Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4231 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4231 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3991/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7885/2021 depositata il 26/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14208/2016, accoglieva l’azione revocatoria introdotta da RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità soltanto RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE perché fosse dichi arata l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., del pagamento di € 523.883,96 eseguito in data 1° luglio 2010, relativo a una rata scaduta il giorno prima di un contratto di finanziamento concluso
il 24 gennaio 2000 e, di conseguenza, condannava la banca alla restituzione di tale importo.
La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, riteneva, invece, che la prova della scientia decoctionis fornita ad opera della procedura attrice fosse insufficiente.
Osservava in primo luogo a questo proposito che il tribunale aveva trascurato di considerare che la dimostrazione della consapevolezza dello stato di decozione del solvens non poteva essere tratta né dal d.l. 103/2010, emanato per consentire alla società RAGIONE_SOCIALE di affrontare e superare una situazione di crisi attuale e prospettica, né dalla relazione della Corte dei Conti del 22 luglio 2010, giacché entrambi gli atti erano venuti ad esistenza in epoca successiva a quella del pagamento revocando.
Aggiungeva che, pur essendo indubbia la gravità della situazione in cui versava NOME, tale da poter sicuramente destare preoccupazione nel sistema bancario, l’intervento legislativo era idoneo a rassicurare il medesimo sistema.
Ricordava, infine, che la natura di operatore qualificato della banca poteva costituire un elemento presuntivo della sua scientia decoctionis , ma tale elemento, di per sé, era privo di univocità. Accoglieva, pertanto, l’appello presentato e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da NOME.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 novembre 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.: la
Corte distrettuale, nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva valorizzato, fra l’altro e come elemento indiziario l’emanazione del decreto legge n. 103/2010 per desumere l’esistenza della scientia decoctionis in capo alla banca convenuta, dopo aver censurato un passaggio motivazionale della decisione del tribunale che in realtà non esisteva, ha -in tesi di parte ricorrente – invertito gli effetti presuntivi del fatto noto (emissione del decreto legge), attribuendo impropriamente rilevanza alla prognosi della banca su un ipotetico futuro risanamento di NOME, piuttosto che, come doveva, alla consapevolezza dell’oggettivo e attuale stato di dissesto al momento del compimento dell’atto revocando.
L’esclusione dell’univocità dell’elemento presuntivo costituito dalla natura di operatore qualificato della banca è poi avvenuta decontestualizzando l’affermazione dalle vicende di causa, senza considerare che l’entità dei finanziamenti erogati doveva spingere la banca ad effettuare controlli più attenti.
5. Il motivo risulta, nel suo complesso, fondato.
5.1 La Corte d’appello ha censurato la statuizione di primo grado ‘ da un lato ‘ perché la stessa aveva valorizzato, ai fini della scientia decoctionis , l’emanazione di un decreto -legge avvenuta in epoca posteriore al pagamento revocando, ‘ dall’altro lato ‘ perché il settore bancario ‘ poteva sentirsi rassicurato dall’intervento legislativo ‘ (pagg. 2 e 3 della decisione impugnata).
Ha aggiunto, infine, che la natura di operatore qualificato costituiva un elemento presuntivo privo di univocità.
Tutte queste affermazioni risultano censurabili e non possono essere condivise.
5.2 La procedura ricorrente ha rappresentato, senza essere smentita sul punto dalla controricorrente, che il tribunale non aveva mai sostenuto che la prova della consapevolezza dello stato di decozione potesse ritenersi raggiunta dalla data di emanazione del d.l. 130/2010.
Il riferimento ad affermazioni non contenute nella decisione impugnata inficia il primo argomento offerto dalla Corte distrettuale.
Invero, il controllo della fondatezza delle affermazioni e degli argomenti offerti, in fatto e in diritto, dal primo giudice non può che fondarsi sull’effettivo contenuto della decisione impugnata (tanto che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; Cass., Sez. U., 36481/2022)
5.3 La Corte d’appello (in aperta contraddizione con la valutazione, appena fatta, di irrilevanza di un decreto-legge entrato in vigore in epoca successiva all’effettuazione del pagamento revocando) ha ritenuto che il medesimo provvedimento legislativo fos se stato emanato al fine di ‘ consentire alla società di superare e affrontare una situazione di crisi attuale e prospettica ‘ (pag. 2 della sentenza impugnata), ha considerato indubbia la ‘ gravità della situazione della RAGIONE_SOCIALE ‘, riconoscendo che la stessa poteva ‘ sicuramente destare preoccupazione nel settore bancario ‘, ma, ciò nonostante, ha escluso la rilevanza di questa preoccupazione al fine di ravvisare la scientia decoctionis , dato che il ceto bancario ‘ poteva sentirsi rassicurato dall’intervento legislativo ‘ (pag. 3).
Una simile affermazione è errata in diritto.
L’art. 67, comma 2, l. fall., infatti, attribuisce rilievo unicamente alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’ accipiens .
La norma non richiede, rispetto al presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, che l’atto revocabile sia posto in essere da chi sia sicuro dell’imminente fallimento della propria controparte, ma presuppone solo che il terzo sia almeno consapevole del suo stato di insolvenza (Cass. 26697/2006).
Di conseguenza, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, una volta provata la scientia decoctionis in colui che compie, con il debitore dissestato, uno degli atti previsti dalla legge, non ha alcuna rilevanza la convinzione soggettiva che lo stato di dissesto possa cessare (Cass. 1938/1972), come, invece, ha erroneamente ritenuto la Corte distrettuale.
5.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità e l’ avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività (Cass. Sez. 1, 02/11/2017, n. 26061, Rv. 645937 -01, Cass. 17208/2014).
Questa valutazione, poi, deve non avvenire in astratto o in generale, ma muovere da una contestualizzazione della condotta della banca nell’ambito della vicenda in esame: ‘ non v’è dubbio invero che, sul piano dell’id quod plerumque accidit – che è quello proprio delle presunzioni hominis – il peso dei finanziamenti in essere costituisca nel concreto un forte incentivo per l’effettuazione di più solerti e approfonditi controlli dello stato patrimoniale ed economico del debitore: sia che si faccia riferimento all’operazione specificamente in essere con un dato creditore, sia che si faccia invece riferimento al livello complessivo dell’indebitamento in essere con il sistema bancario ‘ (così, testualmente, Cass. 26681/2021).
Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti, in quanto la Corte di merito, nonostante NOME avesse riprodotto nella comparsa di costituzione in appello tutti gli elementi indiziari che deponevano inequivocamente a favore della prova presuntiva dell’esistenza della scientia decoctionis , ha totalmente omesso di considerarli.
Il motivo è fondato.
7.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che questi valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (v., per tutte, Cass. 19894/2005).
7.2 Rispetto al primo momento valutativo spetta al giudice di merito, oltre che valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti.
Il libero convincimento del giudice di merito a questo proposito è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. 10253/2021).
In quest’ottica, allora, occorreva esaminare, nella loro complessità, tutti gli indici sintomatici addotti dalla procedura appellata, non solo quelli considerati – ma singolarmente dalla Corte di merito (vale a dire la ‘gravità della situazione della RAGIONE_SOCIALE emar’ e la ‘natura di operatore qualificato’ dell’ accipiens ), ma anche quelli addotti dall’appellata (notoria proroga delle convenzioni in essere al 30 settembre 2010, ma a condizioni diverse e
deficitarie rispetto a quelle praticate sino all’anno precedente, apertura da parte della Commissione europea di una specifica procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano avverso la proroga delle convenzioni in essere, richiesta di moratoria inoltrata a tutti gli istituti di credito, situazione di conclamato disavanzo corrente, con correlato dissesto patrimoniale e finanziario, sin dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, notizie di stampa, rischi finanziari e di liquidità emergenti dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31 dicembre 2008, relazione della Corte dei conti dell’ottobre 2009 con riferimento al pesante esposizione verso il sistema bancario del gruppo RAGIONE_SOCIALE, obbligo contrattuale di periodico inoltro alla banca del bilancio annuale e dei relativi allegati, riduzione degli affidamenti in essere e in generale dei debiti verso il circuito bancario, così come desumibile dal report della Centrale Rischi) e in parte già positivamente apprezzati dal tribunale, di cui i giudici distrettuali non si sono curati senza giustificare in alcun modo la propria scelta, in termini di maggiore decisività dei soli elementi vagliati o di implicita svalutazione degli altri.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME