Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19376 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliat i presso i suoi uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultim a in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente avverso la sentenza n. 397/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 10. 3. 2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
R.G. N. 12779/2021.
Con ordinanza del 2019 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dispose la revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida ad COGNOME NOME, ritenendolo responsabile RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 186, comma 2 lett. c), codice RAGIONE_SOCIALEa strada, per avere condotto un autoveicolo in stato di ebrezza causando un incidente stradale, e dando atto che a suo carico era già stato emesso un provvedimRAGIONE_SOCIALE di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente RAGIONE_SOCIALEa durata di dodici mesi e che il procedimRAGIONE_SOCIALE penale a cui era stato sottoposto si era concluso con il suo proscioglimRAGIONE_SOCIALE per prescrizione del reato. COGNOME NOME propose opposizione dinanzi al giudice di pace, che la respinse, Interposto appello, con sentenza n. 397 del 10. 3. 2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermò la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione al provvedimRAGIONE_SOCIALE di revoca, ma la accolse nella parte in cui aveva contestato la disposizione in esso contenuta che l’interessato avrebbe potuto conseguire una nuova patente solo trascorsi tre anni dalla disposta revoca. Affermò, a sostegno di tale conclusione, che dai tre anni previsti dalla legge andava scomputato, nel caso di specie, il periodo in cui la patente era stata sospesa, pari a 206 giorni, rispondendo il provvedimRAGIONE_SOCIALE di sospensione alle medesime finalità di interesse generale del provvedimRAGIONE_SOCIALE di revoca, anticipandone gli effetti, sicché non sarebbe ragionevole considerare, in tale evenienza, i due periodi non cumulabili.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 15. 3. 2021, con atto notificato il 14. 5. 2021, hanno proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
COGNOME NOME NOME notificato controricorso.
L’ unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 186, comma 2 bis, e 224 codice RAGIONE_SOCIALEa strada, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che dal periodo di tre anni richiesto per il conseguimRAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato di una nuova patente di guida debba essere scomputato il periodo in cui la patente è rimasta sospesa. Si sostiene al riguardo che la statuizione impugnata evade dai poteri del giudice di merito investito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a sanzione, in mancanza di una norma che ne preveda o autorizzi la sua adozione. In ogni caso, si aggiunge, la decisione è errata, in
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quanto l’accostamRAGIONE_SOCIALE o la sovrapposizione dei provvedimenti di sospensione e revoca RAGIONE_SOCIALEa patente trovano ostacolo nella diversa finalità perseguita, rispondendo il provvedimRAGIONE_SOCIALE di sospensione a interessi squisitamente cautelari, mentre la revoca è una vera e propria sanzione.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima censura, assorbente appare la considerazione che il provvedimRAGIONE_SOCIALE di revoca opposto non si sia limitato ad un richiamo generico alla disposizione di cui all’art. 219, comma 3 ter, codice RAGIONE_SOCIALEa strada – secondo cui quando la revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida sia disposta per le violazione di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dall’accertamRAGIONE_SOCIALE del fatto – ma abbia altresì determinato, come riportato dalla sentenza impugnata, la data, indicata nel 6. 4. 2019, da cui sarebbe decorso il triennio. Sussisteva pertanto l’interesse, da parte RAGIONE_SOCIALE‘opponente, a contestare tale parte del provvedimneto, al fine di far dichiarare che, attraverso lo scomputo del periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida, il triennio in parola decorreva da una data anteriore, come precisato dalla sentenza impugnata nel dispositivo.
Anche la seconda censura appare destituita di fondamRAGIONE_SOCIALE.
La giurisprudenza di questa Corte e quella amministrativa, investita dei ricorsi avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che in questi casi negavano all’interessato l’ammissione all’esame per il conseguimRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nuova patente prima del decorso formale del triennio, appare da tempo orientata nel senso di ritenere che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa consumazione del triennio, debba essere computato il periodo in cui è stata applicata la misura RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida.
L’orientamRAGIONE_SOCIALE ha preso le mosse dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite penali n. 20 del 21. 6. 2020, la quale, pur con riferimRAGIONE_SOCIALE alla sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida applicata in sede penale, ha osservato che la differenza di finalità e di presupposti tra il provvedimRAGIONE_SOCIALE prefettizio di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente e la sanzione accessoria applicata dal giudice penale non è di ostacolo alla detrazione, in sede di esecuzione di quest’ultima, del periodo di sospensione presofferto. Il principio risulta quindi applicato, con la
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sentenza n. 126 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione penale di questa Corte, anche al rapporto intercorrente tra la sospensione provvisoria RAGIONE_SOCIALEa patente di guida e la sua successiva revoca, essendosi osservato che: ‘ In entrambi i casi si tratta di sanzioni adottate a fini di prevenzione generale cioè al fine di impedire al soggetto la reiterazione di condotte analoghe a quelle già poste in essere e a tutela RAGIONE_SOCIALE‘incolumità pubblica generale a fronte di condotte idonee a suscitare un particolare allarme sociale. Questo costituisce un argomRAGIONE_SOCIALE che porta ad assimilare la valenza RAGIONE_SOCIALEe due sanzioni e che non impedisce di ritenere che la revoca costituisca la sanzione definitiva in progressione rispetto a quella applicata in via provvisoria (mediante la sospensione provvisoria prefettizia) al soggetto che ha cagionato l’incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica. La revoca costituisce l’effetto peggiorativo (sul titolo di guida) RAGIONE_SOCIALEa causazione di un incidente stradale da parte di chi guida in stato di ebbrezza e non pare ragionevole consentire il cumulo fra i due periodi . A ciò consegue la condivisibilità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il triennio di revoca (triennio secco) va conteggiato dall’accertamRAGIONE_SOCIALE del reato da intendersi quale accertamRAGIONE_SOCIALE del fatto-reato da parte degli agenti operanti. In tal modo il periodo di inflitta sospensione provvisoria va scomputato dal triennio di durata ex lege RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa patente ‘.
Nello stesso senso appare inoltre schierata la giurisprudenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, che ha più volte precisato che nel computo del termine RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida va detratto il c.d. periodo ‘ presofferto ‘, ossia il periodo di tempo in cui la patente di guida è stata sospesa dal Prefetto ( Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, n. 5027 del 2023; Sez. V. n. 11323 del 2022; Sez. III, n. 5491 del 2018; Sez. III, n. 2465 del 2018; Sez. III, n. 2416 del 2016 ).
Il Collegio condivide questo orientamRAGIONE_SOCIALE, a cui la sentenza impugnata si è conformata, non senza segnalare che, come indicato dal controricorrente, lo stesso RAGIONE_SOCIALE, con nota prot. 15224 del 9. 11. 2020, ha emanato una circolare in cui, sulla scorta del parere favorevole reso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, ha disposto che nel computo del termine di tre anni stabilito dall’art. 219,
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comma ter, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada per il conseguimRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nuova patente di guida ‘ va scomputato l’eventuale periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente che ha preceduto la revoca ‘. Siffatto orientamRAGIONE_SOCIALE è stato poi di recente fatto proprio e ribadito anche dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Infrastrutture e Trasporti n. 12726 del 21.
4. 2023.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.