DECRETO TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00003871 2023 DEL 05 10 2024 PUBBLICATO IL 07 10 2024
Tribunale di Venezia
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa –
VG 3871/2023
Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nella persona dei seguenti Magistrati
Dott. ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME relatore
a scioglimento della riserva assunta all’udienza odierna così provvede:
Premesso che
-con ricorso depositato il 7/11/2023, in qualità di socia all’1% di ha proposto ricorso per la nomina del liquidatore, attesa la sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, n. 2) e 3) cod. civ.; […
-a fondamento della domanda, ha dedotto che il restante 99% delle partecipazioni societarie era originariamente intestato al di lei coniuge, , che rivestiva anche la carica di amministratore unico della società, deceduto in data 11.03.2011 (cfr. visura e certificato di morte, doc.ti n. 1 e n. 2)
-ha quindi dato atto di avere rinunciato all’eredità, unitamente al figlio minore rappresentando che l’eredità non risultava essere stata accettata da altri e pertanto doveva ritenersi devoluta allo Stato ex art. 586 cc;
-ha quindi esposto che, a far data dal decesso del marito, la società era rimasta inattiva, e non era stato nominato un nuovo organo amministrativo;
-ha dunque addotto il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3) cod. civ. stante l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, perdurante da oltre 10 anni, ovvero di cui all’art. 2484 n, 2) cc, sostenendo come fosse oggettivo che lo Stato non potesse esercitare l’attività propria della società, data dalla vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e, in particolare, di articoli da regalo, bomboniere ed argenti;
Osservato che
-il Tribunale, con decreto del 18/07/2024, ritenendo che, in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 1008, della L. n. 178/2020 e dell’art., 2 del DM 128/2022, legittimato passivo non fosse il , nei cui confronti il ricorso era stato originariamente notificato, ma l’ , ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di quest’ultima;
-nessuno si è costituito per l’Amministrazione resistente;
Rilevato che
-dalla documentazione versata in atti emerge che non è tata aperta la procedura di eredità giacente e sono ampiamente decorsi i 10 anni dall’apertura della successione, senza che alcuno dei chiamati abbia accettato l’eredità;
-segnatamente la coniuge, odierna ricorrente, ed il figlio minore hanno rinunciato all’eredità (doc. n. 3) mentre gli altri chiamati, genitori e sorelle del de cujus (doc. n. 6), non risultano, in base all’esame della visura camerale (doc. n. 8), avere acquistato la qualità di socio;
-lo statuto, all’art. 8, stabilisce che, in caso di morte, le partecipazioni sono liberamente trasferibili (doc. n. 8, pag. 43);
Ritenuto che
-l’eredità, decorso il decennio dall’apertura della successione, sia stata devoluta allo Stato ex art. 586 cc;
-in ragione della situazione di stallo, determinata dalla protratta inattività sociale e della mancata convocazione dell’assemblea per oltre 10 anni, si sono verificati i presupposti per lo scioglimento della società ex art. 2484 n. 3) cc;
-la socia ricorrente, detentrice dell’1% del capitale sociale, non ha il potere di convocare l’assemblea, trattandosi di facoltà che, ai sensi dell’art. 2479, terzo comma, cc, spetta solo ai soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale;
-stante il protratto stallo assembleare, e tenuto conto che lo Stato non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell’attività sociale, plausibilmente non si darà luogo, da parte del socio di maggioranza, alla convocazione dell’assemblea per la nomina del liquidatore;
Considerato pertanto che
-la nomina del liquidatore possa essere disposta da parte dell’intestato Tribunale,
– nulla debba statuirsi sulle spese, stante la natura del procedimento;
P.Q.M.
Accerta la sussistenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3 cc;
quale liquidatore della società il dott. noto all’Ufficio.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.09.2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
Il Giudice estensore
dott.ssa NOME COGNOME