Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11827 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
NOME.
-intimato –
Avverso la sentenza n. 436/2019, resa dalla Corte d’Appello di Udine, pubblicata il 2/4/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Oggetto: Scolo acque ex art. 908 c.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33267/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente – contro
Con sentenza n. 524/2017, il giudice di pace di Udine accolse la domanda proposta da NOME COGNOME, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità ex art. 908 cod. civ. della convenuta COGNOME NOME per le infiltrazioni presenti nell’immobile di sua proprietà e la sua condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente attraverso la corresponsione di una somma di denaro per il ripristino, oltre al pagamento della somma non percepita a titolo di locazione e di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Udine, davanti al quale la predetta pronuncia fu impugnata, accolse parzialmente, nella resistenza dell’appellato, il gravame, riducendo l’entità della somma liquidata per il ripristino dei luoghi, sul presupposto che i danni lamentati derivassero dal tetto dell’odierna ricorrente in quanto non vi era stata posizionata una conversa che evitasse l’infiltrazione delle acque piovane negli interstizi murari e la loro penetrazione all’interno della pasticceria dell’attore.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. NOME NOME è rimasto, invece, intimato.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 908 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito fondato la decisione sul presupposto che il tetto di proprietà COGNOME si appoggiasse sul muro di proprietà NOME in assenza di una conversa che evitasse l’infiltrazione delle acque piovane negli interstizi murari, come evidenziato dal c.t.u., concludendo che tale situazione rientrasse nella disciplina dell’art. 908 cod. civ. in tema di scolo delle acque piovane e che spettasse alla prima evitare che detto scolo provocasse danni al fondo del vicino, senza considerare invece che la fattispecie concreta non poteva essere sussunta nella norma citata, in quanto le lamentate infiltrazioni erano state causate non da acqua caduta per stillicidio dal tetto della proprietà COGNOME, ma da acqua caduta dal cielo e infiltratasi a causa delle intercapedini esistenti tra gli edifici di rispettiva proprietà, che il tetto era stato costruito in modo tale da far defluire le acque, che l’immobile della controparte era stato ampliato portandolo in aderenza a quello del vicino, sicché spettava all’attore aAVV_NOTAIOare gli accorgimenti necessari ad evitare danni, e che comunque andava riconosciuta la corresponsabilità ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..
Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis cpc (cfr. per la formula conclusiva Cass. SSUU 7155/2017).
L’art. 908 cod. civ., nello stabilire, in particolare, che « il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino » e che « se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica », regola i rapporti tra proprietari di fondi confinanti, imponendo reciproci limiti alla facoltà dello ius aedificandi , ossia l’obbligo di edificare i tetti o apprestare
accorgimenti idonei ad evitare che le acque siano convogliate sul fondo del vicino.
Tale disposizione esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913, che, nella stabilire che « il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo » e che « il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso », disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente (Cass., Sez. 2, 7/12/1977, n. 5298; Cass., Sez. 2, 7/12/1977, n. 5298), e in virtù del quale il vicino non può impedire che le acque piovane cadute e raccolte nel fondo altrui si spandano naturalmente entro il suo fondo, rientrando siffatta soggezione nei limiti normali di tolleranza imposti dalla legge a presidio dei rapporti di vicinato e presupponendo che l’immissione delle acque venga dal terreno nel fondo vicino e non direttamente, per saltum , dalle opere in esso eseguite, le quali alterino il decorso naturale delle acque meteoriche convogliandole nella proprietà limitrofa. In questo senso, l’art. 913 cod. civ. non interferisce minimamente con l’altra sullo scarico delle acque piovane di cui all’art. 908 cod. civ., la quale dispone, come si è visto, che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino (Cass., Sez. 2, 29/10/1976, n. 3982).
Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l’assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall’esercizio di attività umane (come, ad es., dallo sciorinio di panni stesi
mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù “ad hoc” (Cass., Sez. 2, 28/3/2007, n. 7576).
Orbene, come si legge nella sentenza impugnata, il giudice di merito ha ritenuto indubbio che i danni lamentati dal controricorrente derivassero dal tetto di proprietà della ricorrente che, appoggiato sul muro del primo, era privo di una conversa atta ad evitare l’infiltrazione delle acque piovane negli interstizi murari, ritenendo ininfluente la preesistenza di un immobile all’altro.
Quanto affermato è, dunque, coerente con la disciplina contenuta nell’art. 908 cod. civ., in quanto, se è vero che l’ambito applicativo della norma esula dallo scolo avvenuto naturalmente, è altrettanto vero che l’obbligo posto a carico del proprietario del tetto è quello di evitare, attraverso accorgimenti tecnici, nella specie ritenuti mancanti (la conversa), che le acque si riversino dal tetto sul fondo del vicino, senza che rilevi la posizione dei due fabbricati, come ribadito dal ricorrente nella memoria, derivando il danno occorso all’intimato dall’assenza della conversa e, dunque, di un accorgimento tecnico che avrebbe impedito alle acque piovane di infiltrarsi nell’immobile confinante.
La valutazione circa lo stato dei luoghi – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa del resto all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Le censure, pertanto, anche laddove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, come nel caso in esame, si appalesano inammissibili, giacché, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è
quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, 12/02/2008, n. 3267, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, nel caso di specie, è dato riscontrare (Cass., Sez. 2, 05/04/2022, n. 11054).
Ne deriva l’inammissibilità della censura.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., da interpretarsi alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, secondo cui la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara l’in ammissibilità del ricorso.
C ondanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del