Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6583 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6583 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7295/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 71/2018 depositato il 05/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come risulta dal decreto impugnato, RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, rispettivamente ex artt. 36 e 26 l. fall. la decisione dei curatori del fallimento di RAGIONE_SOCIALE in data 13 settembre 2021 di sciogliersi ex art. 72 l. fall. da alcuni contratti di cessione di crediti erariali, nonché la propedeutica autorizzazione allo scioglimento del giudice delegato del G.D., disposta ex art. 41, quarto comma, l. fall. in sostituzione del Comitato dei creditori. Ha allegato il ricorrente che, in virtù contratto in data 30 ottobre 2012, erano stati ceduti a RAGIONE_SOCIALE dalla società all’epoca in Amministrazione straordinaria (unitamente ad altri cedenti), i crediti IVA del periodo di imposta 2011 e di quelli a maturare sino alla chiusura della procedura, nonché i crediti IRES generati dalle ritenute sugli interessi attivi sui depositi bancari.
Il Tribunale, previa riunione dei reclami e qualificazione del reclamo avverso il decreto del giudice delegato come reclamo ex art. 26 l. fall., con il decreto impugnato li ha rigettati. Il giudice del reclamo ha ritenuto che l’art. 72 l. fall. si applica sse al caso di specie, benché i contratti fossero stati originariamente stipulati dagli organi dell’amministrazione straordinaria, attese la diversità degli organi e delle finalità delle due procedure, nonché ritenendo irrilevante che l’Amministrazione straordinaria avesse proceduto alla cessione « degli asset» , in quanto attività funzionale all’attività di prosecuzione dell’attività di impresa. In proposito è stata valorizzata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è consentito in sede fallimentare lo scioglimento di contratti stipulati nella precedente fase concordataria, benché autorizzati dal giudice delegato.
Nel censurare, poi, in concreto le modalità di svolgimento della procedura competitiva relativa all’individuazione della controparte contrattuale, il Tribunale ha osservato che la cessione dei crediti fiscali non aveva avuto natura coattiva, bensì aveva costituito attività contrattuale degli organi della procedura di Amministrazione straordinaria.
Ha, infine, ritenuto il giudice del reclamo che i contratti non fossero stati compiutamente eseguiti.
Propone ricorso straordinario per cassazione la società, già cessionaria dei crediti, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 26 e 36 l. fall. e dell’art. 12 prel., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il reclamo fosse stato proposto a termini dell’art. 26 l. fall. Osserva parte ricorrente di avere proposto tre distinti reclami, uno ex art. 26 l. fall. e altri due rispettivamente ex art. 36, primo e secondo comma, l. fall. aventi ad oggetto la decisione dei curatori di scioglimento dai contratti e la relativa autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma, l. fall., procedimenti successivamente riuniti. Il ricorrente evidenzia che il reclamo di cui all’art. 36, primo comma, l. fall. era stato proposto davanti al giudice delegato e non poteva essere deciso dal Tribunale. Sotto questo profilo, con il medesimo motivo, si deduce omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’istanza formulata in tali termini al collegio, nonché omessa pronuncia in relazione all’impugnazione del decreto autorizzatorio del giudice delegato.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., nullità del provvedimento e del procedimento in relazione alle deduzioni contenute nel superiore motivo, valevoli anche in termini di violazione delle regole sulla competenza.
Con il terzo complesso motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 72 l. fall., dell’art. 12 prel., del d.l. n. 26/79, degli artt. 195 e ss. e 237 l. fall., dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 70/2011, dell’art. 1, comma 498, l. n.
296/2006, dell’art. 7, comma 3, l. n. 273/2002 per avere il decreto impugnato ritenuto applicabile l’art. 72 l. fall. ai contratti stipulati dall’amministrazione straordinaria. Osserva parte ricorrente , « sulla inapplicabilità dell’articolo 72 rd 267/42 alla procedura di amministrazione straordinaria », da un lato che la norma in oggetto può rendersi applicabile solo in caso di contratti stipulati dal debitore in bonis , dall’altro come il contratto sia stato stipulato in fase liquidatoria ex lege in analogia alla procedura fallimentare e non anche di gestione dell’impresa, attesa l’applicazione al caso di specie dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011. Deduce, inoltre, che l’applicazione all’amministrazione straordinaria della disciplina della liquidazione coatta amministrativa evidenzia l’applicazione delle norme sullo spossessamento dell’imprenditore, analogamente al fallimento. Sottolinea, ulteriormente, che la stipula del contratto di cessione dei crediti costituisca atto negoziale a valle di una procedura di vendita coattiva.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 72 l. fall, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto il contratto non compiutamente eseguito da entrambe le parti, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive in cui una parte ha adempiuto la sua prestazione, consistente nell’obbligazione di trasferimento del credito, integralmente eseguita con la stipula del contratto. Osserva, inoltre, che il maxiperiodo di imposta non può riguardare due diverse procedure, la seconda delle quali (fallimento) si apre all’atto della chiusura della procedura di RAGIONE_SOCIALE
5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di irrilevanti i principi di intangibilità degli atti posti in essere dalla procedura concorsuale anteriore e di correttezza e buona fede,
trattandosi di principi generali dell’ordinamento, attesa, in particolare, la consecutio tra le procedure.
6. Va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente (e sulla quale il ricorrente si sofferma in memoria), avente a oggetto il ricorso straordinario per cassazione avverso atti di scioglimento del curatore – e atti ad esso propedeutici (autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori) – da contratti pendenti. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal controricorrente (e che va tenuta ferma), il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, di modo che i terzi interessati possono contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare (Cass., n. 35306/2023; Cass., n. 10890/2020; Cass., n. 775/2020; Cass., n. 30455/2019; Cass., n. 24439/2019; Cass., n. 11948/2018; Cass., n. 6243/2018; Cass., n. 13167/2017, Cass., n. 11233/2013; Cass., n. 8870/2012; Cass., 18622/2010; Cass., n. 6909/1996; Cass., n. 1584/1995; Cass., n. 7207/1994; Cass., n. 499/1992; Cass., n. 6369/1991).
7. Non è, pertanto, controvertibile in sede di legittimità l’atto gestorio di esercizio del potere del curatore (e gli eventuali atti presupposti) di scioglimento da rapporti pendenti. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
8. La richiesta di applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. formulata dal controricorrente va rigettata. Non può dedursi, come deduce il controricorrente, la consapevolezza da parte del ricorrente dell’inammissibilità del ricorso (Cass., n. 817/2015) quale effetto della consapevolezza della non decisorietà del decreto impugnato, in quanto il caso indicato dal ricorrente a pag. 21 del ricorso riguarda un ricorso straordinario avverso un decreto ex art. 26 l. fall. avente oggetto affatto differente dal caso di specie. Né è richiamabile il precedente di Cass., n. 13167/2017, che in un caso analogo al presente ha affermato la responsabilità per colpa grave, attesa la peculiarità della decisione adottata in quella sede, fondata sulla « totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso» , che qui non sussiste. Così come non ricorre, attesa la particolarità del caso di specie, responsabilità per colpa grave ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per essere mancato uno sforzo interpretativo del ricorrente al fine di rimettere in discussione il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 32001/2022). Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui la mera infondatezza in diritto delle tesi prospettate non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 25831/2007), non ricorrendo nel caso di specie un uso strumentale e illecito del processo (Cass., n. 654/2010).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; rigetta l’istanza ex art. 96 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Presidente