, mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia. Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE soglia massima determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l’eccedenza resti a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALE (v. da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).
Nella Regione Sicilia l’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge statale è stata prevista dal D.A. n. 1745 del 2007 a far data dal 01/01/2007, poi, con il D.A. n. 1977 del 2007 è stato sancito che le tariffe massime applicabili nel territorio
RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia per la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dal 1/10/2007 sarebbero state quelle precisate dal D.M. Salute 13 settembre 2006, art. 3, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l . n. 296 del 2006. A seguito del provvedimento di sospensione del D.A. n. 1977 del 2006 da parte del giudice amministrativo, è stato adottato il D.A. n. 336 del 2008, che ha previsto la reviviscenza dei valori tariffari previgenti al D.A. (previsti dal D.A. n. 24059/ 1997 e dal D.A. n. 7104/2005), nelle more RAGIONE_SOCIALE definizione del giudizio amministrativo, e con riserva di ripetizione. A seguito RAGIONE_SOCIALE definizione del contenzioso amministrativo con rigetto dei ricorsi proposti avverso il D.A. n. 1977/2007 e la cessazione degli effetti sospensivi scaturenti dal D.A. n. 366/2008, è stato emanato l’ulteriore D.A. n. 170/2013 che ha ripristinato il D.A. n. 1977 del 2007 (tra le tante, v. da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11079 del 10/06/2020).
Lo sconto da praticare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, è comunque limitato al triennio 2007-2009 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20758 del 28/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).
Come evidenziato anche dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE il D.A. n. 170/2013 non si prefigge di esprimere una potestà amministrativa, ma si limita a prendere atto del venir meno, per effetto RAGIONE_SOCIALE definizione sfavorevole ai ricorrenti dei giudizi aventi ad oggetto il D.A. n. 1977/2007, RAGIONE_SOCIALE sospensione dei relativi effetti giuridici disposta nelle more dei giudizi amministrativi, senza però tenere conto del fatto che la fonte del regime tariffario ripristinato aveva perso, a decorrere dal 2010, la sua efficacia, limitata, al triennio 2007/2009, come rilevato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza e da numerosi altri precedenti giurisprudenziali anche di legittimità ivi richiamati.
4.4. Nel caso di specie è incontestato che il giudizio ha ad oggetto il recupero di somme erogate senza l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo sconto tariffario negli anni 2011 e 2012, ma, come appena evidenziati, in questi anni tale sconto non era più operativo, sicché il motivo deve essere accolto.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso , con conseguente cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, rende superfluo l’esame del secondo motivo, che deve ritenersi assorbito.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso in applicazione del seguente principio:
«In tema di remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009».
Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato assorbito e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di merito esamini la materia del contendere alla luce del principio enunciato, il quale provvederà anche a liquidare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile