Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5424 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16851/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO (FAX P_IVA), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME,
COGNOME
NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1797/2018, depositata il 22/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la sorella NOME COGNOME, chiedendo di
dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria tra di loro esistente su alcuni immobili (due abitazioni, quattro autorimesse e una corte comune). La convenuta costituendosi non si opponeva allo scioglimento della comunione, ma deduceva che, preferenzialmente, alle parti andavano attribuiti in proprietà esclusiva gli immobili già nella loro disponibilità su cui avevano apportato miglioramenti.
Interveniva nel processo il padre delle parti, NOME COGNOME, che pur non formulando richieste né precisando conclusioni dichiarava di non volere rinunciare ai propri diritti.
Con sentenza n. 590/2015 il Tribunale di Brescia disponeva lo scioglimento della comunione tra le parti, assegnando il lotto denominato Piede I alla convenuta e quello denominato Piede II all’attrice. Respingeva ogni alta domanda.
La sentenza era impugnata in via principale da NOME COGNOME, che contestava la mancata ‘ divisione dei sottoservizi e cioè degli impianti di fognatura, elettricità, gas e acqua ‘, come determinata nel supplemento di consulenza d’ufficio, e in via incidentale da NOME COGNOME, che lamentava la mancata costituzione di una servitù di passaggio in favore del lotto a lei assegnato.
La Corte d’appello di Brescia – con la sentenza 22 novembre 2018, n. 1797 – ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso è basato su un unico motivo che lamenta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1111, comma 1 c.c. e 1114 c.c., e contestuale falsa applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c.: la Corte d’appello di Brescia ha applicato a un chiaro caso di bene in comunione la disciplina del condominio, la cui normativa è derogativa rispetto a quella della comunione; infatti in materia di condominio, in deroga alla disciplina della comunione ordinaria, vige la regola della indivisibilità delle parti comuni dell’edificio, mentre in caso di comunione le parti comuni possono essere divise a semplice richiesta del comproprietario.
Il ricorso è fondato.
A fronte di un motivo di appello che denunziava la violazione delle norme sullo scioglimento della comunione (cfr. il ricorso a pag. 11), evidenziando la divisibilità degli impianti e utenze (v. sempre pag. 11 del ricorso), la Corte d’appello ha richiamato due precedenti di questa Corte relativi allo scioglimento del condominio (Cass. n. 21686/2014 e Cass. n. 27507/2011), facendo riferimento agli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. e in particolare alla maggioranza per la relativa deliberazione prevista dall’art. 62, concludendo che in mancanza del consenso di NOME COGNOME non poteva trovare accoglimento la domanda della ricorrente di dividere i ‘beni costituenti impianti e servitù sui servizi tecnologici’.
In tal modo il giudice d’appello non ha considerato che nel caso in esame non si trattava di sciogliere un condominio, ma di dividere beni in comunione. È vero che ‘i n caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune, a seguito dell’attribuzione in sede di divisione della proprietà esclusiva di distinte unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio -funzionali all’uso comune’ (così Cass. n. 12381/2023). È però altrettanto vero che deve trattarsi del
frazionamento della proprietà di un edificio comune con l’attribuzione in sede di divisione di distinte unità immobiliari accertamento che manca nella sentenza impugnata -e, soprattutto, in casi del genere il condominio non esiste originariamente (originariamente è oggetto di comunione l’intero edificio), ma sorge a seguito della divisione in applicazione del principio che la divisione in natura è compatibile con la parallela costituzione di un condominio per l’uso delle parti comuni dell’edificio ai fini del miglior godimento delle singole cose di proprietà esclusiva (v. Cass. n. 834/1986), così che nella formazione delle porzioni in proprietà esclusiva il giudice di merito non incorre nelle limitazioni imposte dall’art. 1119 c.c. (v. al riguardo Cass. n. 18909/2020).
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione