Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1157-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1576/2020 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, n. 1576/2020, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Palermo n. 3980/2017, che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, fissando il conguaglio dovuto da una delle condividenti, mantenendo tuttavia la comunione sulle aree esterne di servizio, ed accolto la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME, rigettando invece quella formulata, in via riconvenzionale, da COGNOME NOME.
La Corte distrettuale, in particolare, rigettava il primo motivo di appello, con il quale l’odierna ricorrente aveva contestato l’improcedibilità della domanda di divisione a fronte degli abusi edilizi esistenti sul cespite oggetto del giudizio, evidenziando che gli stessi, pur esistenti in origine, erano poi stati oggetto di sanatoria. Rigettava inoltre il secondo motivo, con il quale l’appellante aveva censurato la stima del cespite da dividere operata dal C.T.U. ed invocato il mantenimento della comunione anche sulla piscina esistente, in quanto utilizzata da tutti i condividenti. Ed infine, rigettava il terzo motivo di gravame, con il quale l’NOME aveva lamentato il rigetto della sua domanda risarcitoria, ritenendo la stessa non provata. Accoglieva invece una istanza, proposta concordemente dalle parti, di correzione della sentenza di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 27.12.2023, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., 17 della Legge n. 47 del 1985, 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, 12 delle Preleggi, nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, nell’ordine:
-erroneamente rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda di divisione proposta dall’odierna ricorrente, a fronte degli abusi edilizi esistenti sul complesso da dividere, trascurando di considerare che gli stessi, almeno in parte, non erano suscettibili di sanatoria, come accertato dal C.T.U., e che comunque non sarebbe stata acquisita agli atti del giudizio di merito la documentazione urbanistica relativa a tutti i beni oggetto della domanda di divisione di cui anzidetto;
erroneamente rigettato la censura con la quale la NOME aveva contestato il mancato mantenimento della comunione anche sulla piscina e relativi accessori;
erroneamente rigettato la domanda risarcitoria della medesima COGNOME NOME.
La censura è inammissibile con riferimento a tutti e tre i profili.
Quanto al primo, la Corte di Appello ha evidenziato che la decisione di prime cure era fondata su una doppia ratio decidendi , in quanto il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di improcedibilità proposta dall’odierna ricorrente affermando, da un lato, che la
sanzione della nullità negoziale prevista dalla normativa urbanisticoedilizia si applicherebbe soltanto agli atti inter vivos e non anche ai trasferimenti mortis causa , tra i quali dovrebbe ricomprendersi anche la divisione ereditaria, e, dall’altro lato, in quanto comunque gli abusi erano stati oggetto di sanatoria edilizia, e le residue irregolarità non erano tali da incidere sulla commerciabilità dei beni. Ancorché la prima delle suddette affermazioni sia erronea, va osservato che la Corte distrettuale ha valorizzato la mancata impugnazione della seconda ratio , costituita dalla intervenuta sanatoria degli abusi, ed ha di conseguenza rigettato, sul punto, il gravame (cfr. pagg. 4 e s. della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso non evidenzia l’erroneità di tale statuizione, in quanto la ricorrente non indica di aver contestato anche la seconda ratio decidendi valorizzata dalla Corte territoriale. Va dunque data continuità al principio secondo cui ‘Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005, Rv. 582931; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 11/05/1982, Rv. 420828). Poiché quindi la decisione impugnata ha deciso la controversia in piena coerenza con i precedenti di questa Corte, la censura è, sul punto, inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Inoltre, la Corte distrettuale ha anche affermato che gli abusi contestati dall’odierna parte ricorrente erano comunque non idonei ad
incidere sulla commerciabilità degli immobili sui quali essi incidevano (cfr. pag. 5 della sentenza). Sul punto, va data continuità al principio secondo cui la nullità comminata dall’art. 46 del D.P .R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale” ; pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato ‘ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019, Rv. 653283; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 538 del 15/01/2020, Rv. 656525).
Va anche considerato che l’irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità dalla concessione non comporta alcuna conseguenza sulla validità dell’atto, tanto che essa non impedisce l’emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c., proprio perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8081 del 07/04/2014, Rv. 630399, conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009, Rv. 609669; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018, Rv. 648396; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34 del 02/01/2024, Rv. 669939).
Il secondo profilo è del pari inammissibile, in quanto la ricorrente contesta il fatto che la piscina e le opere accessorie siano state assegnate in proprietà a COGNOME, e non invece mantenute in regime di comunione, nonostante essa fosse stata sempre utilizzata da tutti i partecipanti all’originaria comunione.
La Corte di Appello ha evidenziato, sul punto, che l’utilizzo della cosa comune da parte dei comunisti corrisponde al regime della proprietà comune, giusta la previsione di cui all’art. 1102 c.c., e che
ciò non priva i partecipanti alla comunione del loro diritto potestativo di chiederne lo scioglimento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ha aggiunto che il giudice dispone di un ampio potere discrezionale circa la formazione delle quote divisionali e che, nella specie, il mantenimento della comunione sulla piscina era da ritenere inopportuno a fronte della elevata conflittualità riscontrata tra i coeredi. Inoltre, ha evidenziato che l’assegnazione di un bene non comodamente divisibile a più partecipanti alla comunione è possibile solo in presenza di istanza congiunta degli stessi, e non invece di richiesta di uno solo di essi (cfr . pag. 7 della sentenza). Anche tale statuizione è coerente con i precedenti di questa Corte, poiché va ribadito, al riguardo, che ‘Nell’ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell’eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite “pro indiviso” è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata l’attribuzione’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20250 del 07/10/2016, Rv. 641720; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 782 del 29/03/1963, Rv. 261065). Ne deriva l’inammissibilità della censura, anche per questo profilo, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Infine, quanto al terzo profilo, attinente al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’odierna ricorrente, la doglianza è inammissibile perché la Corte di Appello ha ritenuto non conseguita la prova di alcun esborso da parte della COGNOME NOME e di una
condotta omissiva degli altri partecipanti alla comunione (cfr. pag. 8 della sentenza).
La ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare
manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto le spese del secondo grado a carico della odierna ricorrente, senza compensarle, nonostante l’accoglimento dell’istanza di correzione della sentenza di prime cure concordemente proposta da tutte le parti.
La censura è infondata, in quanto la Corte di Appello, avendo confermato la decisione di prime cure, ha correttamente regolato le spese sulla base dell’esito del secondo grado di giudizio, ponendole a carico della parte appellante, i cui motivi di impugnazione sono stati tutti respinti.
Non rileva, a contrario , il fatto che sia stata accolta una istanza di correzione della sentenza del Tribunale concordemente proposta da tutte le parti, considerato che la correzione di una svista materiale non implica alcuna statuizione sulle spese, anche in considerazione del fatto che la relativa istanza era stata proposta congiuntamente dalle parti.
Peraltro, la liquidazione delle spese operata dal giudice di appello è stata condotta alla luce del complessivo esito del giudizio, in piena coerenza con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui le spese di lite vanno regolate tenendo conto dell’esito complessivo e finale della lite (cfr . Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 20/03/2014, Rv. 630212;
cfr. anche, in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015, Rv. 635269; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017, Rv. 645057; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019, Rv. 654608; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022, Rv. 665389).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge -in favore della cassa delle ammende.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.7 00, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore di € 3.000 , nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda