Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23076/2022 R.G. proposto da :
AVV. COGNOME rappresentato e difeso da se stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore INDIRIZZO presso il proprio studio -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE PERSONA DEL LEGALE RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOCERA INFERIORE n. 6187/2018 depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.l’avvocato NOME COGNOME con ricorso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., notificato il 21 novembre 2018, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di condannare la srl RAGIONE_SOCIALE in solido con la srl NOME COGNOME, al pagamento dei compensi dovuti in relazione alle attività difensive svolte per l’una e per l’altra società. La seconda società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di atto di scissione del 22 novembre 2005 con assegnazione del patrimonio alla prima. Il Tribunale, con ordinanza n.3934 del 14 giugno 2022, accoglieva la domanda nei soli confronti della srl RAGIONE_SOCIALE e per i soli compensi relativi all’attività svolta a favore di questa e rigettava la domanda per quanto concernente la srl NOME COGNOME sul rilievo della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese fino dal 2009;
2.l’avvocato COGNOME ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza lamentandone la illegittimità per ‘violazione e omessa applicazione dell’art. 2506 bis, c.2, e 2506 quater, c.3., c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, c.p.c.’;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per ‘difetto di sinteticità e chiarezza’.
Le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n.37552 del 30/11/2021) hanno affermato che ‘Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili
di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.’.
Nel caso di specie il ricorso consta di sette pagine. Non pecca per difetto di sinteticità. Il ricorso espone in modo chiaro la questione sottoposta all’esame della Corte indicando l’affermazione del Tribunale di Nocera Inferiore che si intende impugnare (affermazione secondo cui la RAGIONE_SOCIALE non risponde per le obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE) e la ragione della censura con riferimento alle norme che si assumono violate o falsamente applicate (‘artt. 2506 bis comma 2 e art. 2506 quater comma 3 c.c.’, v. pag. 4 del ricorso) e con riferimento anche ad un precedente di questa Corte (la sentenza n.36690/2022, richiamata a pagina 5 del ricorso);
2. ancora in via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità della eccezione di ‘infondatezza’ del ricorso, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE sostenendo che il ricorrente avrebbe proposto già una volta la domanda proposta con il ricorso che ha dato avvio a questo giudizio, che la prima domanda sarebbe stata rigettata con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.1619/2018, che questa sentenza sarebbe passata in giudicato.
La questione era già stata sottoposta ai giudici della ordinanza impugnata (v. pagina 2 della ordinanza) ed essi, accogliendo sia
pure non in modo integrale il ricorso, l’avevano implicitamente rigettata. La controricorrente, per contestare questa statuizione di rigetto avrebbe dovuto proporre un motivo di ricorso incidentale. Non lo ha proposto. Si è limitata a riproporre la questione come eccezione di infondatezza del ricorso. Peraltro, il ricorrente stesso, come si legge nella ordinanza ora impugnata, aveva dato conto della sentenza 1619/2018 specificando trattarsi di sentenza che non si era pronunciata sulla domanda. Dalla lettura della sentenza richiamata dalla controricorrente emerge che la sentenza è riferita alla domanda di compensi rivolta non nei confronti delle due società ma nei confronti delle persone dell’amministratore della NOME COGNOME, NOME NOME, e nei confronti di COGNOME NOME, socio e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e della NOME COGNOME ed emerge che il relativo rigetto era stato motivato dal Giudice sul rilievo che la domanda, essendo relativa a debiti delle società, non avrebbe dovuto essere proposta contro le due persone fisiche ma contro le due società.
3. il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ( Sez. 6 – 2, Ordinanza n.36690 del 25/11/2021) ha avuto modo di affermare che: ‘In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova’.
Il Tribunale di Nocera Inferiore si è distaccato dalla superiore affermazione laddove ha negato che la srl RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria della scissione della srl NOME COGNOME, fosse tenuta a
rispondere dei debiti gravanti su quest’ultima nei confronti dell’attuale ricorrente;
l’ordinanza deve essere cassata con rinvio della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma 10 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME