Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33238 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18048/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 160/2022 depositata il 13/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Taranto accolse parzialmente la domanda di NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, condannando la società convenuta al pagamento della somma di € 98.637,21, oltre interessi legali e spese di lite, in relazione ad opere impiantistiche elettriche eseguite presso il cimitero di Talsano ed il capannone della stessa RAGIONE_SOCIALE. Su gravame del soccombente, con sentenza n. 160, depositata il 13 maggio 2022, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, riformò parzialmente la decisione del Tribunale, riducendo l’importo dovuto ad € 91.737,90.
Il giudice di secondo grado affermò di condividere l’impostazione del C.T.U., secondo cui non solo non era applicabile al caso di specie la scontistica ricavata dai dati CRESME, che riguardavano unicamente i grandi lavori stradali appaltati dall’RAGIONE_SOCIALE o da altre società operanti nel settore, ma che neppure era dato di evincere da alcun testo legislativo o da altre fonti la prassi di scontistiche generalmente in uso nel campo degli appalti privati
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico, complesso motivo.
Si è costituito con controricorso NOME COGNOME, per resistere al ricorso avversario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, la ricorrente assume la violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello si sarebbe acriticamente adeguata alle conclusioni della CTU, affermando erroneamente che quanto allegato dal CTP si sarebbe riferito a grandi lavori stradali. La mancanza di qualsiasi senso logico della predetta motivazione si sarebbe tradotta in un’ipotesi di nullità.
Il motivo è inammissibile.
L’applicazione alla fattispecie dell’invocato sconto del 25% è stata esclusa dalla Corte d’appello, sulla scorta del fatto che il CTU, AVV_NOTAIO ha attentamente esaminato la problematica, traendo la condivisibile conclusione che non solo non è applicabile al caso di specie la scontistica ricavata dai dati CRESME, che riguardano unicamente i grandi lavori stradali appaltati dall’RAGIONE_SOCIALE o da altre società operanti nel settore, ma che non è dato evincere da alcun testo legislativo o da altre fonti la prassi di scontistiche generalmente in uso nel campo degli appalti privati, tanto più se affidati a trattativa privata e verbalmente, così come è accaduto nei rapporti tra le parti n causa, in relazione ad opere impiantistiche elettriche, tutto sommato di non eccessiva entità ‘.
Non coglie dunque nel segno la critica mossa dalla ricorrente, giacché, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
Le conclusioni della Corte d’appello si pongono dunque ampiamente al di sopra del ‘minimo costituzionale’
l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16 novembre 2022).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000 (ottomila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2023