DECRETO TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00003871 2023 DEL 05 10 2024 PUBBLICATO IL 07 10 2024
Tribunale di Venezia
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa –
NUMERO_DOCUMENTO
Il Tribunale riunito in camera di Consiglio  nella persona dei seguenti Magistrati
AVV_NOTAIO ssa    NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIOssa    NOME COGNOME                                               Giudice
AVV_NOTAIOssa    NOME COGNOME                                                        Giudice relatore
a scioglimento della riserva assunta all’udienza odierna  così provvede:
Premesso che
-con ricorso depositato il 7/11/2023, in  qualità di socia all’1% di ha  proposto  ricorso  per  la  nomina  del  liquidatore,  attesa  la  sussistenza  della  causa  di scioglimento della società di cui all’art. 2484, n. 2) e 3) cod. civ.; Parte_1 Org_1 […
-a fondamento della domanda, ha deAVV_NOTAIOo che il restante 99% delle partecipazioni societarie era originariamente intestato al di lei coniuge, , che rivestiva anche la carica di amministratore unico della società, deceduto in data 11.03.2011 (cfr. visura e certificato di morte, doc.ti n. 1 e  n. 2) Persona_1
-ha  quindi  dato  atto  di  avere  rinunciato  all’eredità,  unitamente  al  figlio  minore rappresentando che l’eredità  non risultava essere stata accettata da altri e pertanto doveva ritenersi devoluta allo Stato ex art. 586 cc; Per_2
-ha quindi esposto che, a far data dal decesso del marito, la società era rimasta inattiva, e non era stato nominato un nuovo organo amministrativo;
-ha dunque adAVV_NOTAIOo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3) cod. civ. stante l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, perdurante da oltre 10 anni, ovvero di cui all’art. 2484 n, 2) cc, sostenendo come fosse oggettivo che lo Stato non potesse esercitare l’attività propria della società, data dalla vendita al dettaglio di proAVV_NOTAIOi non alimentari e, in particolare, di articoli da regalo, bomboniere ed argenti;
Osservato che
-il  Tribunale,  con  decreto  del  18/07/2024,  ritenendo  che,  in  base  al  combinato  disposto dell’art.  1,  comma  1008,  della  L.  n.  178/2020  e  dell’art.,  2  del  DM  128/2022,  legittimato passivo non fosse il ,  nei  cui  confronti il ricorso era stato  originariamente  notificato,  ma  l’ ,  ha  disposto  la  rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di quest’ultima; Organizzazione_2 Controparte_1
-nessuno si è costituito per l’Amministrazione resistente;
Rilevato che
-dalla  documentazione  versata  in  atti  emerge  che  non  è  tata  aperta  la  procedura  di  eredità giacente  e  sono  ampiamente  decorsi  i  10  anni  dall’apertura  della  successione,  senza  che alcuno dei chiamati abbia accettato l’eredità;
-segnatamente la coniuge, odierna ricorrente, ed il figlio minore hanno rinunciato all’eredità (doc. n. 3) mentre gli altri chiamati, genitori e sorelle del de cujus (doc. n. 6), non risultano, in base all’esame della visura camerale (doc. n. 8), avere acquistato la qualità di socio;
-lo  statuto,  all’art.  8,  stabilisce  che,  in  caso  di  morte,  le  partecipazioni  sono  liberamente trasferibili (doc. n. 8, pag. 43);
Ritenuto che
-l’eredità, decorso il decennio dall’apertura della successione, sia stata devoluta allo Stato ex art. 586 cc;
-in  ragione  della  situazione  di  stallo,  determinata  dalla  protratta  inattività  sociale  e  della mancata convocazione dell’assemblea per oltre 10 anni, si sono verificati i presupposti per lo scioglimento della società ex art. 2484 n. 3) cc;
-la  socia  ricorrente,  detentrice  dell’1%  del  capitale  sociale,  non    ha  il  potere  di  convocare l’assemblea, trattandosi di facoltà che,  ai sensi dell’art. 2479, terzo comma, cc, spetta solo ai soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale;
-stante il protratto stallo assembleare, e tenuto conto che lo Stato non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell’attività sociale,  plausibilmente non si darà luogo, da parte del socio di maggioranza, alla convocazione dell’assemblea per la nomina del liquidatore;
Considerato pertanto che
-la nomina del  liquidatore possa essere disposta da parte dell’intestato Tribunale,
– nulla debba statuirsi sulle spese, stante la natura del procedimento;
P.Q.M.
Accerta la sussistenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3 cc; Org_1
quale liquidatore della società il AVV_NOTAIO. noto all’Ufficio. Persona_3
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.09.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Giudice estensore
CP_2
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME