Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4500 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4500 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22922-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE VIBO VALENTIA ;
– intimata – avverso la sentenza n. 257/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che:
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., la dott.ssa NOME COGNOME, titolare dell’omonima farmacia rurale sussidiata, evocava in
giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ( breviter RAGIONE_SOCIALE) per ottenere il rimborso della somma pari a euro 119.084,07 indebitamente versata alla ASP convenuta.
2.A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva di aver erroneamente conteggiato il tasso di sconto da applicare al SSN nel presentare il documento contabile (D.C.R.) volto a conseguire il pagamento dei farmaci erogati in convenzione.
3.La dott.NOME COGNOME sosteneva, in particolare, di godere di uno sconto ad aliquota fissa in quanto titolare di una farmacia rurale sussidiata e in ragione dell’ammontare del fatturato annuo conseguito, inferiore a euro 387.342,67.
Con ordinanza de positata in data 25 maggio 2015, l’adito tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accoglieva in toto la domanda proposta, per l’effetto condannando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma indebitamente versata, oltre ad interessi.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha pr oposto appello avverso la citata decisione.
Con sentenza n. 257/2018, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 8 febbraio 2018, la corte d’appello di Catanzaro, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame spiegato.
1. A giudizio della corte territoriale, risultava smentito in fatto e in diritto che la farmacia avesse un fatturato annuo inferiore a euro 387.342,67. In primo luogo, gli stessi D.C.R. ( distinte contabili riepilogative) prodotte in atti dalla ricorrente recano la dicitura ‘ricavi superiori a euro 387.342,67’.
6.2.In secondo luogo, non poteva essere accettata l’interpretazione dell’art. 1, comma 40, l. n. 662/1996, come modificato dal d.l. 347/2001, convertito in l. n. 405/2001 prospettata dalla ricorrente, secondo cui l’espressione ‘fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA’ farebbe riferimento alle sole
specialità medicinali e non a tutte le prestazioni a carico del RAGIONE_SOCIALE, comprese quelle di assistenza integrativa.
La dott.ssa NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, con atto notificato in data 20 luglio 2018, sulla base di due motivi.
8.L’ASP di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
considerato che:
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 32, l. n. 326/2003 in combinato disposto con l’art. 1, comma 40, l. n. 662/1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata là dove ha affermato che il fatturato rilevante al fine di determinare la percentuale di scontistica da riconoscere al SSN deve essere determinato avuto riguardo all’intera gamma di prodotti e servizi soggetti ad erogazione da parte dello stato.
1. A giudizio della ricorrente, gli importi al lordo dell’IVA classificati come galenici, ossigeno e generici, pur essendo rimborsati dal SSN, non rientrerebbero tra le somme sulle quali il farmacista deve applicare alcuno sconto, in base al disposto dell’art. 48, comma 32, l. n. 326/2003, anche alla luce di quanto chiarito dal RAGIONE_SOCIALE della salute con la nota interpretativa prot. n. 305 del 22 gennaio 2018.
Il secondo motivo (omessa, erronea, insufficiente, contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in rel azione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.) lamenta l’erroneità della valutazione del materiale probatorio prodotta in giudizio dalla ricorrente.
11.1. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ” rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013).
11.2.Ciò posto nel caso di specie la sentenza impugnata ha, come sopra evidenziato, a sostegno dell’accoglimento del secondo motivo di gravame, che il presupposto sul quale si fondava la richiesta di rimborso per sconti erroneamente applicati è che la farmacia della ricorrente abbia un fatturato annuo inferiore ad euro 387.342,67.
11.3. Tuttavia, motiva la corte di merito, tale dato risulta smentito dalla stessa dicitura apposta su alcune DCR (distinte contabile riepilogative) prodotte in atti, sulle quali compare o la dicitura ‘ricavi superiori a euro 387.342,67’ o sulle quali risulta sbarrata la relativa casella, con la conseguenza che non risulta accertato il presupposto di cui all’art. 11 della legge 405 /2001 che ha sostituito il terzo e quarto periodo dell’art. 1 comma 40 della legge 662/1996.
11.4. Accanto a detta argomentazione la corte di merito
dei due motivi emerge che nessuno dei due sia diretto a contestare l’affermazione svolta dalla corte d’ap pello a pagina 4, terzo capoverso sul contenuto delle DCR.
11.7.Pertanto non essendo stata censurata la motivazione sopra richiamata deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso.
12.Nulla va disposto sulle spese per essere l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
13.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione