Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29266 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
sul ricorso 11680/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 579/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/03/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da COGNOME NOME;
RITENUTO CHE
1.- ll RAGIONE_SOCIALE ha effettuato prestazioni sanitarie, in regime di convenzione, a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.- Il corrispettivo di tali prestazioni è stato decurtato del 20% in forza dell’articolo 769, lettera o) RAGIONE_SOCIALE legge 296 del 2006, che ha imposto per il triennio 2007-2009 uno sconto del 20% a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1.Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto illegittimo l’obbligo di tale sconto ed ha agito, con richiesta di ingiunzione, per vedersi corrispondere la somma intera, dunque non decurtata di quella percentuale di sconto, oltre che per avere il pagamento degli interessi di cui alla 243 del 2010, previsti per le transazioni commerciali.
3.-Al decreto ingiuntivo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE ha fatto seguito l’opposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha eccepito la natura vincolante RAGIONE_SOCIALE previsione legislativa, mai venuta meno.
3.1.Il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione sulla base del fatto che lo sconto era stato imposto dalla legge del 2006 per temporanee esigenze di bilancio, e per il triennio 2006-2009; la Corte Costituzionale (sent. 94/ 2009) aveva poi ritenuto questa previsione (sconto obbligatorio del 20%) come legittima solo se temporanea, in attesa di un nuovo regime, che però non è mai stato introdotto.
3.2.- La Corte di Appello di Salerno, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, ha tuttavia osservato che lo sconto del 20%, a prescindere dalla legittimità RAGIONE_SOCIALE legge, era stato comunque richiamato dalle parti nei loro accordi contrattuali per gli anni 2010, 2011 e 2012, che erano poi quelli in contestazione.
4.- Questa decisione è impugnata dal RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, di cui chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
5.1.- Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia omesso esame RAGIONE_SOCIALE delibera Regione Puglia n. 1500 del 2010 e RAGIONE_SOCIALE delibera n. 2671 del 2009 sempre RAGIONE_SOCIALE medesima Regione; omesso esame altresì difetto assoluto di motivazione; omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non si è mai discusso del superamento del tetto unico, ma semmai di quello di branca.
6.-Deduce la ricorrente che le delibere regionali, il cui contenuto è stato asseritamente trascurato, prevedeva che si potesse superare il tetto massimo, poiché la copertura sarebbe stata attinta dai fondi destinati alla singola branca: in altri termini quelle delibere avevano previsto che ‘ allorquando alcune strutture raggiungono il tetto di spesa individuale loro assegnato- appunto il c.c. tetto di brancal’RAGIONE_SOCIALE , per remunerare quelle extra budget dalla medesima erogate, attinge alle risorse rese disponili dalle strutture che non lo hanno raggiunto’.
La Corte di Appello avrebbe disatteso queste delibere e si sarebbe concentrata sulla sola legittimità del superamento del tetto massimo, anziché di quello di branca.
Il motivo è inammissibile.
Va anzitutto osservato che le doglianze non colgono la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
La Corte di Appello afferma nell’impugnata sentenza che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE per il recupero di quel 20% di sconto che il RAGIONE_SOCIALE stesso riteneva illegittimo: dunque oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia era (e risulta chiaro peraltro) soltanto la debenza di quella somma, ossia la legittimità dello sconto del 20%.
La Corte di Appello ha adottato una decisione la cui ratio è la seguente: poco importa che la legge (296 del 2006) abbia durata limitata o meno, ossia che lo sconto imposto sia limitato al triennio 2007-2009; ciò che importa è che sono state le parti a pattuire quello sconto, in ciascuno dei loro accordi (per gli anni 2011- 2013). Con la conseguenza che, secondo i giudici di appello, il diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad avere quello sconto è fondato sui contratti, e non sulla legge, ed i contratti ben possono averlo previsto a prescindere dalla efficacia RAGIONE_SOCIALE legge nel tempo, o dalla circostanza che la previsione legislativa sia ancora in essere: il contr atto è fonte autonoma di quell’obbligo e del correlativo diritto.
Questa ratio è chiaramente espressa a pagina 7 RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, e non risulta quei affatto contestata.
La questione posta in ricorso verte unicamente sul tipo di tetto massimo di riferimento e sulle delibere relative, ma non tocca affatto la ratio decidendi, che assegna alla RAGIONE_SOCIALE il diritto allo sconto fondandolo sugli accordi negoziali stipulati con il RAGIONE_SOCIALE ricorrente e che è questione diversa da quella posta con i motivi di ricorso.
All’inammissibilità dell’unico complesso motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidato come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura di 10.000,00 euro, oltre a 200,00 euro di esborsi ed oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.